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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15155/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 27/08/2024 che confermava l'aggravamento della misura cautelare da divieto di dimora a custodia in carcere (provvedimento del 24/04/2024) per il reato di tentato furto aggravato in abitazione. Il ricorso chiedeva la revoca o sostituzione della custodia in carcere per due ragioni principali: 1) nullità dell'ordinanza di aggravamento per omessa traduzione nella lingua conosciuta dall'imputato (deducendo che, non conoscendo l'italiano, non aveva potuto impugnare nei termini); 2) violazione dell'art. 275, comma 2‑bis c.p.p. e mancanza di adeguata motivazione, poiché l'imputato era stato poi condannato a pena inferiore ai limiti previsti dalla norma che normalmente esclude la custodia cautelare quando la pena è inferiore a tre anni.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Niecko): se la mancata conoscenza dell'italiano era emersa prima dell'adozione dell'ordinanza (come nel caso, dato che all'udienza di convalida era presente un interprete), l'omessa traduzione costituisce una nullità generale a regime intermedio che doveva essere eccepita entro dieci giorni con impugnazione davanti al Tribunale del riesame; l'eccezione sollevata tardivamente davanti alla Corte d'appello è quindi inammissibile. Inoltre non è stato dimostrato un pregiudizio concreto derivante dalla mancanza di traduzione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto inapplicabile l'eccezione: il reato è furto in abitazione (art. 624‑bis c.p.) e l'art. 275, comma 2‑bis, terzo periodo, prevede una deroga che consente di non tener conto del quantum della pena per l'applicazione della custodia; in ogni caso il Tribunale ha motivato adeguatamente l'inidoneità di misure meno afflittive (ricorrenza di reati della stessa specie, violazione della misura originaria, pericolo di reiterazione). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 143 cod. proc. pen.

    In combinato con altre disposizioni, l'omessa traduzione di un provvedimento quando la lingua dell'imputato è nota determina una nullità generale a regime intermedio; va eccepita tempestivamente (impugnazione dell'ordinanza applicativa davanti al tribunale del riesame).

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Rientra nel regime delle nullità generali a regime intermedio; la nullità per omessa traduzione, essendo generale a regime intermedio, deve essere eccepita nei modi e nei termini previsti (non è deducibile tardivamente).

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Regole sulla deducibilità delle nullità tra gradi di giudizio: la Corte ricorda i limiti di deducibilità tardiva delle nullità già intervenute in primo grado.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro delle norme che disciplinano la partecipazione dell'imputato e il diritto di difesa con riferimento alla necessità di traduzione, come presidio della regolarità del processo.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    In combinato con l'art. 143, utilizzato per qualificare la nullità derivante dall'omessa traduzione come generale a regime intermedio.

  • art. 309 e art. 310 cod. proc. pen.

    Indicano il regime di impugnazione delle ordinanze cautelari e i termini (in particolare il termine di 10 giorni dall'esecuzione o notifica per impugnare davanti al Tribunale del riesame), che nel caso erano decaduti.

  • art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Norme sulle censure di nullità e illogicità della motivazione in sede di legittimità, richiamate come titoli di doglianza dal ricorrente.

  • art. 275 comma 2‑bis cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato la norma nella parte che prevede limiti all'applicazione della custodia in carcere rispetto a condanne inferiori a tre anni, ma ha richiamato la deroga espressa per talune fattispecie (tra cui il furto in abitazione) e ricordato che la custodia può essere mantenuta se tutte le altre misure si rivelano inadeguate (es. assenza del luogo di esecuzione per gli arresti domiciliari).

  • art. 624‑bis cod. pen.

    Indica la fattispecie di furto in abitazione per la quale nel caso concreto è stata applicata la deroga prevista dall'art. 275 comma 2‑bis, consentendo di non tener conto del mero ammontare della pena inflitta.

Massime di principio

  • Se la mancata conoscenza della lingua italiana dell'imputato era già emersa prima dell'adozione di un provvedimento cautelare, l'omessa traduzione del provvedimento costituisce una nullità generale a regime intermedio e deve essere eccepita entro il termine di impugnazione (10 giorni) con ricorso al Tribunale del riesame; altrimenti la deducibilità è preclusa.
  • Se la circostanza della mancata conoscenza della lingua emerge soltanto dopo l'adozione del provvedimento, il termine per impugnare può essere sospeso fino al perfezionamento della traduzione; la situazione va valutata caso per caso in base al momento in cui la circostanza è nota all'autorità.
  • Per ottenere il riesame o la revoca della misura per omessa traduzione è utile non solo rilevare formalmente la nullità ma anche dimostrare il concreto pregiudizio alla difesa derivante dalla mancata tempestiva conoscenza dell'atto (come influenza sulle scelte difensive o impedimento all'esercizio dell'impugnazione).
  • L'art. 275, comma 2‑bis, contiene limiti all'applicazione della custodia in carcere in presenza di condanna inferiore a tre anni, ma esistono deroghe e situazioni in cui la custodia resta ammissibile (es. reati specifici come il furto in abitazione, inidoneità di altre misure o impossibilità materiale di eseguire gli arresti domiciliari per mancanza del luogo).
  • Nelle impugnazioni contro l'aggravamento di misure cautelari è cruciale agire tempestivamente e davanti all'organo competente (Tribunale del riesame) rispettando i termini di legge; la tardività può rendere il motivo inammissibile anche se concerne diritti fondamentali quali la traduzione.
  • La difesa che intenda contestare la mancata traduzione o l'adeguatezza della misura cautelare dovrebbe documentare specificamente: quando e come è emersa la mancata conoscenza della lingua, il concreto pregiudizio subito, e la non idoneità reale e provata di misure alternative (ad es. assenza di luogo per arresti domiciliari, violazioni precedenti delle prescrizioni).

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