Parere del Garante n. 174 del 21/03/2024
Parere su uno schema di regolamento predisposto ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 185 dell'8 novembre 2021, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1, che conferisce alle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno - 21 marzo 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina lo schema di regolamento del Ministero delle imprese e del made in Italy che aggiorna il regolamento AGCM del 1998 per coordinarlo con la normativa antitrust nazionale e con il d.lgs. n. 185/2021 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1. Il testo interviene su avvio dell’istruttoria, richieste di informazioni, ispezioni, accesso ai documenti, indagini conoscitive, verbalizzazioni e notifiche. Il Garante non rileva criticità generali in materia di protezione dei dati, ma chiede di integrare la disciplina della registrazione delle audizioni con termini di conservazione e garanzie coerenti con l’art. 5 GDPR, soprattutto per il principio di minimizzazione. Suggerisce inoltre di introdurre un meccanismo formale di coordinamento tra AGCM e Garante nei casi in cui l’istruttoria investa anche profili di protezione dati, prevedendo la richiesta di un parere al Garante entro 40 giorni con sospensione dei termini del procedimento principale.
Parere favorevole con condizioni e osservazioni sullo schema di regolamento che modifica il DPR n. 217/1998 in materia di procedure istruttorie e competenza dell’AGCM, attuativo del d.lgs. n. 185/2021 e della direttiva (UE) 2019/1
Parere sullo schema di regolamento AGCM attuativo del d.lgs. n. 185/2021
Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato dal Ministero delle imprese e del made in Italy su uno schema di regolamento che modifica il DPR 30 aprile 1998, n. 217, relativo alle procedure istruttorie e alla competenza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Il parere è reso ai sensi dell’art. 36, paragrafo 4, del GDPR e dell’art. 154, comma 5, del Codice privacy.
Quadro normativo di riferimento
Lo schema si inserisce nell’attuazione del d.lgs. n. 185 dell’8 novembre 2021, che recepisce la direttiva (UE) 2019/1 sui poteri di applicazione più efficace delle autorità garanti della concorrenza. Il regolamento novella la disciplina vigente per coordinarla con la legge n. 287/1990 sulla tutela della concorrenza e del mercato.
Contenuto principale delle modifiche
Il testo regolamentare è composto da due articoli, ma introduce numerose modifiche al regolamento del 1998. Tra le più rilevanti, il Garante segnala:
- l’estensione dell’ambito di applicazione anche ai procedimenti per abuso di dipendenza economica ex art. 9, comma 3-bis, della legge n. 192/1998;
- la precisazione delle ipotesi di avvio dell’istruttoria, includendo le violazioni degli artt. 101 e 102 TFUE in presenza di portata transfrontaliera;
- la disciplina delle richieste di informazioni e di esibizione documentale, rivolte a imprese, associazioni di imprese e persone fisiche o giuridiche, con indicazione dello scopo e di un termine ragionevole;
- la regolazione delle ispezioni, rafforzando le garanzie difensive;
- la revisione delle regole su accesso ai documenti e riservatezza, con specifiche esclusioni dall’accesso;
- la disciplina delle indagini conoscitive, delle verbalizzazioni e delle notifiche anche tramite strumenti elettronici certificati.
Valutazione del Garante sulla compatibilità privacy
Il Garante ritiene che lo schema non presenti, in linea generale, particolari criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali. Tuttavia, individua due aspetti che meritano integrazione o miglior coordinamento, in quanto direttamente incidenti sui principi del GDPR e sul rapporto tra autorità pubbliche coinvolte in ambiti potenzialmente sovrapposti.
Registrazione delle audizioni e principio di minimizzazione
La novella dell’art. 18, comma 3, consente la sottoscrizione digitale del verbale e la registrazione delle audizioni su qualunque supporto idoneo. Su questo punto il Garante chiede un rafforzamento della disciplina, osservando che il testo dovrebbe indicare:
- i termini di conservazione delle registrazioni;
- una distinzione tra registrazioni audio e video;
- modalità organizzative e tecniche idonee a garantire il rispetto dell’art. 5 GDPR, con particolare riferimento alla minimizzazione dei dati.
