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Sentenza

Sentenza del 17/03/2016 n. 719 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Società di capitali - accertamento - ristretta base societaria - litisconsorzio necessario - art. 102 c.p.c. - non sussiste. Accertamento di maggior reddito - società di capitali - ristretta base societaria - passaggio in giudicato - contestazione da parte del socio - non è possibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva, da un lato, che dovesse essere integrato il contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci per la sussistenza di un litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c.; dall'altro, contestava il maggior reddito imputatogli in conseguenza dell'accertamento eseguito nei confronti della società a ristretta base societaria. La questione riguardava quindi sia la necessità di una decisione unitaria sia la possibilità, per il socio, di rimettere in discussione il maggior reddito societario già definitivamente accertato.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto che non sussista litisconsorzio necessario tra la società di capitali a ristretta base societaria e i suoi soci, poiché l'art. 102 c.p.c. trova applicazione, in questo contesto, nelle controversie riguardanti società di persone e relativi soci, non automaticamente nelle società di capitali. Inoltre, il maggior reddito della società, una volta definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato, non può essere nuovamente contestato dal socio che abbia impugnato soltanto il proprio avviso di accertamento. L'esito è pertanto favorevole all'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Art. 102 c.p.c.

    «Litisconsorzio necessario»

    La norma non impone, nel caso esaminato, la partecipazione necessaria della società e degli altri soci al giudizio promosso dal singolo socio di una società di capitali a ristretta base societaria.

  • Principio del giudicato

    L'accertamento del maggior reddito societario divenuto definitivo per effetto del passaggio in giudicato non può essere rimesso in discussione dal socio nel giudizio relativo al proprio avviso di accertamento.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base societaria, la ristretta compagine può giustificare presunzioni fiscali di distribuzione ai soci, ma non comporta automaticamente un litisconsorzio necessario tra società e soci.
  • Il socio che impugna il proprio avviso di accertamento deve contestare tempestivamente e specificamente anche i presupposti derivanti dall'accertamento societario; se quest'ultimo diventa definitivo, non può normalmente rimetterne in discussione il contenuto.
  • Il passaggio in giudicato dell'accertamento relativo alla società vincola il successivo contenzioso del socio per gli elementi comuni della pretesa fiscale.
  • La disciplina del litisconsorzio necessario applicabile alle società di persone non si estende automaticamente alle società di capitali, che conservano una distinta soggettività giuridica e patrimoniale.
  • Per evitare preclusioni, società e soci dovrebbero coordinare tempestivamente le rispettive difese e impugnare tutti gli atti e i presupposti rilevanti nei termini di legge.

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