Circolare numero 13 del 11-1-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, per il periodo di paga in corso all’1 gennaio 1991, i minimali di retribuzione giornaliera e le retribuzioni convenzionali ai fini contributivi, alla luce della variazione ISTAT del 6,9%. Viene ribadito che la retribuzione imponibile non può essere inferiore ai trattamenti minimi previsti dalla contrattazione collettiva e che, in ogni caso, devono essere rispettati anche i minimali di legge richiamati dalla normativa previgente. Sono inoltre indicati i nuovi importi per lavoratori dipendenti, soci di cooperative, lavoratori a domicilio, part-time e settori con orario non superiore a quattro ore giornaliere, oltre al limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi.
Minimali di retribuzione e basi contributive per il 1991
Minimali di retribuzione e basi contributive per il 1991
La circolare disciplina l’aggiornamento dei minimali retributivi e delle retribuzioni convenzionali ai fini contributivi per l’anno 1991. Il documento chiarisce il rapporto tra la retribuzione imponibile prevista dalla normativa generale, i minimali di legge già esistenti e i nuovi importi rivalutati sulla base della variazione ISTAT del costo della vita pari al 6,9%.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama innanzitutto l’art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, che impone che la retribuzione assoggettata a contribuzione non sia inferiore ai trattamenti stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, oppure da accordi collettivi o contratti individuali se più favorevoli. La disposizione, già presente in precedenti decreti poi non convertiti, viene ora definitivamente consolidata dalla legge n. 389/1989.
La circolare sottolinea che la norma non elimina i minimali di retribuzione giornaliera previsti dalla disciplina precedente, i quali continuano a essere rivalutati ogni anno secondo l’art. 1, secondo comma, della legge 26 settembre 1981, n. 537, in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’ISTAT, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.
Principio generale sulla retribuzione imponibile
Ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, la retribuzione imponibile determinata ai sensi dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, deve essere adeguata, se inferiore:
- alla retribuzione minima imponibile prevista dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989;
- ai minimali di retribuzione giornaliera già previsti dalla disciplina precedente.
La circolare ribadisce inoltre che anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla contrattazione collettiva di riferimento sono tenuti, ai fini contributivi, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti da tale contrattazione.
Aggiornamento per il 1991: indice ISTAT e nuovi importi
Poiché la variazione percentuale dell’indice del costo della vita è stata accertata nella misura del 6,9%, i minimali e le retribuzioni convenzionali devono essere aggiornati dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 1991.
Per effetto dell’art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, i limiti di retribuzione giornaliera devono inoltre essere ragguagliati, ove inferiori, a L. 49.357, importo corrispondente al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti in vigore all’1 gennaio 1991, fissato in L. 519.550 mensili.
Lavoratori di società ed enti cooperativi soggetti al DPR n. 602/1970
Per i lavoratori soci di società, anche di fatto, e dei loro organismi associati disciplinati dal DPR 30 aprile 1970, n. 602, il minimale giornaliero segue la variazione percentuale delle pensioni prevista dall’art. 1, comma 4, della legge n. 537/1981.
Per il 1991:
- il minimale fissato all’1 gennaio 1990 in L. 24.810 è rivalutato del 6,9% e diventa L. 26.530;
- tale importo è superiore al limite minimo di cui all’art. 5, comma 19, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, pari a L. 25.978;
- la stessa percentuale si applica alle retribuzioni convenzionali determinate ai sensi degli artt. 4 e 6 del DPR n. 602/1970;
- le retribuzioni così aggiornate devono essere comunque adeguate al minimale di L. 26.530 ove risultino inferiori.
La circolare precisa, per la retribuzione convenzionale ex art. 4, che l’importo del 1990 era di L. 25.000 e che, rivalutato del 6,9%, raggiunge L. 26.730 per il 1991.
Retribuzioni convenzionali in generale
Tutte le retribuzioni convenzionali, in linea generale, sono soggette ad adeguamento periodico tramite l’applicazione dell’aliquota del 6,9% prevista dall’art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, salvo quelle già determinate nell’anno precedente perché stabilite per la prima volta o modificate.
