Cassazione Civile, Sentenza n. 23333/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal collocamento in disponibilità di alcuni ex dipendenti del Comune di Campione d'Italia, dichiarato in dissesto, dopo l'accertamento dell'eccedenza di personale. Il punto controverso era se, nel calcolo dell'indennità di disponibilità prevista dall'art. 33, comma 8, d.lgs. n. 165/2001, dovesse essere incluso anche l'assegno ad personam non riassorbibile percepito dai lavoratori. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto che l'80% di tale assegno andasse computato nell'indennità; la Corte d'appello di Milano aveva confermato. Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso principale e il Comune ricorso incidentale, entrambi con due motivi speculari: 1) violazione dell'art. 33, comma 8, d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che il testo normativo escluderebbe dal calcolo ogni emolumento diverso da stipendio e indennità integrativa speciale e che l'assegno ad personam, per natura e funzione, sarebbe voce distinta e non computabile; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla posizione di una delle lavoratrici, poiché la Corte d'appello aveva cancellato il suo nominativo ritenendo che non avesse appellato, nonostante fosse stata evocata in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto corretta l'interpretazione combinata dell'art. 33, comma 8, d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 29, commi 3 e 4, del c.c.n.l. del comparto enti locali 2004, affermando che l'assegno ad personam non riassorbibile, in quanto corrispondente alla quota di indennità integrativa speciale eccedente rispetto a quella confluita nello stipendio tabellare, deve essere computato nella determinazione dell'indennità di disponibilità. Ha inoltre dichiarato inammissibili i secondi motivi, perché subordinati all'accoglimento dei primi e quindi rimasti assorbiti dal rigetto di questi ultimi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, per il solo ricorrente incidentale, ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 33, comma 8, d.lgs. n. 165/2001
"il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato"
La disposizione va letta in combinazione con la successiva contrattazione collettiva: l'esclusione di altri emolumenti non impedisce di includere nella base di calcolo somme che, pur denominate assegno ad personam, costituiscono in sostanza una quota di indennità integrativa speciale conservata dal c.c.n.l.
art. 29, commi 3, 4 e 5, c.c.n.l. 2004 comparto Enti locali
"i più elevati importi di indennità integrativa speciale ... sono conservati come assegno personale non riassorbibile"; "L'assegno ad personam non riassorbibile rientra nella nozione di retribuzione"
L'assegno ad personam è qualificato come conservazione della parte eccedente dell'IIS; perciò conserva la natura sostanziale di indennità integrativa speciale e deve essere considerato nel calcolo dell'indennità di disponibilità.
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato come criterio generale di interpretazione della legge, utilizzato insieme ai canoni ermeneutici e alla lettura sistematica delle fonti applicabili.
artt. 1362 e ss. c.c.
Richiamati come canoni ermeneutici per l'interpretazione combinata della disciplina legislativa e collettiva.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Le doglianze sulla supposta eterogeneità degli importi sono state ritenute non scrutinabili perché non risultava adempiuto l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti.
artt. 112, 132, 277 e 279 c.p.c.
Evocati nei motivi subordinati per dedurre l'omessa pronuncia sulla posizione di una delle parti, ma i relativi motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse una volta respinti i motivi principali.
art. 97 c.p.c.
Richiamato per la condanna solidale dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto, nei confronti del solo ricorrente incidentale, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel calcolo dell'indennità dovuta al dipendente collocato in disponibilità, la locuzione legislativa che esclude "ogni altro emolumento retributivo" non va letta in modo meramente letterale e isolato, ma in coordinamento con la disciplina collettiva sopravvenuta che abbia conservato una specifica componente retributiva come assegno personale non riassorbibile.
- Quando la contrattazione collettiva stabilisce che importi già corrisposti come indennità integrativa speciale confluiscano nello stipendio tabellare e la parte eccedente sia mantenuta come assegno ad personam non riassorbibile, tale voce resta sostanzialmente riconducibile all'indennità integrativa speciale e non può essere esclusa dal computo dell'indennità di disponibilità solo per mutamento nominale.
- La qualificazione sostanziale di una voce retributiva prevale sulla sua denominazione formale ove la disciplina collettiva ne preservi la natura originaria e la colleghi espressamente alla nozione di retribuzione rilevante ai fini del trattamento economico.
- Le contestazioni che investono l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, se non accompagnate dal corretto assolvimento dell'onere di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti, non sono scrutinabili in cassazione.
- I motivi di ricorso subordinati all'accoglimento di altri motivi restano privi di interesse e sono inammissibili quando il motivo presupposto venga rigettato.
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