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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39322/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso riguarda esclusivamente la commisurazione della pena. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente ha censurato l'aumento di mesi tre per la continuazione esterna con il reato di cui all'art. 337 c.p., ritenendo evidentemente non corretta la misura della pena confermata dalla Corte d'appello. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è generico: la determinazione della pena è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando la decisione sia sorretta da motivazione sufficiente e logica. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva mantenuto invariato l'aumento di mesi tre, già stabilito in primo grado, ritenendolo proporzionato e adeguato, con motivazione estesa anche agli altri reati uniti dal vincolo della continuazione. Il ricorrente non aveva poi articolato specificamente critiche alle ragioni di fatto o di diritto poste a base della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità dell'unico motivo dedotto. Ha ritenuto immune da censure la motivazione della Corte d'appello sulla determinazione della pena, perché sufficientemente argomentata e coerente nel confermare l'aumento già fissato in primo grado per la continuazione esterna con il reato di cui all'art. 337 c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Richiamato come reato oggetto dell'aumento di pena per la continuazione esterna, già valutato in primo grado e confermato in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La determinazione della pena è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità quando sia sorretta da motivazione sufficiente, coerente e logicamente argomentata.
  • Il motivo di ricorso che contesta la quantificazione della pena deve confrontarsi in modo specifico con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; la mera deduzione generica di sproporzione o inadeguatezza è inammissibile.
  • La conferma in appello di un aumento di pena già applicato in primo grado, se motivata in termini di proporzionalità e adeguatezza rispetto alla gravità del fatto e alla personalità del reo, resiste al sindacato di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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