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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-931/19

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 3 giugno 2021. — Titanium Ltd contro Finanzamt Österreich. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 43 e 45 – Direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE – Articoli 44, 45 e 47 – Prestazione di servizi – Luogo di collegamento fiscale – Nozione di “stabile organizzazione” – Locazione di un bene immobile in uno Stato membro – Proprietario di un bene immobile avente la sede sociale sull’isola di Jersey. — Causa C-931/19

Giurisprudenza europea62019CJ0931

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio del Bundesfinanzgericht, ha chiarito che la nozione di stabile organizzazione in materia IVA presuppone la presenza di mezzi umani e tecnici. Nel caso di un immobile locato in Austria da una società con sede a Jersey, l’assenza di personale proprio esclude la configurabilità di una stabile organizzazione. La sentenza conferma quindi che il solo possesso o la sola locazione di un immobile non sono sufficienti a radicare una stabile organizzazione ai fini IVA.

IVA e luogo di prestazione: un immobile locato in uno Stato membro costituisce una “stabile organizzazione” del proprietario anche se questi non dispone di personale proprio?

La questione giuridica

Se la nozione di “stabile organizzazione” ai fini delle regole sul luogo delle prestazioni di servizi IVA debba essere interpretata nel senso che richiede sempre la presenza di mezzi umani e tecnici e, in particolare, se un immobile situato in uno Stato membro e concesso in locazione possa costituire stabile organizzazione del proprietario anche in assenza di personale proprio per l’esecuzione della prestazione di locazione.

Principio di diritto

Un immobile concesso in locazione in uno Stato membro non costituisce, di per sé, una stabile organizzazione del proprietario ai fini degli articoli 43 della direttiva 2006/112/CE e 44-45 della direttiva 2006/112/CE come modificata, se il proprietario non dispone di personale proprio nello Stato membro per eseguire la prestazione. La stabile organizzazione richiede infatti una struttura minima con mezzi umani e tecnici idonei a consentire lo svolgimento autonomo dell’attività; la sola disponibilità del bene immobile e l’affidamento di compiti gestionali a terzi non bastano.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE
  • Articolo 43 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 45 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 44 direttiva 2006/112/CE come modificata
  • Articolo 45 direttiva 2006/112/CE come modificata
  • Articolo 47 direttiva 2006/112/CE come modificata
  • Articolo 193 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 194 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 196 direttiva 2006/112/CE
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
  • Articolo 11 regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
  • Articolo 65 regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011

IVA e stabile organizzazione per la locazione di un immobile

La Corte di giustizia, Decima Sezione, è stata adita in via pregiudiziale dal Bundesfinanzgericht (Austria) in una controversia tra Titanium Ltd e l’amministrazione tributaria austriaca. La questione riguardava l’assoggettamento all’IVA dei canoni di locazione di un immobile situato a Vienna e, in particolare, se tale immobile potesse costituire una “stabile organizzazione” del proprietario non residente.

Fatti e procedimento principale

Titanium Ltd, società con sede a Jersey, nel 2009 e nel 2010 aveva concesso in locazione, con applicazione dell’IVA, un immobile di sua proprietà sito in Austria a due imprenditori austriaci. Per la gestione dell’operazione la società aveva incaricato una società austriaca di svolgere funzioni amministrative e di supporto, tra cui intermediazione con fornitori e prestatori, fatturazione, tenuta dei registri e predisposizione dei dati IVA. Tuttavia, le decisioni fondamentali restavano in capo a Titanium Ltd, che non disponeva in Austria di personale proprio.

L’amministrazione tributaria riteneva che l’immobile costituisse una stabile organizzazione in Austria e recuperava l’IVA sui redditi locativi. Titanium Ltd sosteneva invece che, in assenza di personale proprio, l’immobile non potesse essere qualificato come stabile organizzazione.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato le disposizioni della direttiva 2006/112/CE, e della direttiva 2006/112 come modificata dalla direttiva 2008/8/CE, relative al luogo delle prestazioni di servizi:

  • articolo 43 della direttiva 2006/112/CE;
  • articoli 44, 45 e 47 della direttiva 2006/112/CE come modificata;
  • articoli 193, 194 e 196 della direttiva 2006/112/CE e della versione modificata.

È stato inoltre richiamato il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, in particolare l’articolo 11, che precisa la nozione di stabile organizzazione come struttura dotata di mezzi umani e tecnici sufficienti, nonché il considerando 14, che ne sottolinea la funzione chiarificatrice rispetto alla giurisprudenza della Corte.

Ricevibilità della questione

La Repubblica d’Austria sosteneva che la questione fosse irrilevante perché, a suo avviso, nel caso concreto sarebbero stati applicabili gli articoli 194 e non 196 della direttiva IVA, con conseguente diversa disciplina del debitore d’imposta. La Corte ha respinto tale eccezione: spetta al giudice nazionale valutare la rilevanza delle questioni pregiudiziali e, in assenza di manifesta irrilevanza o ipotesi astratta, la domanda è ricevibile.

Ragionamento della Corte

Nel merito, la Corte ha ricordato la propria giurisprudenza consolidata secondo cui la stabile organizzazione richiede una consistenza minima, caratterizzata dalla presenza permanente di mezzi umani e tecnici idonei a consentire prestazioni di servizi in modo autonomo. Una struttura priva di personale proprio non può rientrare in tale nozione, come già affermato nella sentenza ARO Lease.

L’articolo 11 del regolamento di esecuzione n. 282/2011 conferma questa impostazione, benché il regolamento non fosse applicabile ratione temporis alla controversia, perché entrato in vigore solo dal 1° luglio 2011. Il suo considerando 14 mostra infatti che esso mira a chiarire i concetti rilevanti in coerenza con la giurisprudenza della Corte.

Applicando tali principi, la Corte ha osservato che Titanium Ltd non aveva personale proprio in Austria e che le attività gestionali erano svolte da un’impresa terza incaricata contrattualmente. La circostanza che la società conservasse le decisioni importanti relative alla locazione non è sufficiente a colmare l’assenza di mezzi umani propri sul territorio austriaco.

Decisione

La Corte ha dichiarato che non costituisce una stabile organizzazione, ai sensi dell’articolo 43 della direttiva 2006/112/CE e degli articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112/CE come modificata dalla direttiva 2008/8/CE, un immobile concesso in locazione in uno Stato membro quando il proprietario non disponga di personale proprio per l’esecuzione della prestazione relativa alla locazione.

Principio affermato

Ai fini IVA, la stabile organizzazione non può essere identificata con il solo immobile o con la sola presenza di un bene in locazione nello Stato membro: occorre una struttura autonoma dotata di mezzi umani e tecnici. Di conseguenza, la mera locazione di un immobile, in assenza di personale proprio del proprietario nello Stato membro, non radica una stabile organizzazione per il prestatore.

Come è indicizzato

Materieivaluogo delle prestazioni di servizistabile organizzazionelocazione di beni immobilireverse charge

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