Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 03520/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa in rapporto alle questioni dedotte.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo lamentando, in modo del tutto generico, vizi della motivazione sul trattamento sanzionatorio, sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sull'esclusione della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva però che il motivo non confronta puntualmente la motivazione della sentenza impugnata e non indica specificamente quali passaggi o quali punti decisionali sarebbero viziati, limitandosi a deduzioni apodittiche e assolutamente generiche.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte richiama il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto come uno dei capi della motivazione censurati in modo generico dal ricorrente.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la critica meramente assertiva o generica è inammissibile.
  • È inammissibile il motivo che contesta trattamento sanzionatorio, attenuanti generiche o particolare tenuità del fatto senza indicare con precisione gli errori logici o giuridici della decisione di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.