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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14587/2026 del 17/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'azione promossa dal creditore cessionario per il recupero di esposizioni debitorie derivanti da rapporti bancari e da un accordo di ristrutturazione, nei confronti del fideiussore che aveva prestato garanzia omnibus. Nei gradi di merito era stata confermata la responsabilità del garante per debiti della società originariamente garantita, poi interessata da operazioni societarie di fusione per incorporazione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 2504-bis c.c. e 1938 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la fusione per incorporazione avrebbe inciso sui debiti garantiti e sulle garanzie personali; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 111, comma 3, c.p.c. in relazione alla posizione processuale della banca cedente e del cessionario del credito; con il terzo e il quarto ha censurato l'interpretazione dell'accordo di ristrutturazione e l'asserita costruzione d'ufficio di una ragione di risoluzione non dedotta dalle parti; con il quinto ha lamentato la tardiva declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di nullità parziale della fideiussione e, in relazione all'art. 1957 c.c., ha contestato l'accertamento dell'osservanza del termine semestrale e dell'onere probatorio gravante sul creditore, sostenendo che non fosse stata provata la coltivazione delle azioni contro il debitore principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la responsabilità del fideiussore discendeva dalla fideiussione omnibus prestata a garanzia delle obbligazioni della società originaria, subentrata poi per fusione, e che la successiva ulteriore fusione della società incorporante non incideva sull'operatività della garanzia. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, escludendo la denunciata violazione dell'art. 111, comma 3, c.p.c. in tema di intervento del successore a titolo particolare e di estromissione della cedente, poiché la Corte d'appello aveva correttamente distinto cessione del credito e cessione del contratto e aveva valorizzato la mancanza di consenso espresso all'estromissione. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché devolvevano in realtà una diversa lettura del fatto e del contratto, non consentita in cassazione se non nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici specificamente dedotta. Ha respinto il quinto motivo, affermando che la nullità negoziale è rilevabile d'ufficio solo sui fatti tempestivamente allegati e che, nel caso concreto, il ricorrente non aveva indicato in modo idoneo l'allegazione e produzione del provvedimento della Banca d'Italia del 2005; inoltre ha ritenuto non scrutinabile la censura sull'art. 1957 c.c. poiché la sentenza impugnata aveva accertato l'esigibilità della garanzia a seguito della comunicazione di risoluzione dell'accordo di ristrutturazione e dei contratti sottostanti. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese in favore della cessionaria del credito e ha compensato le spese con la banca cedente, dando inoltre atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale nei motivi di ricorso

  • art. 2504-bis c.c.

    la fusione per incorporazione determina il subentro della società incorporante nei rapporti della incorporata, senza estinzione dell'efficacia della garanzia prestata per le obbligazioni garantite

  • art. 1938 c.c.

    la fideiussione omnibus può essere prestata anche per debiti futuri del debitore garantito, senza necessità di predeterminare il singolo titolo delle obbligazioni

  • art. 111, comma 3, c.p.c.

    il cessionario del credito subentra nella titolarità del diritto, ma la mancata partecipazione del cedente non equivale di per sé a consenso all'estromissione

  • artt. 1321, 1322, 1372 c.c.

    l'interpretazione del contratto resta riservata al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura del testo negoziale

  • art. 112 c.p.c.

    non è consentito attribuire al giudice d'appello una decisione fondata su questioni non dedotte in modo pertinente, ma nel caso concreto la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a un riesame del merito

  • art. 1957 c.c.

    la tutela del fideiussore e la decadenza del creditore devono essere valutate alla luce dell'effettiva richiesta nei termini; nel caso concreto la Corte ha ritenuto rilevante la comunicazione di risoluzione come atto da cui far decorrere l'esigibilità

  • artt. 38 e 167 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente in relazione alle preclusioni e all'allegazione delle eccezioni, ma non ritenuti decisivi dalla Corte

  • art. 380-bis c.p.c.

    regola la proposta di definizione camerale e la procedura seguita nel giudizio di legittimità

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    ha consentito la trattazione in adunanza camerale dopo l'istanza di decisione del ricorrente

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte ha escluso l'applicazione delle sanzioni per lite temeraria previste dai commi terzo e quarto

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • La fusione per incorporazione non estingue, di per sé, la garanzia fideiussoria prestata a presidio delle obbligazioni della società originaria, quando i debiti garantiti restino riconducibili al rapporto dedotto in garanzia e la disciplina pattizia non preveda limiti diversi.
  • La fideiussione omnibus può coprire obbligazioni future del debitore garantito anche senza specifica predeterminazione del titolo, purché il credito fatto valere rientri nell'ambito oggettivo della garanzia.
  • Nel giudizio di cassazione l'interpretazione del contratto è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica; non è ammissibile chiedere una nuova lettura del testo negoziale o una rivalutazione del fatto.
  • La nullità negoziale è rilevabile d'ufficio anche nei gradi di impugnazione, ma solo sulla base dei fatti costitutivi tempestivamente allegati e dei documenti ritualmente introdotti nel processo; il potere officioso non può superare le preclusioni processuali.
  • In tema di fideiussione, la deduzione della decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. e delle relative eccezioni deve essere supportata da allegazioni precise e tempestive; in cassazione non è possibile introdurre questioni di fatto o di allegazione non devolute correttamente al giudice di merito.
  • La cessione del credito comporta il trasferimento della titolarità del diritto di credito al cessionario, ma la posizione processuale del cedente e l'eventuale estromissione devono essere valutate secondo le regole del processo e non possono essere desunte solo dalla mancata partecipazione della parte cedente.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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