Ordinanza n. 1638/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della determinazione dirigenziale n. 609 del 24/12/2025, con cui è stata approvata la graduatoria finale per effetto della quale ella è stata ritenuta non idonea all’esito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 100 unità nel profilo di: “INFERMIERE - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale del concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 100 infermieri, nella parte in cui la candidata è stata ritenuta non idonea
Esito
La controversia
La candidata ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, la determinazione dirigenziale che ha approvato la graduatoria finale del concorso e ha comportato la sua non idoneità. Il giudice ha rilevato la necessità di acquisire il verbale della prova orale, comprensivo delle domande sottoposte alla ricorrente, ai fini della completezza dell’istruttoria. Ha inoltre rilevato che la procura alle liti depositata telematicamente dalla ricorrente era priva dell’asseverazione attestante la conformità della copia informatica all’originale analogico.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né ha disposto la sospensione dell’atto impugnato. Ha ordinato all’amministrazione resistente di depositare entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza il verbale della prova orale della ricorrente, con l’indicazione delle domande sottoposte, e alla ricorrente di depositare entro lo stesso termine la copia asseverata della procura alle liti. La trattazione della domanda cautelare è stata differita alla camera di consiglio del 22 maggio 2026. La sospensione dell’atto è stata negata in via interinale perché, nelle more, non è stato ravvisato un pericolo di pregiudizio grave e irreparabile. Le spese sono state rinviate al prosieguo.
Norme richiamate
art. 136, comma 2-ter, c.p.a.
Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l’asseverazione di cui all’articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82…. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento
Il deposito telematico della copia informatica di un documento formato originariamente su supporto analogico richiede l’attestazione di conformità mediante asseverazione; tale copia, se munita dell’attestazione, equivale all’originale o alla copia conforme.
art. 22, comma 2, d.lgs. 82/2005
Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida
La copia informatica per immagine di un documento analogico acquista la stessa efficacia probatoria dell’originale quando la conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, quando la completezza dell’istruttoria lo richiede, il giudice può ordinare all’amministrazione il deposito di specifici documenti rilevanti per la decisione, fissando un termine perentorio.
- Il verbale di una prova orale concorsuale può costituire documento istruttorio necessario, anche con riferimento alle domande rivolte al candidato, per consentire il controllo giudiziale sulla valutazione e sull’idoneità conseguita.
- La copia informatica per immagine di una procura alle liti formata originariamente su supporto analogico deve essere munita dell’attestazione di conformità prevista dalla disciplina del processo amministrativo telematico e dal Codice dell’amministrazione digitale.
- In assenza di un pericolo di pregiudizio grave e irreparabile, la trattazione della domanda cautelare può essere differita senza sospendere provvisoriamente l’efficacia del provvedimento impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 770/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 126/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 128/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 129/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 2137/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 2138/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →