Risoluzione n. 2 del 11/01/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che il verbale di irreperibilità del debitore, redatto dall’ufficiale della riscossione quando il pignoramento non può iniziare per assenza del debitore, non costituisce causa ostativa alla concessione della rateazione delle somme iscritte a ruolo. La richiesta di dilazione va invece presentata prima dell’inizio della procedura esecutiva; se il pignoramento non ha avuto inizio perché il debitore era irreperibile, non si realizza l’ostacolo previsto dall’art. 19 del DPR 602/1973.
Riscossione: il verbale di irreperibilità non impedisce la rateazione ex art. 19 DPR 602/1973
Rateazione delle somme iscritte a ruolo e verbale di irreperibilità
La risoluzione affronta il rapporto tra la domanda di rateazione delle somme iscritte a ruolo, prevista dall’art. 19 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e il verbale di irreperibilità redatto dall’ufficiale della riscossione quando, recatosi presso il domicilio fiscale del debitore, non riesce a reperirlo. Il documento chiarisce se tale verbale integri una procedura esecutiva già iniziata e, quindi, impedisca la concessione della dilazione.
Quesito interpretativo e posizione della Direzione regionale
La Direzione regionale segnala che alcune strutture avevano ritenuto non ostativa alla rateazione la sola verbalizzazione dell’irreperibilità del debitore, osservando che:
- il verbale non incide direttamente sui beni del debitore;
- non contiene l’ingiunzione di cui all’art. 492 c.p.c.;
- non consente all’agente della riscossione di disporre dei beni del debitore.
Secondo l’impostazione prospettata dalla Direzione regionale, invece, l’accesso dell’ufficiale della riscossione al luogo dell’esecuzione costituirebbe già un atto di procedura esecutiva, rilevando non l’esito dell’accesso ma il fatto stesso che l’ufficiale si sia presentato al domicilio del debitore per procedere al pignoramento. Da ciò deriverebbe, in tale lettura, che il verbale di irreperibilità precluderebbe l’accesso alla rateazione se formato prima della domanda.
Finalità dell’art. 19 del d.P.R. n. 602/1973
Nel ricostruire il senso della norma, il documento richiama la ratio degli interventi legislativi in materia di pagamento dilazionato delle imposte iscritte a ruolo: agevolare l’adempimento dell’obbligazione tributaria quando il contribuente si trovi in temporanea difficoltà economica. In questa prospettiva, la disciplina non può essere interpretata né in modo da compromettere il rapido e sicuro recupero del credito, né in modo da negare l’aiuto al debitore meritevole di dilazione.
Si ricorda inoltre che, prima della modifica introdotta dal d.lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999, la pendenza della procedura esecutiva non costituiva di per sé ostacolo alla concessione del beneficio e, se la procedura era iniziata, poteva essere mantenuta come garanzia e comunque sospesa, secondo quanto già chiarito dalle circolari n. 157/E del 9 giugno 1997 e n. 284/E del 31 ottobre 1997.
Significato del termine "prima dell’inizio della procedura esecutiva"
L’art. 19, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 stabilisce che la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva. La risoluzione chiarisce che tale previsione non va intesa come perdita definitiva del diritto alla dilazione ogni volta che vi sia stato un tentativo esecutivo in senso lato, ma come regola volta a impedire domande meramente dilatorie.
La norma individua quindi un momento preciso del procedimento di riscossione coattiva: superato l’inizio della procedura esecutiva, il contribuente non può più chiedere la rateazione per quel medesimo debito; la procedura avviata deve essere portata a compimento. Solo dopo la conclusione della procedura, se residua ancora parte del debito, può essere presentata una nuova istanza di dilazione ai sensi dell’art. 19.
Valutazione del verbale di irreperibilità
Il documento esamina due possibili qualificazioni del verbale di irreperibilità.
Se il verbale fosse considerato un vero e proprio atto di esecuzione, esso sarebbe comunque un atto conclusivo della procedura esecutiva mobiliare e, perciò, non potrebbe precludere la successiva richiesta di rateazione del debito iscritto a ruolo.
La soluzione adottata è però diversa: quando l’ufficiale giudiziario o l’ufficiale della riscossione, recatosi al domicilio del debitore, constata che questi è irreperibile, la procedura esecutiva mobiliare non ha nemmeno inizio. Manca infatti la possibilità di compiere gli atti propri del pignoramento mobiliare, e in particolare:
- l’accesso e la ricerca dei beni da sottoporre a pignoramento, richiamati dall’art. 513 c.p.c.;
- l’intimazione al debitore di astenersi da atti diretti a sottrarre i beni alla garanzia del credito, prevista dall’art. 492, comma 1, c.p.c.
In tale ipotesi non vi è un pignoramento eseguito, ma un pignoramento mancato; il verbale serve solo a documentare l’impossibilità di procedere per irreperibilità del debitore.
Conclusione operativa
La conclusione della risoluzione è netta: il verbale di irreperibilità non costituisce causa ostativa alla concessione della rateazione delle somme iscritte a ruolo. Pertanto, la sola attestazione dell’irreperibilità del debitore presso il domicilio fiscale non impedisce la presentazione o l’accoglimento dell’istanza di dilazione ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 602/1973.
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