Cassazione Civile, Sentenza n. 23332/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda alcuni lavoratori assunti dall'Università come lettori di madrelingua straniera ex art. 28 d.P.R. n. 382/1980 e poi inquadrati come collaboratori ed esperti linguistici ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 120/1995 conv. in L. n. 236/1995. I lavoratori chiedevano: il riconoscimento delle differenze retributive rispetto al trattamento del ricercatore confermato a tempo definito; la ricostruzione della carriera dalla prima assunzione; il riconoscimento degli scatti/anzianità e dell'assegno ad personam; l'inclusione di alcune voci retributive nel TFR; la regolarizzazione contributivo-previdenziale con iscrizione all'INPS e non all'INPDAP/gestione pubblica. L'Università ha impugnato la decisione di appello che aveva accolto in parte le domande, deducendo, tra l'altro, ultrapetizione, violazione del giudicato, vizi della CTU, errata applicazione della disciplina sull'assegno ad personam, errata statuizione su prescrizione, compensazione impropria e cumulo di rivalutazione e interessi. I lavoratori, nel loro ricorso successivo, hanno sostenuto in via principale che dovesse applicarsi integralmente il parametro del ricercatore confermato a tempo definito per tutta la durata del rapporto, senza il limite temporale derivante dall'art. 26, comma 3, L. n. 240/2010, con conseguente piena ricostruzione della carriera e corretta posizione previdenziale e di fine rapporto.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per alcuni rapporti oggetto di transazione. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'Università. Ha rigettato il resto dei motivi dell'Università, ma ha accolto il quinto e l'ottavo motivo del suo ricorso principale. Ha accolto il quinto e il sesto motivo del ricorso dei lavoratori, rigettando il resto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle spese. In sintesi, la Corte ha confermato il criterio dell'assegno ad personam riassorbibile e ha cassato la decisione d'appello nella parte in cui non aveva considerato: a) che tutti gli incrementi economici contrattuali, compresi gli scatti di anzianità, vanno portati in detrazione dell'assegno; b) che, per il rapporto privatistico dei CEL, l'iscrizione previdenziale non può essere determinata solo sulla base della natura pubblica del datore di lavoro; c) che, per il TFR, si applica la disciplina dell'art. 2120 c.c. con computo delle somme corrisposte a titolo non occasionale.
Norme richiamate
art. 28 d.P.R. n. 382/1980
regolava l'originario rapporto di lettorato di madrelingua straniera, qualificato come rapporto di diritto privato
art. 4 d.l. n. 120/1995 conv. in L. n. 236/1995
ha istituito la figura dei collaboratori ed esperti linguistici con contratto di lavoro subordinato di diritto privato
art. 1 d.l. n. 2/2004 conv. in L. n. 63/2004
riconosce il trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito, in proporzione all'impegno orario, con effetto dalla prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli
art. 26, comma 3, L. n. 240/2010
è norma di interpretazione autentica che chiarisce il rapporto tra il d.l. n. 2/2004 e la contrattazione collettiva, limitando il trattamento ad personam alla differenza tra l'ultima retribuzione da lettore e quella dovuta come CEL secondo i contratti collettivi, con conservazione del trattamento più favorevole solo a titolo individuale
art. 2909 c.c.
il giudicato non si estende all'intero rapporto in modo assoluto, ma solo alla domanda e al periodo già coperti dal precedente accertamento; la legge interpretativa retroattiva incide solo sul periodo non già coperto da giudicato
art. 112 c.p.c.
la violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato va dedotta come error in procedendo
art. 116 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione alla valutazione della CTU e delle prove
art. 125 c.p.c.
richiamato nei motivi sull'allegazione e sul contenuto degli atti processuali
art. 125, 345 e 437 c.p.c.
invocati per sostenere l'asserita novità della domanda in appello e il divieto di domande nuove
art. 2948, n. 4, c.c.
richiamato in tema di prescrizione dei crediti retributivi
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per asserita motivazione mancante o apparente
art. 1241 c.c.
richiamato in tema di compensazione impropria tra partite creditorio-debitorie
art. 22, comma 36, L. n. 724/1994
richiamato per il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi, ritenuto non applicabile ai dipendenti privati di enti pubblici non economici
art. 36 Cost.
invocato per la proporzionalità della retribuzione rispetto all'orario di lavoro svolto
art. 2120 c.c.
applicabile al TFR del rapporto privatistico, con computo delle somme corrisposte a titolo non occasionale
art. 43 r.d. n. 1611/1933
richiamato sul patrocinio autorizzato dell'università tramite avvocato interno
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Nei rapporti di durata, il giudicato copre il dedotto e il deducibile solo entro il perimetro della domanda e del periodo già deciso; una sopravvenienza normativa retroattiva di interpretazione autentica può incidere sul periodo non ancora coperto da giudicato, ma non travolge automaticamente gli accertamenti definitivi già formatisi.
- Per i lettori di madrelingua straniera divenuti collaboratori ed esperti linguistici, il trattamento economico va ricostruito secondo il combinato disposto della disciplina speciale e della successiva normativa di interpretazione autentica, configurandosi un assegno ad personam volto a preservare il miglior trattamento pregresso senza attribuire un aggancio permanente alla retribuzione del ricercatore per gli sviluppi futuri.
- Tutti gli incrementi economici successivi riconosciuti al lavoratore in base alla disciplina applicabile, compresi gli scatti di anzianità o altri aumenti contrattuali, devono essere considerati ai fini del riassorbimento dell'assegno ad personam, salvo diversa espressa previsione normativa o contrattuale.
- Nel rapporto dei CEL la qualificazione privatistica del rapporto impone di non fondare la disciplina previdenziale e di fine rapporto sulla sola natura pubblica del datore di lavoro; occorre invece guardare alla natura del rapporto e alla normativa speciale che lo regola.
- Per il TFR dei lavoratori con rapporto privatistico, si applica l'art. 2120 c.c., sicché nel calcolo devono essere incluse le somme corrisposte non occasionalmente, salvo specifiche deroghe di legge.
- La censura di ultrapetizione o di violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve essere dedotta come error in procedendo, con specifica indicazione degli atti processuali rilevanti; in cassazione non è sufficiente una doglianza generica o meramente motivazionale.
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