Sentenza del 13/03/2015 n. 5047 - Corte di Cassazione
Tassazione sui rifiuti - Locali ed aree eslusi - Mancata potenzialità di produzione di rifiuti - Onere della prova - A carico degli interessati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi e le successive iscrizioni a ruolo TARSU per gli anni 2002-2004, sostenendo principalmente che i rifiuti speciali prodotti erano stati smaltiti autonomamente, che il servizio comunale non fosse rilevante o adeguato, che alcune aree esterne adibite a parcheggio non fossero idonee a produrre rifiuti e che vi fossero vizi relativi alla denuncia, alla quantificazione della superficie, alla tardività e alla duplicazione delle iscrizioni a ruolo. In particolare, invocava l'esclusione o la riduzione del tributo per le aree e i rifiuti autonomamente gestiti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha riunito i ricorsi. Ha ritenuto fondati i motivi relativi alla mancata considerazione dell'eventuale diritto a una riduzione tariffaria per i rifiuti assimilati effettivamente avviati al recupero e alla nullità della seconda sentenza per omessa pronuncia e motivazione. Ha invece rigettato le doglianze sulle aree escluse e sui parcheggi: il contribuente deve provare sia la stabile destinazione dell'area sia l'oggettiva impossibilità di produzione di rifiuti; i parcheggi, essendo frequentati da persone e autovetture, sono normalmente considerati produttivi di rifiuti. La Corte ha cassato le sentenze impugnate e rinviato la causa ad altra sezione della CTR Campania, demandandole anche la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi 1, 2 e 3
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi.
L'esclusione dalla TARSU non opera automaticamente: il contribuente deve dimostrare la stabile destinazione dell'area e l'effettiva impossibilità, per le sue caratteristiche e il suo uso, di produrre rifiuti. L'onere di indicare e delimitare le aree escluse grava sull'interessato.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, commi 1, 2 e 7
La privativa suddetta non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.
Quando il Comune ha assimilato i rifiuti speciali non pericolosi agli urbani, essi restano soggetti al regime tributario se il servizio comunale è istituito e attivato. Il produttore che dimostri di averli avviati al recupero può però ottenere una riduzione proporzionale, non necessariamente l'esenzione integrale.
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 7, comma 2
Sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione [...] proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero.
La prova documentale dell'avvio al recupero può fondare una riduzione della componente variabile della tariffa; la riduzione deve essere parametrata alle quantità effettivamente recuperate.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70
L'obbligo di denuncia e di comunicazione dei dati rilevanti per la tassazione non viene meno per il solo fatto che il Comune abbia effettuato un sopralluogo o redatto un verbale tecnico.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 546, art. 19
La cartella di pagamento può essere impugnata per vizi propri o per vizi del ruolo, anche quando sia già stato impugnato l'avviso di accertamento relativo alle medesime annualità.
Codice di procedura civile, artt. 273 e 274
I ricorsi relativi a cause connesse possono essere riuniti anche in Cassazione, per ragioni di economia processuale, coerenza delle decisioni e uniforme interpretazione della legge.
Massime di principio
- In materia di TARSU, la mera destinazione dichiarata di un locale o di un'area a parcheggio, deposito o altra funzione particolare non basta per ottenere l'esclusione: occorre provare concretamente che, per caratteristiche strutturali e uso stabile, l'area non può produrre rifiuti.
- Le aree frequentate da persone o veicoli, come i parcheggi, sono normalmente considerate idonee a produrre rifiuti in via presuntiva; per superare tale presunzione servono elementi tecnici e documentali specifici.
- Lo smaltimento autonomo di rifiuti speciali assimilati agli urbani non comporta di regola l'esenzione totale dalla TARSU. Se il contribuente prova l'avvio al recupero, può spettare una riduzione proporzionale, secondo la disciplina applicabile e i regolamenti comunali.
- L'onere della prova sull'esistenza e sulla delimitazione delle superfici non tassabili grava sul contribuente, che deve fornire tempestivamente denuncia, planimetrie, descrizione degli usi e documentazione sul ciclo dei rifiuti.
- La presenza di un servizio comunale istituito e concretamente attivato mantiene, in linea generale, l'obbligo tributario; eventuali riduzioni dipendono dalla mancata prestazione, dalla grave irregolarità del servizio o dalla prova dell'avvio al recupero.
- Una sentenza tributaria che rinvii genericamente a un altro giudizio senza esaminare i motivi di appello è nulla per omessa pronuncia o motivazione apparente; il giudice deve individuare e spiegare la propria ratio decidendi.
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