Cassazione Penale, Ordinanza n. 34662/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce del 24 settembre 2025, che aveva affermato la sua responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale previsto dall’art. 337 c.p. Ha contestato la ricostruzione della responsabilità e il mancato riconoscimento della cosiddetta resistenza passiva, chiedendo in sostanza una rivalutazione o una diversa lettura delle prove. Ha inoltre censurato il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Le censure sulla responsabilità e sulla resistenza passiva miravano a ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e riproponevano doglianze già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito. Il motivo sulle attenuanti generiche è stato ritenuto privo di specificità: la Corte d’appello aveva motivato il diniego valorizzando i precedenti penali dell’imputato, elemento che, secondo il consolidato orientamento richiamato, può da solo giustificare la decisione. All’inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo fornito non riporta il dispositivo completo né specifica eventuali importi o ulteriori statuizioni.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
le censure, relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e, in particolare, al mancato riconoscimento della resistenza c.d. passiva, sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità
Nel caso deciso, le censure sulla responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale e sulla cosiddetta resistenza passiva non possono essere accolte quando si risolvono nella richiesta di rivalutare o rileggere diversamente le prove, attività estranea al giudizio di legittimità.
art. 133 c.p.
al fine di ritenere od escludere la configurabilità delle menzionate circostanze, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente
Nel valutare il riconoscimento delle attenuanti generiche, il giudice può fondare la decisione anche su un solo elemento tra quelli rilevanti ai sensi dell’art. 133 c.p., purché lo ritenga prevalente e idoneo a determinare l’esito; nel caso concreto sono stati valorizzati i precedenti penali.
art. 616 c.p.p.
ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
La dichiarazione d’inammissibilità comporta le conseguenze previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo disponibile non consente di precisare le singole statuizioni adottate nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che, pur formulate come contestazioni della responsabilità, chiedono una rivalutazione o una rilettura alternativa delle fonti di prova, riservata al giudice di merito.
- Il motivo d’impugnazione sul diniego delle attenuanti generiche deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; il giudice può fondare il riconoscimento o il diniego del beneficio su un solo elemento tra quelli rilevanti ai sensi dell’art. 133 c.p., se ritenuto prevalente e idoneo.
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