Risoluzione n. 1 del 9/01/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su quattro quesiti: ripartizione della detrazione per l’acquisto di diritti reali su immobili ristrutturati, documentazione sostitutiva in caso di CUD incompleto, termini di pagamento delle somme dovute quando il sostituto non effettua il conguaglio e disciplina della detrazione per immobili acquistati allo stato grezzo o ristrutturati.
Quesiti vari su detrazioni fiscali, CUD e termini di versamento
Quesiti vari in materia di detrazioni, assistenza fiscale e versamenti
La risoluzione affronta quattro quesiti interpretativi posti da un CAAF in tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto di immobili ristrutturati, deduzione dei contributi alla previdenza complementare, pagamento delle somme dovute a seguito di assistenza fiscale e applicazione delle detrazioni per mutui relativi a immobili da adibire ad abitazione principale.
1) Detrazione per acquisto di diritti su immobile ristrutturato
Il primo quesito riguarda un immobile inserito in un fabbricato oggetto di ristrutturazione, acquistato in forma di usufrutto dai genitori e di nuda proprietà dalla figlia. Nell’atto notarile non sono distinti i singoli prezzi dei diritti trasferiti, ma è indicato un prezzo complessivo; inoltre le fatture sono state emesse in tre quote uguali, una per ciascun acquirente, mentre il pagamento è stato effettuato integralmente dal padre.
L’Agenzia ricorda che l’art. 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 estende l’incentivo fiscale previsto dalla legge n. 449 del 1997 anche agli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati eseguiti entro il 31 dicembre 2005 da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative edilizie, con successiva alienazione o assegnazione entro il 30 giugno 2006. La detrazione spetta all’acquirente o assegnatario nella misura del 36% del valore degli interventi, assunto convenzionalmente pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante dall’atto pubblico, nei limiti massimi previsti dalla normativa originaria.
Viene chiarito che, ai fini di tale agevolazione, non sono richiesti gli adempimenti previsti dall’art. 1 del d.m. n. 41 del 18 febbraio 1998; pertanto non è obbligatorio il pagamento tramite bonifico bancario.
L’Agenzia afferma inoltre che, pur riferendosi la norma al solo acquirente o assegnatario, l’agevolazione è applicabile anche all’acquisto di un diritto reale di godimento parziale, come l’usufrutto. La detrazione va riconosciuta solo nei limiti della spesa effettivamente sostenuta e dell’importo fatturato, in relazione al valore dei diritti acquistati dai singoli contribuenti come risultano dall’atto di compravendita o di assegnazione. Se nell’atto non è indicato il prezzo dei singoli diritti, occorre usare i criteri di calcolo previsti dagli artt. 46 e 48 del d.P.R. n. 131 del 1986.
Nel caso concreto, il genitore che ha acquistato l’usufrutto e ha sostenuto l’intera spesa può fruire della detrazione del 36%, nei limiti indicati e in riferimento alla quota di spesa riferibile al proprio diritto; i familiari che non hanno sostenuto la spesa non possono beneficiare della detrazione.
2) CUD incompleto e deduzione dei contributi previdenziali complementari
Il secondo quesito riguarda il caso in cui nel modello CUD 2006 di dipendenti di amministrazioni statali non sia compilato il punto 8 della Parte A - Dati generali, rendendo incompleta l’informazione necessaria per la corretta determinazione della deduzione dei contributi versati a forme di previdenza complementare.
L’Agenzia richiama l’art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR, che consente la deduzione dei contributi versati ai fondi pensione e alle forme pensionistiche individuali entro il limite del 12% del reddito complessivo e, comunque, non oltre 5.164,57 euro. Per i redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può eccedere il doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive. Sono inoltre previste deroghe tassative in casi particolari, come per i vecchi iscritti a vecchi fondi o in assenza di un fondo negoziale istituito.
In presenza di tali ipotesi derogatorie, il sostituto d’imposta deve compilare il campo 8 della Parte A del CUD utilizzando gli appositi codici. Se il campo non è compilato, il soggetto che presta assistenza fiscale deve considerare applicabili i limiti ordinari dell’art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR, salvo prova della ricorrenza di una delle ipotesi speciali.
3) Termini di versamento quando il sostituto non effettua il conguaglio
Il terzo quesito concerne i termini per il pagamento delle somme dovute quando, per cessazione del rapporto di lavoro o per aspettativa senza retribuzione, il sostituto d’imposta non può effettuare i conguagli a debito nell’ambito dell’assistenza fiscale.
L’Agenzia precisa che il dipendente deve eseguire i versamenti secondo le modalità e i termini ordinariamente previsti per le somme dovute in base alla dichiarazione annuale dei redditi. Se il contribuente aveva scelto, tramite modello 730, la rateazione, può continuare ad avvalersene, ma sempre nei termini e con le modalità previste per i versamenti derivanti dal modello Unico PF.
Se il termine ordinario è già decorso, il contribuente può utilizzare il ravvedimento operoso per regolarizzare la posizione; per il calcolo degli interessi occorre fare riferimento ai termini ordinari previsti per i versamenti delle imposte risultanti dal modello Unico PF.
4) Immobile allo stato grezzo e detrazione per mutui
L’ultimo quesito riguarda l’applicabilità dell’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR nel caso di acquisto di un immobile allo stato grezzo.
L’Agenzia precisa che la disciplina specifica della detrazione può operare solo se l’immobile oggetto di ristrutturazione era già idoneo, prima dei lavori, ad essere adibito a dimora abituale. Se invece si acquista un immobile allo stato grezzo, ancora non ultimato, non si applica tale disposizione; può eventualmente trovare applicazione l’art. 15, comma 1-ter, del TUIR, relativo alla detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per la costruzione di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
Viene richiamato anche l’art. 1 del d.m. 30 giugno 1999, n. 311, secondo cui alla costruzione è assimilabile la ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, comma primo, lett. d), della legge n. 457 del 1978. In tale ipotesi, la detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro sei mesi dalla data di fine lavori e a partire dal periodo d’imposta in cui viene effettivamente utilizzato come abitazione principale.
Conclusione
La risoluzione chiarisce, in sintesi, che la detrazione per acquisto di immobili ristrutturati spetta solo a chi sostiene effettivamente la spesa, che in mancanza di dati specifici nel CUD si applicano i limiti ordinari salvo ipotesi derogatorie documentate, che i versamenti dopo il mancato conguaglio seguono le regole ordinarie della dichiarazione annuale e che l’agevolazione per mutui e immobili ristrutturati non si estende automaticamente agli acquisti di immobili allo stato grezzo, per i quali rileva eventualmente la disciplina della costruzione dell’abitazione principale.
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