Cassazione Civile, Ordinanza n. 21261/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rettificato il classamento di un'unità immobiliare sita nel Comune di Castellabate, qualificata dal contribuente in categoria E/9, riclassandola in categoria D/1. Il giudice tributario di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva invece respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che il manufatto fosse un partitore idrico riconducibile alla categoria E/9, in quanto inserito in un servizio pubblico gestito senza scopo di lucro e non autonomamente idoneo a produrre reddito. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme catastali e di quelle che definiscono l'attività commerciale/imprenditoriale, sostenendo che l'immobile, per la sua destinazione oggettiva a gestione reddituale di tipo industriale, dovesse essere classificato in categoria D e non E, a prescindere dalla natura pubblicistica del servizio e del soggetto intestatario; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente, lamentando l'assenza di un adeguato resoconto dei fatti e delle ragioni decisorie.
La decisione
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibili le memorie depositate dalla contribuente intimata, perché non aveva tempestivamente proposto controricorso. Ha poi rigettato il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione idonea a superare il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost. Ha invece accolto il primo motivo, affermando che la classificazione catastale deve dipendere dalla destinazione funzionale e dalla natura economica dell'unità immobiliare, non dalla finalità di interesse generale perseguita dal soggetto gestore. In particolare, un partitore idrico inserito nel servizio idrico integrato è suscettibile di autonomo accatastamento e, se destinato ad attività economicamente rilevante e produttiva, non può essere attratto alla categoria E/9 per il solo fatto che l'attività sia svolta da un soggetto pubblico o partecipato. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indica il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con il primo motivo
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
indica il vizio processuale dedotto con il secondo motivo
art. 378 c.p.c.
le memorie dell'intimato sono inammissibili se non vi è stato tempestivo controricorso
art. 370, comma 1, c.p.c.
decorsi i termini per il controricorso, l'intimato non può depositare memorie
art. 111 Cost.
il sindacato sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale
art. 132 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente come parametro della motivazione della sentenza
art. 161 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente come parametro della nullità della sentenza
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato dalla ricorrente come parametro della motivazione
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie
art. 4 R.D.L. n. 652 del 1939
norma catastale richiamata per il classamento degli immobili
art. 5 R.D.L. n. 652 del 1939
definisce l'unità immobiliare urbana come parte di immobile utile ad un reddito proprio
art. 10 R.D.L. n. 652 del 1939
richiamato per le unità immobiliari a destinazione speciale
art. 8 d.P.R. n. 1142 del 1949
richiamato per le unità immobiliari a destinazione speciale e la stima diretta
art. 10 d.P.R. n. 1142 del 1949
richiamato per la disciplina catastale delle unità immobiliari
art. 2 D.M. 2 gennaio 1998, n. 28
l'unità immobiliare è tale se presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale
art. 2, comma 40, d.l. n. 262 del 2006
nelle categorie E indicate non possono essere compresi immobili destinati a usi commerciali o industriali se autonomi funzionalmente e redditualmente
art. 2195, n. 1, c.c.
l'attività di produzione di beni e servizi è qualificata come commerciale
art. 5, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dall'Agenzia a sostegno della natura economica dell'attività
art. 9, comma 1, l. n. 36 del 1994
il servizio idrico integrato va gestito secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità
art. 141 d.lgs. n. 152 del 2006
il servizio idrico integrato comprende captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione e va gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità
art. 154, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006
la tariffa del servizio idrico integrato è corrispettivo e deve assicurare la copertura integrale dei costi secondo il principio del recupero dei costi
art. 113 d.lgs. n. 267 del 2000
i servizi pubblici locali sono a rilevanza economica quando la tariffa è idonea a coprire i costi e a generare utile
art. 117, comma 2, lett. e) Cost.
la disciplina rilevante del servizio idrico si collega alla tutela della concorrenza
art. 117, comma 2, lett. s) Cost.
la disciplina rilevante del servizio idrico si collega alla tutela dell'ambiente
art. 2050 c.c.
richiamato nel testo in relazione al requisito teleologico minimo dell'attività economica
art. 812 c.c.
richiamato nella nozione di componente immobiliare suscettibile di autonoma funzionalità e redditività
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la parte intimata che non abbia tempestivamente depositato controricorso non può utilizzare la memoria ex art. 378 c.p.c. per introdurre per la prima volta difese di resistenza al ricorso.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al solo minimo costituzionale: sono deducibili solo mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità oggettiva, non già insufficienza o contraddittorietà argomentativa.
- Ai fini del classamento catastale rilevano le caratteristiche oggettive dell'unità immobiliare e la sua destinazione funzionale, non la natura pubblica o privata del soggetto proprietario o gestore né il perseguimento di finalità di interesse generale.
- Gli immobili del gruppo E sono, per struttura e funzione, estranei alla logica commerciale e industriale; se un'unità immobiliare presenta autonomia funzionale e reddituale ed è destinata ad attività economica, non può essere inserita in categoria E solo per il collegamento con un servizio pubblico.
- Quando il servizio o l'impianto è inserito in un'attività a rilevanza economica e la tariffa è corrispettivo idoneo a coprire i costi, la destinazione a servizio pubblico non esclude la natura imprenditoriale o commerciale dell'attività rilevante ai fini catastali.
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