Parere del Garante n. 172 del 21/03/2024
Provvedimento del 21 marzo 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina una violazione dei dati personali subita dal responsabile del trattamento Sefin S.p.A., a seguito di un attacco hacker con cifratura ed esfiltrazione di dati presenti su alcuni server, notificata da Alphabet Italia S.p.A. ai sensi dell’art. 33 GDPR. La società ha ritenuto di non dover informare gli interessati ex art. 34 GDPR, sostenendo l’assenza di un rischio elevato. L’Autorità, invece, valuta che la violazione presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, in ragione della natura dell’evento, delle categorie di dati coinvolti, della possibile gravità delle conseguenze e del contesto del settore creditizio. Viene quindi ingiunto al titolare di comunicare individualmente la violazione agli interessati raggiungibili, entro 15 giorni, e di trasmettere prova documentata dell’adempimento entro 30 giorni, con indicazione delle informazioni minime da fornire e con possibilità di comunicazione alternativa solo per i dati a rischio inferiore in caso di comprovata eccessiva onerosità.
Ordine ad Alphabet Italia S.p.A. di comunicare agli interessati una violazione dei dati personali conseguente a un attacco ransomware con esfiltrazione di dati.
Violazione dei dati personali presso Alphabet Italia S.p.A. e ordine di comunicazione agli interessati
Il Garante per la protezione dei dati personali interviene a seguito di una notifica di violazione resa da Alphabet Italia S.p.A. ai sensi dell’art. 33 GDPR, relativa a un attacco hacker subito il 21 gennaio 2024 dal responsabile del trattamento Sefin S.p.A., con cifratura ed esfiltrazione di dati e documenti presenti su alcuni server. Il provvedimento riguarda la valutazione dell’obbligo di comunicazione della violazione agli interessati ai sensi dell’art. 34 GDPR e, in particolare, la correttezza della scelta del titolare di non procedere a tale informazione.
Quadro normativo di riferimento
Il Garante richiama gli artt. 32, 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, oltre al d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018. Sono richiamate anche le Linee guida 9/2022 sulla notifica delle violazioni dei dati personali e le Linee guida 01/2021 su esempi riguardanti la notifica di una violazione, nonché il considerando 86 GDPR sul ruolo della comunicazione agli interessati come misura di tutela e mitigazione.
Dati compromessi e contesto dell’evento
L’evento ha interessato 5 dei 195 server gestiti dal responsabile del trattamento. I dati coinvolti comprendono:
- dati anagrafici, quali nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- dati di contatto, quali indirizzo postale o e-mail, numero di telefono;
- dati di natura finanziaria o creditizia, tra cui numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, posizione debitoria;
- dati relativi a documenti di identificazione e riconoscimento, quali carta d’identità, passaporto, patente e CNS.
L’Ufficio segnala inoltre che siti dedicati alla raccolta e diffusione di rivendicazioni di attacchi ransomware avrebbero pubblicizzato l’avvenuta esfiltrazione e la possibile pubblicazione online dei dati.
Valutazione del rischio effettuata dal Garante
La società aveva comunicato, con successiva integrazione del 8 febbraio 2024, di ritenere che la violazione non fosse suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, e quindi di non aver informato gli interessati. Il Garante non condivide tale valutazione e ritiene invece che la violazione presenti un rischio elevato, tenuto conto:
- della natura dell’attacco, con cifratura ed esfiltrazione;
- della natura e sensibilità dei dati coinvolti;
- della possibile gravità e persistenza delle conseguenze per gli interessati;
- del rischio di furto di identità, danno reputazionale e divulgazione di informazioni sullo stato patrimoniale;
- del settore di attività del titolare, operante nel credito, che richiede un elevato livello di responsabilizzazione e di fiducia.
Il Garante richiama i criteri indicati dalle Linee guida sulla notifica: tipo di violazione, natura e volume dei dati, facilità di identificazione degli interessati, gravità delle conseguenze, caratteristiche degli interessati, caratteristiche del titolare e numero degli interessati coinvolti.
Obbligo di comunicazione agli interessati ex art. 34 GDPR
Ai sensi dell’art. 34, par. 1, GDPR, quando la violazione è suscettibile di presentare un rischio elevato, il titolare deve comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione all’interessato, salvo che ricorra una delle eccezioni del par. 3, ritenute non applicabili nel caso di specie. Il Garante osserva che la mancata comunicazione impedisce agli interessati di adottare le necessarie precauzioni.
L’Autorità evidenzia anche che il titolare non ha dimostrato la sussistenza di uno sforzo sproporzionato che giustifichi l’omissione della comunicazione individuale, nonostante avesse individuato circa 400 interessati coinvolti.
Prescrizioni impartite dal Garante
Ai sensi degli artt. 34, par. 4, e 58, par. 2, lett. e), GDPR, il Garante ingiunge alla società di comunicare agli interessati coinvolti e raggiungibili la violazione dei dati personali, fornendo almeno le informazioni previste dall’art. 34, par. 2, GDPR, e cioè:
- natura della violazione;
- possibili conseguenze;
- dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto;
- misure adottate per porre rimedio e attenuare gli effetti negativi.
La comunicazione deve avvenire senza ingiustificato ritardo e comunque entro 15 giorni dalla ricezione del provvedimento.
Differenziazione in base al livello di rischio
Il Garante precisa che la comunicazione deve essere individuale, in via prioritaria, per gli interessati ai cui dati è associato un rischio "alto", in particolare per i dati di natura finanziaria o creditizia e per i dati relativi ai documenti di identità.
Per i dati con rischio inferiore ad alto, come dati anagrafici e di contatto, è comunque richiesta la comunicazione individuale, salvo comprovata eccessiva onerosità. In tale ipotesi, il titolare può sostituirla con misure informative alternative, ossia:
- un avviso pubblicato sul proprio sito web per almeno due settimane;
- una campagna social mirata.
Obblighi di documentazione e riscontro al Garante
Il provvedimento richiede che le scelte effettuate e le relative attività siano documentate in ossequio al principio di responsabilizzazione. Inoltre, Alphabet Italia S.p.A. deve trasmettere all’Autorità, entro 30 giorni, un riscontro adeguatamente documentato sulle misure intraprese per dare attuazione all’ordine di comunicazione.
Conseguenze in caso di inottemperanza
Il Garante richiama la possibilità di ulteriori determinazioni all’esito dell’istruttoria in corso e ricorda che l’inosservanza dell’ordine dell’Autorità è soggetta alle sanzioni amministrative previste dall’art. 83, par. 6, GDPR, oltre alle disposizioni del Codice privacy richiamate nel provvedimento. Viene inoltre disposta l’annotazione del provvedimento nel registro interno dell’Autorità.
Punti principali
Origine della violazione e dati coinvolti
L’Autorità apprende la notifica preliminare e integrativa di una violazione avvenuta il 21 gennaio 2024 presso il responsabile del trattamento Sefin S.p.A., a seguito di attacco hacker che ha determinato cifratura ed esfiltrazione di dati e documenti contenuti in 5 dei 195 server gestiti. I dati compromessi comprendono dati anagrafici, dati di contatto, dati relativi a documenti di identificazione e dati di natura finanziaria o creditizia, inclusi conto corrente, carta di credito e posizione debitoria.
Valutazione del rischio e obbligo di comunicazione
Il Garante ritiene non condivisibile la valutazione del titolare, che aveva escluso un rischio elevato e quindi omesso la comunicazione agli interessati ex art. 34 GDPR. Alla luce degli artt. 33, 34 e 32 GDPR, nonché dei considerando 75, 76 e 86, l’Autorità conclude che la violazione è suscettibile di presentare un rischio elevato, anche considerando la possibilità di furto d’identità, danno reputazionale e divulgazione di informazioni sullo stato patrimoniale.
Rilievo del settore di attività e della tipologia dei dati
La decisione valorizza il contesto del titolare, operante nel settore del credito, che impone un elevato livello di accountability e di fiducia. Inoltre, la combinazione di dati finanziari, documenti di identità e altri dati personali è considerata particolarmente delicata, in linea con le Linee guida 9/2022 sulla notifica e con le Linee guida 01/2021 sui casi di violazione, che qualificano l’esfiltrazione in attacchi ransomware come fattore di rischio elevato.
Ordine impartito e modalità di comunicazione
Ai sensi degli artt. 34, par. 4, e 58, par. 2, lett. e) GDPR, il Garante ingiunge ad Alphabet Italia S.p.A. di comunicare senza ritardo e comunque entro 15 giorni agli interessati coinvolti e raggiungibili la violazione, fornendo almeno le informazioni di cui all’art. 34, par. 2, GDPR: natura della violazione, possibili conseguenze, dati di contatto del DPO o di altro punto di contatto, misure adottate per rimediare e attenuare gli effetti negativi.
Soluzione alternativa per i casi di minore rischio e obblighi documentali
Per gli interessati cui si riferiscono dati con rischio inferiore ad alto, come dati anagrafici e di contatto, è richiesta comunque una comunicazione individuale, salvo comprovata eccessiva onerosità. In tale ipotesi, il titolare può sostituirla con un avviso sul proprio sito web per almeno due settimane e con una campagna social mirata. Ogni scelta e attività conseguente deve essere documentata in attuazione del principio di responsabilizzazione.
Riscontro all’Autorità e conseguenze dell’inottemperanza
Alphabet Italia S.p.A. deve trasmettere al Garante entro 30 giorni un riscontro adeguatamente documentato sulle iniziative intraprese. Il provvedimento richiama inoltre la possibilità di sanzioni amministrative in caso di mancato riscontro o inosservanza dell’ordine, ai sensi degli artt. 83 GDPR e 166 del Codice privacy, e dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.
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