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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23199/2025 del 20/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Zinno impugnava la conferma della condanna per emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo B) e bancarotta impropria da operazioni dolose (capo E1). Denunciava in particolare: 1) che la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che il capo B non fosse stato impugnato in appello e quindi fosse passato in giudicato/oggetto di preclusione, mentre l'atto di appello conteneva specifiche critiche e contestazioni sull'apporto concorsuale dell'imputato nelle fatture false; 2) che l'errore sul capo B aveva travolto anche la condanna per bancarotta (capo E1), essendo la pronuncia sul secondo reato fondata sul presunto giudicato/preclusione riguardante il capo B; 3) il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi ritenendoli fondati: ha rilevato che la Corte di appello ha ignorato le specifiche censure svolte in appello sul capo B (violando la regola di trattazione delle impugnazioni e incorrendo nella nullità di cui all'art. 125, comma 3, c.p.p.) e ha altresì criticato la motivazione sulla bancarotta, che si limita a una responsabilità di posizione senza esaminare condotte concrete e consapevoli e si fonda su un errore di impostazione che assume come precluso quanto invece era stato impugnato. Il motivo sulle attenuanti generiche è stato assorbito. Conseguenza: annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (oggi art. 79 d.lgs. n. 173 del 2024)

    norma penal-tributaria che disciplina il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti; nel testo è richiamata per indicare il capo B imputato a Zinno

  • art. 223, comma secondo, n. 2 legge fallimentare

    norma che disciplina la bancarotta impropria da operazioni dolose; citata quale titolo del capo E1 contestato all'imputato

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.

    consente alla Corte di legittimità di censurare i vizi di motivazione e la mancata trattazione dei punti essenziali dei motivi di impugnazione; richiamato per valutare l'adeguatezza dell'argomentazione della corte territoriale

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    prevede la nullità quando il giudice omette di decidere su punti essenziali sollevati dalle parti in giudizio; la Cassazione lo applica per censurare l'omessa trattazione delle censure sull'appello

  • Sez. U., sent. n. 1 del 2000 (Tuzzolino)

    giurisprudenza richiamata per distinguere tra giudicato e preclusione e per segnalare che il giudice non può impropriamente considerare precluso quanto invece è stato impugnato

Massime di principio

  • Il giudice d'appello è obbligato a esaminare e motivare tutte le censure effettivamente svolte nell'atto di impugnazione: la loro omessa trattazione integra una nullità rilevante (art. 125 c.p.p.).
  • Non si può fondare una condanna per un reato residuale (es. bancarotta) su un presunto "giudicato" o preclusione riguardante un altro capo se tale presunto giudicato in realtà era oggetto di impugnazione: errori di impostazione procedurale possono travolgere più capi connessi.
  • L'attribuzione di colpevolezza a un amministratore non può limitarsi a una responsabilità oggettiva di posizione; la motivazione deve indicare condotte concrete e consapevoli che giustifichino l'addebito penale.
  • Se un'appellante contesta l'esistenza di un apporto concorsuale o la sussistenza materiale del reato (es. fatture inesistenti), il giudice deve valutare specificamente le prove relative a quell'apporto e non limitarsi a dichiararne la "irretrattabilità".
  • In caso di vizi di motivazione che incidono sulla fondatezza delle imputazioni, la Cassazione può annullare e disporre il rinvio per un nuovo esame da parte di altra sezione della corte territoriale.

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