Cassazione Penale, Sentenza n. 23199/2025 del 20/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Zinno impugnava la conferma della condanna per emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo B) e bancarotta impropria da operazioni dolose (capo E1). Denunciava in particolare: 1) che la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che il capo B non fosse stato impugnato in appello e quindi fosse passato in giudicato/oggetto di preclusione, mentre l'atto di appello conteneva specifiche critiche e contestazioni sull'apporto concorsuale dell'imputato nelle fatture false; 2) che l'errore sul capo B aveva travolto anche la condanna per bancarotta (capo E1), essendo la pronuncia sul secondo reato fondata sul presunto giudicato/preclusione riguardante il capo B; 3) il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi ritenendoli fondati: ha rilevato che la Corte di appello ha ignorato le specifiche censure svolte in appello sul capo B (violando la regola di trattazione delle impugnazioni e incorrendo nella nullità di cui all'art. 125, comma 3, c.p.p.) e ha altresì criticato la motivazione sulla bancarotta, che si limita a una responsabilità di posizione senza esaminare condotte concrete e consapevoli e si fonda su un errore di impostazione che assume come precluso quanto invece era stato impugnato. Il motivo sulle attenuanti generiche è stato assorbito. Conseguenza: annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (oggi art. 79 d.lgs. n. 173 del 2024)
norma penal-tributaria che disciplina il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti; nel testo è richiamata per indicare il capo B imputato a Zinno
art. 223, comma secondo, n. 2 legge fallimentare
norma che disciplina la bancarotta impropria da operazioni dolose; citata quale titolo del capo E1 contestato all'imputato
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.
consente alla Corte di legittimità di censurare i vizi di motivazione e la mancata trattazione dei punti essenziali dei motivi di impugnazione; richiamato per valutare l'adeguatezza dell'argomentazione della corte territoriale
art. 125, comma 3 c.p.p.
prevede la nullità quando il giudice omette di decidere su punti essenziali sollevati dalle parti in giudizio; la Cassazione lo applica per censurare l'omessa trattazione delle censure sull'appello
Sez. U., sent. n. 1 del 2000 (Tuzzolino)
giurisprudenza richiamata per distinguere tra giudicato e preclusione e per segnalare che il giudice non può impropriamente considerare precluso quanto invece è stato impugnato
Massime di principio
- Il giudice d'appello è obbligato a esaminare e motivare tutte le censure effettivamente svolte nell'atto di impugnazione: la loro omessa trattazione integra una nullità rilevante (art. 125 c.p.p.).
- Non si può fondare una condanna per un reato residuale (es. bancarotta) su un presunto "giudicato" o preclusione riguardante un altro capo se tale presunto giudicato in realtà era oggetto di impugnazione: errori di impostazione procedurale possono travolgere più capi connessi.
- L'attribuzione di colpevolezza a un amministratore non può limitarsi a una responsabilità oggettiva di posizione; la motivazione deve indicare condotte concrete e consapevoli che giustifichino l'addebito penale.
- Se un'appellante contesta l'esistenza di un apporto concorsuale o la sussistenza materiale del reato (es. fatture inesistenti), il giudice deve valutare specificamente le prove relative a quell'apporto e non limitarsi a dichiararne la "irretrattabilità".
- In caso di vizi di motivazione che incidono sulla fondatezza delle imputazioni, la Cassazione può annullare e disporre il rinvio per un nuovo esame da parte di altra sezione della corte territoriale.
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