Cassazione Civile, Ordinanza n. 10676/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un soggetto che aveva svolto attività di amministratore condominiale conveniva in giudizio il condominio per ottenere il pagamento di compensi professionali relativi agli anni 2012 e 2013 e il rimborso di anticipazioni asseritamente effettuate tra il 2009 e il 2013 per conto e nell'interesse del condominio. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d'appello riformava la decisione e rigettava nuovamente la domanda. Il soccombente proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma nella decisione riportata la Corte di cassazione esamina preliminarmente la procedibilità del ricorso, rilevando che il ricorrente aveva allegato che la sentenza impugnata era stata notificata l'8 ottobre 2019, senza però depositare la relata di notificazione della copia autentica della sentenza, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Poiché la notificazione del ricorso risultava avvenuta il 7 dicembre 2019, quindi oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, e poiché la relata non risultava né nel fascicolo di parte controricorrente né in quello d'ufficio, la Corte ha ritenuto insussistente ogni sanatoria e ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, necessaria ai fini del controllo della tempestività dell'impugnazione quando il ricorrente alleghi che la sentenza gli sia stata notificata. Ha escluso che potesse operare la "prova di resistenza", perché la notificazione del ricorso era avvenuta oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, e ha escluso anche ogni sanatoria derivante dalla mancata contestazione del controricorrente, non essendo la relata disponibile nei fascicoli di parte o d'ufficio. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore obbligo di versamento del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
quando il ricorrente deduce che la sentenza impugnata gli sia stata notificata, deve depositare la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione; la mancata produzione determina l'improcedibilità del ricorso
art. 327 c.p.c.
in assenza di allegazione della notificazione della sentenza impugnata opera il termine lungo per impugnare; nel caso concreto, però, la parte aveva allegato la notificazione, sicché non si applicava tale regime
art. 325 c.p.c.
se la sentenza impugnata risulta notificata, decorre il termine breve di impugnazione e il controllo della tempestività richiede il deposito della relata di notificazione
art. 372, comma 2, c.p.c.
la relata di notificazione può essere depositata anche secondo le modalità consentite da tale disposizione, ma entro i limiti temporali richiesti per la procedibilità
art. 380-bis.1 c.p.c.
il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
in caso di definizione del giudizio con improcedibilità, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto in aggiunta, ove ricorrano i presupposti
Massime di principio
- Se il ricorrente per cassazione afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositare con il ricorso la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione, così da consentire al giudice il controllo immediato della tempestività dell'impugnazione.
- La mancata produzione della relata di notificazione comporta l'improcedibilità del ricorso quando non sia possibile verificare, dagli atti disponibili, il rispetto del termine breve di impugnazione.
- La cosiddetta prova di resistenza non sana il difetto di deposito se la notificazione del ricorso è avvenuta oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
- La sanatoria del vizio processuale può operare solo se la relata di notificazione risulta comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla controparte o acquisita dal fascicolo d'ufficio; la semplice mancata contestazione del controricorrente non è sufficiente.
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