Necessità di coordinamento tra AGCM e Garante
Il secondo rilievo riguarda l’opportunità di prevedere una forma espressa di coordinamento tra AGCM e Garante nelle istruttorie che coinvolgano anche profili di protezione dei dati personali. Il Garante richiama la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 4 luglio 2023, causa C-252/2011, nella quale si afferma l’esigenza di leale cooperazione tra autorità quando la valutazione antitrust dipenda anche dalla legittimità di condizioni generali di trattamento dei dati personali. Viene richiamata anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 497 del 2024, che ribadisce la necessità di collaborazione tra i due plessi autoritativi.
Il Garante suggerisce quindi che, qualora l’istruttoria riguardi una fattispecie rilevante anche in termini di protezione dei dati o comunque questioni già oggetto di decisione da parte del Garante o dell’autorità estera capofila, l’AGCM richieda un parere al Garante entro quaranta giorni. In tale periodo i termini del procedimento principale dovrebbero restare sospesi; decorso il termine, l’istruttoria potrebbe comunque proseguire.
Conclusioni
Il parere è favorevole. La favorevolezza è però accompagnata da una condizione relativa alla disciplina della registrazione delle audizioni e da un’osservazione sulla possibile introduzione, nello schema regolamentare, di un meccanismo di consultazione del Garante per assicurare il rispetto del principio di leale cooperazione tra autorità e prevenire conflitti tra tutela della concorrenza e tutela dei dati personali.
Punti principali
Contesto normativo e oggetto del parere
Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha chiesto il parere del Garante su uno schema di regolamento adottato ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 185/2021, attuativo della direttiva (UE) 2019/1. Lo schema novella il DPR 30 aprile 1998, n. 217, recante la disciplina delle procedure istruttorie e della competenza dell’AGCM, coordinandolo con la legge n. 287/1990.
Principali modifiche allo schema di regolamento
Il regolamento interviene su diversi profili: ampliamento dell’ambito applicativo ai procedimenti per abuso di dipendenza economica; precisazione delle ipotesi che fondano l’avvio dell’istruttoria anche con riferimento agli artt. 101 e 102 TFUE; disciplina delle richieste di informazioni e documenti; poteri ispettivi; regole su accesso e riservatezza; indagini conoscitive; verbalizzazioni; notifiche e comunicazioni anche via PEC o altri servizi di recapito elettronico certificato.
Valutazione privacy generale
Il Garante afferma che lo schema non presenta particolari criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali. Tuttavia individua due profili da perfezionare: la disciplina della registrazione delle audizioni e il coordinamento tra AGCM e Garante nei procedimenti con rilevanza privacy.
Registrazione delle audizioni e conservazione
La previsione del novellato art. 18, comma 3, sulla registrazione delle audizioni dovrebbe essere integrata indicando i termini di conservazione delle registrazioni, distinguendo tra audio e video, e le modalità idonee a garantire il rispetto dei principi dell’art. 5 GDPR, con particolare attenzione alla minimizzazione dei dati.
Coordinamento tra AGCM e Garante
Il Garante richiama la sentenza CGUE 4 luglio 2023, causa C-252/2011, e la sentenza del Consiglio di Stato n. 497/2024, evidenziando l’esigenza di leale cooperazione tra autorità della concorrenza e autorità privacy quando le fattispecie si intersechino. Suggerisce di prevedere che, se l’istruttoria riguarda anche profili di protezione dei dati o questioni già decise dal Garante o dall’autorità capofila estera, l’AGCM debba richiedere un parere al Garante entro 40 giorni, con sospensione dei termini del procedimento principale.
Esito del parere
Il Garante esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 36, par. 4, GDPR, con una condizione sulla registrazione delle audizioni e con un’osservazione sulla opportunità di introdurre un meccanismo formale di consultazione del Garante nei casi di interferenza tra istruttorie antitrust e tutela dei dati personali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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