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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21261/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rettificato il classamento di un'unità immobiliare sita nel Comune di Castellabate, qualificata dal contribuente in categoria E/9, riclassandola in categoria D/1. Il giudice tributario di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva invece respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che il manufatto fosse un partitore idrico riconducibile alla categoria E/9, in quanto inserito in un servizio pubblico gestito senza scopo di lucro e non autonomamente idoneo a produrre reddito. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme catastali e di quelle che definiscono l'attività commerciale/imprenditoriale, sostenendo che l'immobile, per la sua destinazione oggettiva a gestione reddituale di tipo industriale, dovesse essere classificato in categoria D e non E, a prescindere dalla natura pubblicistica del servizio e del soggetto intestatario; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente, lamentando l'assenza di un adeguato resoconto dei fatti e delle ragioni decisorie.

La decisione

La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibili le memorie depositate dalla contribuente intimata, perché non aveva tempestivamente proposto controricorso. Ha poi rigettato il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione idonea a superare il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost. Ha invece accolto il primo motivo, affermando che la classificazione catastale deve dipendere dalla destinazione funzionale e dalla natura economica dell'unità immobiliare, non dalla finalità di interesse generale perseguita dal soggetto gestore. In particolare, un partitore idrico inserito nel servizio idrico integrato è suscettibile di autonomo accatastamento e, se destinato ad attività economicamente rilevante e produttiva, non può essere attratto alla categoria E/9 per il solo fatto che l'attività sia svolta da un soggetto pubblico o partecipato. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indica il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con il primo motivo

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    indica il vizio processuale dedotto con il secondo motivo

  • art. 378 c.p.c.

    le memorie dell'intimato sono inammissibili se non vi è stato tempestivo controricorso

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    decorsi i termini per il controricorso, l'intimato non può depositare memorie

  • art. 111 Cost.

    il sindacato sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro della motivazione della sentenza

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro della nullità della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro della motivazione

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie

  • art. 4 R.D.L. n. 652 del 1939

    norma catastale richiamata per il classamento degli immobili

  • art. 5 R.D.L. n. 652 del 1939

    definisce l'unità immobiliare urbana come parte di immobile utile ad un reddito proprio

  • art. 10 R.D.L. n. 652 del 1939

    richiamato per le unità immobiliari a destinazione speciale

  • art. 8 d.P.R. n. 1142 del 1949

    richiamato per le unità immobiliari a destinazione speciale e la stima diretta

  • art. 10 d.P.R. n. 1142 del 1949

    richiamato per la disciplina catastale delle unità immobiliari

  • art. 2 D.M. 2 gennaio 1998, n. 28

    l'unità immobiliare è tale se presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale

  • art. 2, comma 40, d.l. n. 262 del 2006

    nelle categorie E indicate non possono essere compresi immobili destinati a usi commerciali o industriali se autonomi funzionalmente e redditualmente

  • art. 2195, n. 1, c.c.

    l'attività di produzione di beni e servizi è qualificata come commerciale

  • art. 5, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dall'Agenzia a sostegno della natura economica dell'attività

  • art. 9, comma 1, l. n. 36 del 1994

    il servizio idrico integrato va gestito secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità

  • art. 141 d.lgs. n. 152 del 2006

    il servizio idrico integrato comprende captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione e va gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità

  • art. 154, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006

    la tariffa del servizio idrico integrato è corrispettivo e deve assicurare la copertura integrale dei costi secondo il principio del recupero dei costi

  • art. 113 d.lgs. n. 267 del 2000

    i servizi pubblici locali sono a rilevanza economica quando la tariffa è idonea a coprire i costi e a generare utile

  • art. 117, comma 2, lett. e) Cost.

    la disciplina rilevante del servizio idrico si collega alla tutela della concorrenza

  • art. 117, comma 2, lett. s) Cost.

    la disciplina rilevante del servizio idrico si collega alla tutela dell'ambiente

  • art. 2050 c.c.

    richiamato nel testo in relazione al requisito teleologico minimo dell'attività economica

  • art. 812 c.c.

    richiamato nella nozione di componente immobiliare suscettibile di autonoma funzionalità e redditività

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la parte intimata che non abbia tempestivamente depositato controricorso non può utilizzare la memoria ex art. 378 c.p.c. per introdurre per la prima volta difese di resistenza al ricorso.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al solo minimo costituzionale: sono deducibili solo mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità oggettiva, non già insufficienza o contraddittorietà argomentativa.
  • Ai fini del classamento catastale rilevano le caratteristiche oggettive dell'unità immobiliare e la sua destinazione funzionale, non la natura pubblica o privata del soggetto proprietario o gestore né il perseguimento di finalità di interesse generale.
  • Gli immobili del gruppo E sono, per struttura e funzione, estranei alla logica commerciale e industriale; se un'unità immobiliare presenta autonomia funzionale e reddituale ed è destinata ad attività economica, non può essere inserita in categoria E solo per il collegamento con un servizio pubblico.
  • Quando il servizio o l'impianto è inserito in un'attività a rilevanza economica e la tariffa è corrispettivo idoneo a coprire i costi, la destinazione a servizio pubblico non esclude la natura imprenditoriale o commerciale dell'attività rilevante ai fini catastali.

Come è indicizzato

MaterieCatasto
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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