Parere del Garante n. 175 del 21/03/2024
Parere sullo schema di Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità del trattamento dei dati personali di cui alla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell’ufficio del difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (istituzione del difensore civico)) del Consiglio regionale della Valle d’Aosta - 21 marzo 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina lo schema di regolamento regionale volto a disciplinare criteri e modalità del trattamento dei dati personali dell’ufficio del difensore civico della Valle d’Aosta. La questione principale riguarda la corretta individuazione del titolare del trattamento e la possibile contitolarità con il Consiglio regionale: il Garante esclude la contitolarità e ritiene che il Difensore civico sia il solo titolare. Il parere è favorevole, ma subordinato ad alcune modifiche, soprattutto sulla disciplina dei dati particolari e dei dati relativi a condanne penali e reati, sull’aggiornamento del lessico al GDPR e sull’introduzione di misure organizzative e tecniche per la sicurezza e la segregazione dei dati.
Parere favorevole con condizioni sullo schema di regolamento del Consiglio regionale della Valle d’Aosta per il trattamento dei dati personali dell’ufficio del difensore civico
Regolamento sul trattamento dei dati personali dell’ufficio del difensore civico della Valle d’Aosta
Il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia sullo schema di regolamento predisposto dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta per disciplinare i criteri e le modalità del trattamento dei dati personali relativi all’ufficio del difensore civico, in attuazione della l.r. Valle d’Aosta 28 agosto 2001, n. 17. Il parere è reso ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. c), e 58, par. 3, lett. b), del GDPR.
Inquadramento normativo e oggetto dello schema
Lo schema di regolamento mira a definire finalità, natura dei dati, operazioni di comunicazione e diffusione, informativa, sicurezza e conservazione dei dati trattati nell’ambito delle funzioni del difensore civico regionale. La disciplina regionale prevede che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, acquisito il parere del Garante, definisca con propria deliberazione i criteri e le modalità del trattamento, nel rispetto del GDPR e del Codice privacy.
Titolarità del trattamento e esclusione della contitolarità
La questione centrale affrontata dal Garante riguarda la possibile contitolarità tra Consiglio regionale e Difensore civico. Richiamando l’art. 4, n. 7, e l’art. 26 del GDPR, nonché le Linee guida EDPB n. 7/2020 sui concetti di titolare e responsabile del trattamento, l’Autorità ribadisce che la contitolarità richiede una partecipazione congiunta alla determinazione delle finalità e dei mezzi del trattamento, da valutare in concreto.
Nel caso esaminato, il Garante osserva che:
- Consiglio regionale e Difensore civico hanno competenze e funzioni distinte e trattano i dati per finalità istituzionali proprie, senza decisioni congiunte;
- il Difensore civico opera in piena libertà e indipendenza, senza controllo gerarchico o funzionale da parte del Consiglio regionale;
- il fatto che l’ufficio sia incardinato presso il Consiglio regionale, utilizzi personale dell’organico regionale e locali messi a disposizione dall’Ufficio di Presidenza non è sufficiente, da solo, a fondare una contitolarità.
Di conseguenza, il Garante esclude che il Consiglio regionale partecipi con il Difensore civico alla determinazione delle finalità e dei mezzi del trattamento ai sensi dell’art. 26 GDPR. La titolarità deve essere ricondotta al solo Difensore civico.
Funzioni del Difensore civico rilevanti ai fini privacy
Nel motivare tale conclusione, il Garante richiama la struttura delle competenze attribuite dalla legge regionale al Difensore civico: tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi; funzioni di consulenza, mediazione e proposta; possibilità di intervenire anche in pendenza di lite; poteri di accesso ad atti e documenti, richiesta di notizie e informazioni, convocazione dei responsabili del procedimento, accesso agli uffici e formulazione di osservazioni.
Sono inoltre valorizzate le ulteriori funzioni di garanzia attribuite al medesimo ufficio in altri settori, cioè quelle di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Garante per l’infanzia e l’adolescenza e Garante dei diritti delle persone con disabilità. Tali competenze confermano un esercizio autonomo delle finalità del trattamento.
Modifiche già recepite nello schema
Il Garante prende atto che lo schema è stato già corretto in più punti sulla base delle osservazioni istruttorie:
- l’art. 3 viene impostato attribuendo la titolarità del trattamento al solo Difensore civico, eliminando il riferimento al Consiglio regionale come contitolare;
- l’art. 5 viene adeguato alla disciplina della comunicazione dei dati prevista dall’art. 2-ter del Codice;
- l’art. 8 viene corretto in materia di informativa, eliminando richiami non pertinenti agli artt. 78 e 79 del Codice;
- si prevede che il Difensore civico, quale titolare, adotti con successivo atto le misure tecniche, organizzative e di sicurezza.
Ulteriori criticità sull’art. 4: dati particolari e dati relativi a condanne penali e reati
Pur riconoscendo l’impostazione complessivamente corretta, il Garante individua ulteriori criticità, soprattutto per l’art. 4, dedicato ai dati particolari e ai dati relativi a condanne penali e reati. In applicazione degli artt. 9 e 10 del GDPR e degli artt. 2-sexies e 2-octies del Codice, la disciplina regolamentare deve essere più puntuale.
L’Autorità richiede in particolare che il regolamento:
- specifichi i motivi di interesse pubblico rilevante che legittimano il trattamento;
- descriva il trattamento e i flussi informativi, anche con l’indicazione delle fonti normative;
- venga aggiornato nel lessico, sostituendo l’espressione "dati giudiziari" con quella, oggi vigente, di "dati personali relativi a condanne penali e reati".
Per la parte descrittiva, il Garante suggerisce di prendere a riferimento la scheda n. 6 del regolamento regionale n. 1 del 24 luglio 2006 sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuato dalle strutture organizzative del Consiglio regionale, dal Difensore civico e dal Co.Re.Com., opportunamente aggiornata e integrata alla luce delle ulteriori funzioni oggi attribuite al Difensore civico.
Ulteriori criticità sull’art. 7: sicurezza, ruoli e segregazione dei dati
Un secondo profilo problematico riguarda la sicurezza dei dati. Considerato che l’ufficio del Difensore civico si avvale di personale assegnato nell’organico del Consiglio regionale e di locali messi a disposizione dall’Ufficio di Presidenza, il Garante ritiene necessario introdurre una disposizione specifica sull’art. 7, o in altra sede ritenuta più idonea.
La nuova previsione dovrà chiarire:
- la distinzione dei ruoli tra i soggetti coinvolti;
- la corretta gestione del protocollo e dei flussi documentali;
- l’adozione di misure di segregazione dei dati by design;
- l’accesso ai dati solo da parte di soggetti espressamente autorizzati e istruiti.
L’esigenza è particolarmente rilevante se il Consiglio regionale mette a disposizione del Difensore civico anche risorse informatiche o tecnologiche, piattaforme o altri strumenti di lavoro che comportano trattamento di dati personali.
Conclusioni
Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di regolamento, ma a condizione che siano apportate le modifiche indicate. Il parere è quindi favorevole con condizioni: la disciplina potrà considerarsi conforme al GDPR e al Codice privacy solo dopo l’integrazione dell’art. 4 sulle basi di liceità per dati particolari e dati penali e dell’art. 7, o di altra disposizione equivalente, sulle misure di sicurezza, oltre agli ulteriori adeguamenti già recepiti nello schema.
Punti principali
Oggetto del parere e quadro normativo
Il Garante si pronuncia, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. c), e 58, par. 3, lett. b), del GDPR, sullo schema di regolamento del Consiglio regionale della Valle d’Aosta destinato a disciplinare i criteri e le modalità del trattamento dei dati personali relativi all’ufficio del difensore civico, previsto dalla l.r. Valle d’Aosta n. 17/2001. Il regolamento riguarda finalità, tipologie di dati, comunicazione e diffusione, informativa, sicurezza e conservazione.
