Ordinanza n. 306/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di efficacia della SCIA edilizia presentata dal ricorrente, adottato ai sensi dell'art. 19 l. 241/1990
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Montauro che ha negato efficacia alla SCIA identificata dal SUE, nonché gli atti connessi, compresa la richiesta di integrazione documentale. Il testo dà atto della proposizione di eccezioni preliminari e di motivi di ricorso, ma non ne specifica il contenuto. In sede cautelare il ricorrente ha prospettato un pregiudizio grave e irreparabile, riferito anche alla tutela della situazione igienico-sanitaria e a danni patrimoniali o non patrimoniali.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che le eccezioni preliminari e i motivi di ricorso presentino profili di particolare complessità, da approfondire nella fase di merito, senza che emergano allo stato elementi di palese fondatezza. Quanto al periculum in mora, ha escluso che l'interesse pubblico alla tutela della situazione igienico-sanitaria possa essere fatto valere dal singolo in assenza di un interesse personale e distinto da quello della generalità dei consociati, poiché il processo amministrativo ha natura di giurisdizione soggettiva. Ha inoltre ritenuto che i danni patrimoniali e non patrimoniali prospettati siano eventualmente risarcibili all'esito del giudizio di merito e, pertanto, non integrino un pregiudizio irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in favore del controinteressato in euro 1.000, oltre oneri e spese di legge.
Norme richiamate
art. 19 l. 241/1990
Diniego di efficacia della Scia ai sensi dell’art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241
La disposizione è indicata quale base normativa del provvedimento comunale che ha negato efficacia alla SCIA.
art. 55 c.p.a.
La norma è richiamata quale fondamento della domanda e della decisione cautelare.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, il singolo può ottenere tutela, anche cautelare, solo per la lesione di un interesse personale, concreto e distinto da quello della generalità dei consociati; il mero interesse al corretto o migliore funzionamento dell'amministrazione non è autonomamente tutelabile.
- Il pregiudizio cautelare derivante da danni patrimoniali o non patrimoniali non è irreparabile quando tali poste siano suscettibili di ristoro all'esito del giudizio di merito.
- La particolare complessità delle eccezioni preliminari e dei motivi di ricorso, in assenza di elementi di palese fondatezza allo stato degli atti, giustifica il mancato riconoscimento del fumus boni iuris nella fase cautelare, senza anticipare la decisione di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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