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Ordinanza

Ordinanza n. 2366/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (medicina Napoli – Vanvitelli); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, n nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (medicina Napoli – Vanvitelli); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (medicina Napoli – Vanvitelli); - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi della Campania - Vanvitelli nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - dell’elenco degli esiti della prova de qua, nella parte in cui l’odierna ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 8 dell’esame di Biologia del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - dell’esito della prova sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza del quesito n. 8 dell’esame di Biologia del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova di Biologia del primo appello in questione, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 8 palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova de qua, con particolare riferimento al quesito n. 8 dell’esame di Biologia del primo appello; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova in questione, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 8 della prova di Biologia del primo appello di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata, - all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia – Napoli Vanvitelli) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;

Giustizia amministrativa202603584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie nazionali per l’ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2025/2026, unitamente agli atti normativi e amministrativi della procedura, all’esito della prova e all’attribuzione del punteggio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali e gli atti della procedura di accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026, chiedendo anche l’ammissione alla sede indicata come prima scelta presso l’Università Vanvitelli. Ha contestato, tra l’altro, il meccanismo di formazione della graduatoria introdotto dal D.M. n. 1115/2025, ritenendolo lesivo della par condicio, dell’affidamento, della ragionevolezza e dei principi di imparzialità; la mancata assegnazione alla sede preferita e il regime delle decadenze; la mancata prosecuzione degli scorrimenti e la mancata redistribuzione dei posti residui; l’asserita erroneità o fuorvianza del quesito n. 8 della prova di Biologia del primo appello; la violazione del principio di anonimato per l’assenza di schermatura delle aule e di metal detector; profili di insufficiente trasparenza e predeterminazione dei criteri di correzione, degli elenchi dei sinonimi e del funzionamento del sistema informatico; la difficoltà e sproporzione delle prove e la disomogeneità della didattica tra gli Atenei; l’eccesso di delega del D.M. n. 1115/2025 e l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, per asserita violazione degli artt. 3, 34, 76 e 97 Cost. La ricorrente aveva conseguito due sufficienze negli insegnamenti del semestre filtro ed era stata inserita nella graduatoria in forza della disciplina sopravvenuta, con assegnazione utile all’Università di Foggia.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di un adeguato fumus boni iuris. Ha ritenuto non manifestamente irragionevole il meccanismo del D.M. n. 1115/2025, che amplia l’accesso alla graduatoria ai candidati con almeno una sufficienza, ma li colloca in fasce differenziate secondo la distanza dalle condizioni originarie di accesso, preservando la posizione dei candidati che avevano conseguito tutte le sufficienze richieste. Il sistema è stato ritenuto coerente con la tutela dell’affidamento, della parità di trattamento e della par condicio, poiché tutti i candidati disponevano delle medesime informazioni e le prove erano state svolte secondo regole uniformi; la valorizzazione dei soli voti utili al conseguimento dei crediti è stata considerata coerente con la natura degli esami universitari. Quanto alla sede, il TAR ha ritenuto conforme all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 71/2025 l’obbligo di immatricolazione presso la prima sede utile indicata e la conseguente decadenza in caso di mancata immatricolazione, nonché la limitazione degli scorrimenti, giustificata dall’esigenza di assicurare la continuità didattica del secondo semestre. La mancata immediata utilizzazione di tutti i posti residui non è stata ritenuta di per sé illegittima, potendo tali posti essere destinati anche a trasferimenti, passaggi e iscrizioni ad anni successivi. La censura relativa al quesito di Biologia non è apparsa assistita da fumus. La dedotta violazione dell’anonimato è stata ritenuta fondata su una sequenza meramente ipotetica e non idonea a dimostrare una concreta possibilità di alterazione della valutazione, considerato il sistema di raccolta sigillata, correzione informatizzata e successivo abbinamento dei codici alle identità. Le questioni concernenti trasparenza della correzione, predeterminazione delle risposte corrette, sinonimi ammessi, funzionamento del sistema informatico e verbali di correzione sono state ritenute bisognose di approfondimento istruttorio: il TAR ha ordinato al Ministero, al CINECA e alle Università di fornire documentati chiarimenti entro quaranta giorni. Le censure sulle difficoltà delle prove e sulla disomogeneità didattica sono state ritenute attinenti a valutazioni tecnico-discrezionali non supportate da vizi macroscopici. È stata esclusa, in sede cautelare, la violazione del d.lgs. n. 71/2025 e l’eccesso di delega; è stata inoltre esclusa la sussistenza dei presupposti per rimettere alla Corte costituzionale la questione relativa alla differenziazione tra Atenei non statali, corsi in lingua inglese e corsi statali in lingua italiana, anche per difetto di rilevanza concreta rispetto alla posizione della ricorrente. Il TAR ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria nazionale mediante pubblici proclami sul sito del Ministero, entro venti giorni, con deposito della prova entro ulteriori dieci giorni, a pena di improcedibilità. Ha condannato la ricorrente al pagamento di euro 500,00, oltre accessori, per le spese della fase cautelare sostenute dal Ministero.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede una prognosi favorevole sulle censure e la sussistenza dei presupposti cautelari; nel caso concreto il TAR ha respinto l’istanza per difetto di fumus boni iuris.

  • art. 30 c.p.a.

    Invocato dalla ricorrente per ottenere l’ammissione al corso e le ulteriori misure conseguenti; la domanda non è stata accolta nella fase cautelare.

  • art. 6-ter d.lgs. 502/1992

    Richiamato quale base normativa per la rilevazione del fabbisogno professionale sanitario e per l’accordo sul fabbisogno formativo.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. 71/2025

    Rimette alle determinazioni ministeriali la disciplina della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 71/2025

    In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente è immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati.

    Il TAR ha ritenuto che la norma consenta l’immatricolazione presso la prima sede utile indicata e, solo quando nessuna sede prescelta sia disponibile, presso altra sede; da ciò deriva la legittimità dell’obbligo di immatricolazione e della decadenza in caso di mancato rispetto.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. 71/2025

    La questione di legittimità costituzionale relativa all’esclusione, in prima applicazione, di taluni Atenei e dei corsi in lingua inglese è stata ritenuta priva, allo stato, di rilevanza e non manifesta infondatezza.

  • legge delega n. 26/2025

    Non imponeva l’applicazione immediata e uniforme della riforma a tutte le tipologie di corsi e di Atenei; la scelta di una prima applicazione graduale è stata ritenuta compatibile con la delega.

  • art. 76 Cost.

    Il TAR non ha ravvisato, in sede cautelare, un eccesso di delega nella disciplina differenziata e graduale dell’accesso.

  • art. 3 Cost.

    La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta sorretta da ragioni oggettive e non arbitrarie, connesse alle diverse situazioni organizzative e formative.

  • art. 34 Cost.

    La censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata e priva di concreta incidenza sulla posizione della ricorrente.

  • art. 97 Cost.

    La censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata e priva di concreta incidenza sulla posizione della ricorrente.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Consentono la notificazione per pubblici proclami quando la notifica ordinaria nei confronti di un elevato numero di controinteressati sia sommamente difficile; il TAR ha imposto la pubblicazione del ricorso e dell’elenco nominativo dei controinteressati.

Massime di principio

  • In una procedura selettiva modificata dopo lo svolgimento delle prove, l’amministrazione può ampliare la platea dei candidati inseriti in graduatoria, purché il nuovo sistema preservi l’affidamento maturato secondo le regole originarie e differenzi progressivamente le posizioni in base alla maggiore o minore distanza da tali regole, evitando che i candidati ammessi in deroga sopravanzino quelli che le hanno integralmente rispettate.
  • Quando le prove del semestre filtro hanno natura di esami universitari rilevanti per la carriera, è ragionevole che la valutazione positiva conseguita e rifiutata al primo appello possa essere recuperata soltanto nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalla disciplina ministeriale, soprattutto quando l’esito del secondo appello sostituisce quello precedente secondo la logica ordinaria degli esami.
  • L’obbligo di immatricolazione presso la prima sede utile indicata dal candidato e la decadenza in caso di mancata immatricolazione possono essere ritenuti legittimi quando trovano base nella legge e sono funzionali alla tempestiva definizione delle iscrizioni e alla continuità didattica del semestre successivo.
  • La mancata prosecuzione degli scorrimenti o l’eventuale mancata immediata assegnazione di tutti i posti disponibili non determina automaticamente l’illegittimità della procedura quando il nuovo sistema impone una rapida stabilizzazione delle iscrizioni e consente di destinare i posti residui ad altre esigenze coerenti con la programmazione universitaria.
  • La violazione del principio di anonimato in una procedura selettiva rileva solo quando l’irregolarità sia concreta e non meramente ipotetica e sia idonea a incidere sull’imparzialità della valutazione; non è sufficiente prospettare astrattamente la possibilità di associare codici e candidati se la correzione è informatizzata, i plichi sono sigillati e l’abbinamento avviene dopo la correzione.
  • Nella fase cautelare, le contestazioni sulla trasparenza della correzione, sulla predeterminazione delle risposte e sui criteri o sistemi informatici di valutazione possono giustificare un ordine istruttorio, senza imporre la concessione della misura cautelare, quando richiedano acquisizioni documentali incompatibili con la sommaria delibazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentale

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