Esclusione della contitolarità tra Consiglio regionale e Difensore civico
Il Garante affronta il tema, emerso in istruttoria, della possibile contitolarità del trattamento tra Consiglio regionale e Difensore civico. Richiamando l’art. 4, n. 7, e l’art. 26 GDPR, nonché le Linee guida EDPB n. 7/2020, osserva che la contitolarità richiede una partecipazione congiunta nella determinazione delle finalità e dei mezzi del trattamento, valutata in concreto e non solo formalmente. Nel caso della Valle d’Aosta non emergono elementi che dimostrino una decisione congiunta: le competenze del Consiglio regionale e quelle del Difensore civico restano distinte, e il Difensore civico opera in piena libertà e indipendenza, senza controllo gerarchico o funzionale del Consiglio regionale.
Ragioni della titolarità esclusiva del Difensore civico
Il Garante valorizza le funzioni autonome del Difensore civico, che include anche i ruoli di Garante dei diritti delle persone ristrette nella libertà personale, Garante per l’infanzia e l’adolescenza e Garante dei diritti delle persone con disabilità. Evidenzia inoltre che il Difensore civico può intervenire verso strutture regionali, USL, enti locali e perfino amministrazioni periferiche dello Stato, acquisendo atti, notizie e informazioni e formulando osservazioni e segnalazioni. Questi elementi confermano che è il Difensore civico a determinare finalità e mezzi del trattamento nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
Adeguamenti già recepiti nello schema di regolamento
Il Garante prende atto che l’ultima versione dello schema è stata modificata recependo varie osservazioni dell’Ufficio: l’art. 3 attribuisce la titolarità del trattamento al solo Difensore civico, viene adeguato l’art. 5 sulla comunicazione dei dati in coerenza con l’art. 2-ter del Codice, l’art. 8 viene corretto eliminando richiami inconferenti agli artt. 78 e 79 del Codice, e si prevede che il Difensore civico, in qualità di titolare, definisca con successivo atto misure tecniche, organizzative e di sicurezza.
Criticità residue sull’art. 4: dati particolari e dati penali
Nonostante i miglioramenti, il Garante ritiene che l’art. 4 debba essere ulteriormente rafforzato per i trattamenti di categorie particolari di dati personali e di dati relativi a condanne penali e reati, alla luce degli artt. 9 e 10 GDPR e degli artt. 2-sexies e 2-octies del Codice. Chiede di specificare i motivi di interesse pubblico rilevante, descrivere trattamento e flusso informativo e indicare le fonti normative. Suggerisce di utilizzare, come base, la scheda n. 6 del regolamento regionale n. 1 del 24/7/2006 sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari, aggiornandola per includere le nuove funzioni del Difensore civico. Inoltre occorre sostituire l’espressione "dati giudiziari" con la formulazione del GDPR "dati personali relativi a condanne penali e reati".
Criticità residue sull’art. 7: sicurezza, ruoli e segregazione dei dati
Il Garante chiede di integrare l’art. 7 o altra disposizione idonea con regole specifiche su ruoli, protocolli e flussi documentali, tenendo conto che l’ufficio del Difensore civico utilizza personale del Consiglio regionale e locali messi a disposizione dall’Ufficio di Presidenza. Occorre prevedere misure di segregazione dei dati by design, in modo che i dati trattati dal Difensore civico siano accessibili solo a soggetti specificamente autorizzati e istruiti, soprattutto se il Consiglio regionale fornisce anche infrastrutture informatiche, piattaforme o altri strumenti di lavoro che comportano trattamento di dati personali.
Esito del parere
Il parere è favorevole, ma condizionato all’integrazione dello schema di regolamento con le modifiche indicate dal Garante. Solo con tali adeguamenti il testo può considerarsi conforme al GDPR e al Codice privacy.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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