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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30354/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento ICI per gli anni 2009, 2010 e 2011, con i quali non veniva riconosciuta a una società sportiva dilettantistica l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992. La società aveva impugnato gli atti sostenendo di possedere i requisiti soggettivi e oggettivi per l'agevolazione, in particolare perché l'immobile sarebbe stato destinato prevalentemente ad attività coerenti con i fini istituzionali e la piccola porzione adibita a ristorazione sarebbe stata gestita da un terzo come servizio accessorio e non commerciale. La CGT di secondo grado aveva però respinto gli appelli, ritenendo in astratto applicabile l'esenzione anche alle società sportive dilettantistiche non lucrative iscritte al CONI, ma escludendola in concreto perché una parte dell'immobile era destinata a ristorazione, affidata a un gestore esterno che corrispondeva un canone, con conseguente finalità lucrativa; inoltre, l'agevolazione per l'uso promiscuo era stata introdotta solo dal 2013. In cassazione la società ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992, censurando il mancato riconoscimento del requisito oggettivo e insistendo sul carattere residuale, non esclusivo e non commerciale dell'attività di ristorazione. Dopo la proposta di decisione anticipata, la ricorrente ha depositato un atto di conciliazione sottoscritto da entrambe le parti, chiedendo la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito del motivo di ricorso perché, sopravvenuta la conciliazione tra le parti, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. In via preliminare ha anche affermato che la produzione della sentenza impugnata, completa ma con pagine invertite nella scannerizzazione, non comportava improcedibilità, essendo comunque comprensibile il senso della decisione. Ha poi preso atto dell'accordo conciliativo e della richiesta concorde delle parti, disponendo in conformità. Ha escluso l'applicazione della disciplina sulla responsabilità aggravata collegata alla proposta di definizione anticipata, proprio perché era intervenuta la conciliazione. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992

    L'esenzione ICI richiede la sussistenza congiunta di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo; l'uso dell'immobile deve essere diretto e non commerciale. Il contribuente deve provare concretamente tali condizioni.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La ricorrente ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione della norma sostanziale sull'esenzione ICI.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    La produzione della sentenza impugnata in copia autentica, completa ma con pagine invertite, non determina improcedibilità se la decisione resta intelligibile e la controparte può esercitare pienamente il diritto di difesa.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La disciplina richiamata per la definizione anticipata e le conseguenze sanzionatorie non si applica quando interviene la conciliazione tra le parti.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha escluso la sua applicazione in tema di responsabilità aggravata e condanna in favore della cassa delle ammende, poiché è sopravvenuta la conciliazione.

Massime di principio

  • Ai fini dell'esenzione ICI prevista per determinati enti, non basta il possesso del requisito soggettivo: è necessario dimostrare anche il requisito oggettivo dell'utilizzo diretto dell'immobile per attività agevolate e in assenza di finalità commerciali.
  • L'onere di provare la sussistenza dei presupposti dell'agevolazione fiscale grava sul contribuente che la invoca.
  • La destinazione di una porzione dell'immobile ad attività di ristorazione affidata a un soggetto terzo e remunerata mediante canone può escludere il carattere non commerciale dell'utilizzo e quindi l'agevolazione, almeno per i periodi anteriori alla disciplina dell'uso promiscuo introdotta successivamente.
  • La produzione in cassazione della sentenza impugnata in copia autentica, ma con mero disordine materiale della scannerizzazione che non ne comprometta l'intelligibilità, non integra improcedibilità.
  • La sopravvenuta conciliazione tra le parti comporta la cessazione della materia del contendere e assorbe l'esame del ricorso, con compensazione delle spese se disposta dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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