Sentenza n. 945/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere consiliari di approvazione del rendiconto della gestione 2020, del ripiano del disavanzo, del DUP semplificato 2021-2023 e del bilancio di previsione 2021-2023
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le delibere consiliari nn. 2, 3, 4 e 5 del 31 gennaio 2022, deducendo la violazione degli artt. 170, 172, 174 e 227 del d.lgs. n. 267/2000, del d.lgs. n. 118/2011 e l’eccesso di potere. In particolare, hanno sostenuto che la relazione del revisore dei conti sul rendiconto fosse stata resa disponibile soltanto il 28 gennaio 2022, a tre giorni dalla seduta, in violazione del termine di almeno venti giorni previsto dall’art. 227, comma 2, del TUEL, così impedendo ai consiglieri di esprimere un voto consapevole e determinando l’invalidità derivata delle successive delibere. Hanno inoltre dedotto, con riferimento alle delibere relative al DUP e al bilancio di previsione, di non aver potuto presentare emendamenti perché la convocazione della seduta era stata notificata il 24 gennaio 2022 senza indicare i termini per il deposito degli stessi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla delibera di approvazione del rendiconto, ha rilevato che l’art. 60, comma 4, del regolamento comunale di contabilità, come modificato nel 2017, imponeva la messa a disposizione, almeno venti giorni prima della sessione, della proposta di deliberazione, dello schema di rendiconto e della relazione della Giunta, ma non più della relazione dell’organo di revisione, essendo stato eliminato il relativo riferimento. Il comma 2-bis dello stesso articolo poneva invece a carico del revisore un termine di trasmissione della relazione e non un obbligo dell’amministrazione di renderla disponibile venti giorni prima della seduta. Il giudice ha inoltre valorizzato un’interpretazione sostanzialistica dell’art. 227 TUEL: il mancato rispetto del termine non determina l’illegittimità della deliberazione quando i consiglieri abbiano comunque acquisito la documentazione in tempo congruo, abbiano partecipato alla seduta e abbiano potuto intervenire e votare. Nella fattispecie, il parere era stato predisposto e presentato il 28 gennaio, trasmesso ai consiglieri e questi avevano partecipato al dibattito votando contro. Quanto alle delibere sul DUP e sul bilancio, il TAR ha ritenuto rispettati i termini regolamentari: l’art. 174, comma 2, TUEL rimette al regolamento comunale la fissazione di un congruo termine per la presentazione degli emendamenti e l’art. 13 del regolamento comunale prevedeva il deposito almeno tre giorni prima della seduta. Poiché la convocazione era stata notificata sette giorni prima, i consiglieri disponevano del termine regolamentare per presentare eventuali emendamenti. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 227, comma 2, d.lgs. n. 267/2000
La relazione del revisore dei conti al rendiconto di gestione avrebbe dovuto essere resa disponibile nei confronti dei Consiglieri almeno venti giorni prima della sessione consiliare.
Il termine va interpretato alla luce della disciplina regolamentare applicabile e in senso sostanzialistico: la sua violazione non rileva quando sia comunque garantita ai consiglieri una conoscenza effettiva e congrua della documentazione e questi partecipino al dibattito e alla votazione.
art. 60, comma 4, regolamento di contabilità del Comune di Guardia Piemontese
almeno 20 giorni prima della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto, sono posti a disposizione dei consiglieri, presso la segreteria comunale: a) la proposta di deliberazione; b) lo schema di rendiconto; c) la relazione al rendiconto di ci all’art. 231 del TUEL approvata dalla giunta
A seguito della modifica del 2017, la disposizione non comprendeva più la relazione dell’organo di revisione tra gli atti da mettere a disposizione venti giorni prima della sessione.
art. 60, comma 2-bis, regolamento di contabilità del Comune di Guardia Piemontese
La relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto sulla gestione e sullo schema di rendiconto deve essere trasmessa, a cura del revisore dei Conti, entro il termine non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione al medesimo revisore della proposta da parte della giunta Comunale
La disposizione prescrive un obbligo di trasmissione a carico esclusivo del revisore dei conti e non impone all’amministrazione di mettere la relazione a disposizione dei consiglieri venti giorni prima della seduta.
art. 174, comma 2, d.lgs. n. 267/2000
il regolamento di contabilità del Comune deve prevedere rispetto alla predisposizione e approvazione del bilancio e del d.u.p. “un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell’organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio”
La concreta determinazione dei termini per la presentazione degli emendamenti è rimessa al regolamento di contabilità dell’ente.
art. 170 d.lgs. n. 267/2000
Richiamato dai ricorrenti in relazione all’approvazione del DUP; il motivo è stato respinto in quanto risultavano rispettati i termini regolamentari.
art. 172 d.lgs. n. 267/2000
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla documentazione del bilancio; il motivo è stato respinto.
art. 13 regolamento di contabilità del Comune di Guardia Piemontese
i consiglieri comunali hanno facoltà di presentare emendamenti allo schema di bilancio almeno tre giorni prima di quello previsto per l’approvazione del bilancio
Il termine regolamentare di tre giorni era rispettato, poiché la convocazione era stata notificata sette giorni prima della seduta.
Massime di principio
- La violazione del termine previsto per la disponibilità della documentazione consiliare non determina automaticamente l’illegittimità della deliberazione quando, in concreto, i consiglieri abbiano acquisito gli atti in tempo congruo, abbiano partecipato al dibattito e abbiano potuto esprimere consapevolmente il proprio voto.
- La disciplina regolamentare dell’ente locale può individuare distintamente gli atti da mettere a disposizione dei consiglieri nel termine di venti giorni e gli obblighi di trasmissione gravanti sul revisore dei conti; non è possibile estendere il primo termine alla relazione del revisore quando essa sia stata espressamente espunta dalla disposizione regolamentare.
- Il termine entro il quale i consiglieri comunali possono presentare emendamenti agli schemi di bilancio e al DUP è quello stabilito dal regolamento di contabilità dell’ente, nel rispetto dell’esigenza di assicurare un congruo periodo per l’esercizio delle prerogative consiliari.
- La partecipazione dei consiglieri alla seduta, alla discussione e alla votazione, con espressione del voto contrario, costituisce elemento rilevante per escludere che il mancato rispetto formale delle modalità di disponibilità degli atti abbia concretamente compromesso le prerogative istituzionali dell’opposizione.
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