Sentenza del 18/10/2021 n. 1261 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento relativi a IRES, IVA e IRAP per gli anni 2013 e 2014. Questioni principali: deduzione indebita di accantonamenti a fondo svalutazione crediti (€136.975), omessa fatturazione di ricavi di vendita (€33.222,32), qualificazione di costi come non di competenza per gli anni 2013 e 2014 (importi rispettivamente €158.493 e €293.553) riferiti ad acquisti di merce obsoleta funzionali al prolungamento di accordi commerciali pluriennali, e contestazione della quantificazione delle sanzioni. L'Agenzia contestava inoltre rettifiche per transfer pricing e una deduzione IRAP relativa alla quota di canone leasing immobili riferibile a terreno.
La decisione
La Corte ha riunito i due appelli e ha respinto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate. L'appello di XX Italia srl è stato ritenuto parzialmente fondato: ha confermato la legittimità del disconoscimento della deduzione della perdita su crediti per il 2014, perché la perdita è risultata certa solo dall'ammissione di XY all'amministrazione straordinaria nel 2015; ha altresì confermato l'infondatezza della contestazione relativa all'omessa fatturazione per mancanza di documentazione idonea a correlare acquisti e vendite. Tuttavia la Corte ha riformato la sentenza di primo grado in favore di XX relativamente alla qualificazione come costi pluriennali degli acquisti di merce obsoleta (collegati al prolungamento degli accordi di fornitura originari del 2011), con conseguente parziale annullamento degli avvisi impugnati per quegli importi. Inoltre la Corte ha ridotto la sanzione applicabile alla fattispecie di rilevazione di perdita in periodo antecedente a quello di competenza, applicando la riduzione prevista dalla normativa (sanzione al 60% anziché al 90%). Le contestazioni dell'Agenzia in tema di transfer pricing e di IRAP sono state ritenute infondate e confermate favorevolmente alla posizione della contribuente. Per la complessità delle questioni le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
art. 101 TUIR
Le perdite su crediti sono deducibili solo se risultano da elementi certi e precisi o se il debitore è soggetto a procedure concorsuali. La Corte ha ritenuto che la perdita fosse certa solo dall'ammissione di XY all'amministrazione straordinaria (aprile 2015), quindi non deducibile nel 2014.
art. 1, comma 4, d.l.vo n. 471/1997
Prevede la riduzione della sanzione di un terzo in ipotesi in cui la violazione non consista nella sottrazione di materia imponibile ma nella rilevazione in un periodo anteriore di una componente negativa di reddito. La Corte ha applicato tale riduzione, determinando la sanzione al 60% anziché al 90%.
art. 5 DPR n. 446/1997
Stabilisce il principio della derivazione dell'imponibile IRAP dal bilancio civilistico. La Corte ha ritenuto che rettifiche ai fini IRES non incidano automaticamente sulla determinazione dell'imponibile IRAP e, dunque, ha respinto la rilevazione amministrativa che trasferiva la logica IRES sull'IRAP.
Massime di principio
- Per la deducibilità delle perdite su crediti è decisivo il momento in cui la perdita diventa "certa e precisa": elementi documentali oggettivi o l'avvio/proseguimento di procedure concorsuali sul debitore determinano il momento di certezza.
- Spese o acquisti apparentemente riferibili a un singolo esercizio possono essere qualificati come oneri pluriennali se collegati a un accordo la cui utilità economica si estende su più esercizi; la valutazione richiede esame della causa concreta dell'operazione e del nesso funzionale con la durata dell'accordo.
- In tema di documentazione di vendite a stock, il contribuente deve fornire prove idonee a correlare specifici acquisti con le cessioni (descrizione merce, valori, DDT, fatture collegabili); genericità della documentazione e discrepanze di valore indeboliscono la prova della cessione.
- Nelle verifiche di transfer pricing è essenziale selezionare società comparabili con caratteristiche operative, di canale distributivo, gamma prodotti e modello di business confrontabili; differenze sostanziali rendono inattendibile la determinazione del valore normale.
- L'imponibile IRAP si costruisce sul bilancio civilistico: le disconoscenze o le rettifiche operate per fini IRES non si trasferiscono automaticamente all'IRAP senza specifico fondamento giuridico-contabile.
- Le sanzioni possono essere mitigate quando l'errore riguarda la competenza temporale di componenti negative di reddito piuttosto che la sottrazione di base imponibile; è applicabile la riduzione prevista dalla normativa sulle sanzioni in tali casi.
- Quando le questioni giuridiche e fattuali sono complesse le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
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