Cassazione Penale, Sentenza n. 15155/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 27/08/2024 che confermava l'aggravamento della misura cautelare da divieto di dimora a custodia in carcere (provvedimento del 24/04/2024) per il reato di tentato furto aggravato in abitazione. Il ricorso chiedeva la revoca o sostituzione della custodia in carcere per due ragioni principali: 1) nullità dell'ordinanza di aggravamento per omessa traduzione nella lingua conosciuta dall'imputato (deducendo che, non conoscendo l'italiano, non aveva potuto impugnare nei termini); 2) violazione dell'art. 275, comma 2‑bis c.p.p. e mancanza di adeguata motivazione, poiché l'imputato era stato poi condannato a pena inferiore ai limiti previsti dalla norma che normalmente esclude la custodia cautelare quando la pena è inferiore a tre anni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Niecko): se la mancata conoscenza dell'italiano era emersa prima dell'adozione dell'ordinanza (come nel caso, dato che all'udienza di convalida era presente un interprete), l'omessa traduzione costituisce una nullità generale a regime intermedio che doveva essere eccepita entro dieci giorni con impugnazione davanti al Tribunale del riesame; l'eccezione sollevata tardivamente davanti alla Corte d'appello è quindi inammissibile. Inoltre non è stato dimostrato un pregiudizio concreto derivante dalla mancanza di traduzione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto inapplicabile l'eccezione: il reato è furto in abitazione (art. 624‑bis c.p.) e l'art. 275, comma 2‑bis, terzo periodo, prevede una deroga che consente di non tener conto del quantum della pena per l'applicazione della custodia; in ogni caso il Tribunale ha motivato adeguatamente l'inidoneità di misure meno afflittive (ricorrenza di reati della stessa specie, violazione della misura originaria, pericolo di reiterazione). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 143 cod. proc. pen.
In combinato con altre disposizioni, l'omessa traduzione di un provvedimento quando la lingua dell'imputato è nota determina una nullità generale a regime intermedio; va eccepita tempestivamente (impugnazione dell'ordinanza applicativa davanti al tribunale del riesame).
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Rientra nel regime delle nullità generali a regime intermedio; la nullità per omessa traduzione, essendo generale a regime intermedio, deve essere eccepita nei modi e nei termini previsti (non è deducibile tardivamente).
art. 180 cod. proc. pen.
Regole sulla deducibilità delle nullità tra gradi di giudizio: la Corte ricorda i limiti di deducibilità tardiva delle nullità già intervenute in primo grado.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro delle norme che disciplinano la partecipazione dell'imputato e il diritto di difesa con riferimento alla necessità di traduzione, come presidio della regolarità del processo.
art. 292 cod. proc. pen.
In combinato con l'art. 143, utilizzato per qualificare la nullità derivante dall'omessa traduzione come generale a regime intermedio.
art. 309 e art. 310 cod. proc. pen.
Indicano il regime di impugnazione delle ordinanze cautelari e i termini (in particolare il termine di 10 giorni dall'esecuzione o notifica per impugnare davanti al Tribunale del riesame), che nel caso erano decaduti.
art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Norme sulle censure di nullità e illogicità della motivazione in sede di legittimità, richiamate come titoli di doglianza dal ricorrente.
art. 275 comma 2‑bis cod. proc. pen.
La Corte ha interpretato la norma nella parte che prevede limiti all'applicazione della custodia in carcere rispetto a condanne inferiori a tre anni, ma ha richiamato la deroga espressa per talune fattispecie (tra cui il furto in abitazione) e ricordato che la custodia può essere mantenuta se tutte le altre misure si rivelano inadeguate (es. assenza del luogo di esecuzione per gli arresti domiciliari).
art. 624‑bis cod. pen.
Indica la fattispecie di furto in abitazione per la quale nel caso concreto è stata applicata la deroga prevista dall'art. 275 comma 2‑bis, consentendo di non tener conto del mero ammontare della pena inflitta.
Massime di principio
- Se la mancata conoscenza della lingua italiana dell'imputato era già emersa prima dell'adozione di un provvedimento cautelare, l'omessa traduzione del provvedimento costituisce una nullità generale a regime intermedio e deve essere eccepita entro il termine di impugnazione (10 giorni) con ricorso al Tribunale del riesame; altrimenti la deducibilità è preclusa.
- Se la circostanza della mancata conoscenza della lingua emerge soltanto dopo l'adozione del provvedimento, il termine per impugnare può essere sospeso fino al perfezionamento della traduzione; la situazione va valutata caso per caso in base al momento in cui la circostanza è nota all'autorità.
- Per ottenere il riesame o la revoca della misura per omessa traduzione è utile non solo rilevare formalmente la nullità ma anche dimostrare il concreto pregiudizio alla difesa derivante dalla mancata tempestiva conoscenza dell'atto (come influenza sulle scelte difensive o impedimento all'esercizio dell'impugnazione).
- L'art. 275, comma 2‑bis, contiene limiti all'applicazione della custodia in carcere in presenza di condanna inferiore a tre anni, ma esistono deroghe e situazioni in cui la custodia resta ammissibile (es. reati specifici come il furto in abitazione, inidoneità di altre misure o impossibilità materiale di eseguire gli arresti domiciliari per mancanza del luogo).
- Nelle impugnazioni contro l'aggravamento di misure cautelari è cruciale agire tempestivamente e davanti all'organo competente (Tribunale del riesame) rispettando i termini di legge; la tardività può rendere il motivo inammissibile anche se concerne diritti fondamentali quali la traduzione.
- La difesa che intenda contestare la mancata traduzione o l'adeguatezza della misura cautelare dovrebbe documentare specificamente: quando e come è emersa la mancata conoscenza della lingua, il concreto pregiudizio subito, e la non idoneità reale e provata di misure alternative (ad es. assenza di luogo per arresti domiciliari, violazioni precedenti delle prescrizioni).
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