Resta fermo che:
- le retribuzioni convenzionali non possono essere inferiori ai minimali di retribuzione annualmente adeguati ai sensi della legge n. 537/1981;
- deve essere rispettato il parametro minimo di L. 25.978 fissato dall’art. 7 della legge n. 638/1983, come modificato dalla legge n. 863/1984, quale soglia sotto la quale non possono essere collocate le retribuzioni convenzionali;
- anche i salari convenzionali esclusi dall’adeguamento devono comunque essere rapportati ai minimali vigenti.
Tempo parziale, attività con orario non superiore a quattro ore e istruzione prescolare
Per il lavoro a tempo parziale e per i settori con orario non superiore a quattro ore giornaliere, la circolare conferma che continua ad applicarsi il principio della retribuzione minima imponibile di cui all’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, ferma restando la nozione di retribuzione imponibile dell’art. 12 della legge n. 153/1969.
La disciplina prevede anche specifici minimali contributivi, che devono essere considerati dopo il raffronto con la retribuzione imponibile risultante. In particolare:
- per i contratti part-time ex art. 5 della legge n. 863/1984, il criterio del limite minimo di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi decorre dall’1 gennaio 1989, secondo quanto già illustrato nella circolare n. 68 del 10 aprile 1989;
- per i lavoratori dei settori di cui all’art. 5, comma 17, della legge n. 863/1984, non coperti da contratti part-time e occupati per non più di quattro ore giornaliere, il parametro dell’art. 7 della legge n. 638/1983 è ridotto al 4% del trattamento minimo di pensione, pari a L. 20.782 per il 1991;
- tale importo costituisce il “minimo dei minimi” per questi lavoratori;
- per i lavoratori dei medesimi settori occupati oltre le quattro ore, salvo il settore dell’istruzione prescolare, continua ad applicarsi il minimo di L. 49.357.
La circolare aggiunge che il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dal comma 16 dell’art. 5 della legge n. 863/1984, per effetto del D.M. 8 novembre 1986, si applica anche al personale giornalistico professionista o pubblicista con rapporto subordinato come collaboratore o corrispondente, quando l’attività è svolta con orario inferiore alle 4 ore giornaliere.
Per il settore dell’istruzione prescolare, svolta da scuole materne autonome o da altre istituzioni, comprese le IPAB, la nota alla tabella B chiarisce che non si applica l’art. 7 della legge n. 638/1983; pertanto restano validi i minimali adeguati ai sensi della legge n. 537/1981, indipendentemente dal superamento o meno delle 4 ore giornaliere.
Lavoratori a domicilio
Per i lavoratori a domicilio, il minimale giornaliero segue anch’esso la rivalutazione del 6,9% prevista dalla legge n. 537/1981. L’importo, pari a L. 24.810 dall’1 gennaio 1990, passa a L. 26.530 dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 1991.
Anche per questa categoria il minimale deve essere ragguagliato a L. 49.357 ai sensi dell’art. 7 della legge n. 638/1983, come modificato dalla legge n. 389/1989. Inoltre, resta ferma l’applicazione della regola generale sulla retribuzione minima imponibile di cui al D.L. n. 338/1989.
Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi
La circolare ricorda che il limite di retribuzione utile per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, previsto dall’art. 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 638/1983, come modificato dalla legge n. 389/1989, corrisponde al 40% del trattamento minimo di pensione.
Per l’anno 1991 tale limite è pari a una retribuzione settimanale di L. 207.820.
Tabelle allegate e categorie interessate
Le tabelle allegate A, B e C riportano i nuovi limiti di retribuzione giornaliera per diverse categorie e settori. Tra i comparti indicati figurano, tra gli altri:
- industria;
- amministrazioni dello Stato e altre pubbliche amministrazioni;
- artigianato;
- agricoltura;
- credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati;
- commercio;
- istruzione prescolare e istruzione non statale;
- assistenza sociale;
- attività di culto e formazione religiosa;
- spettacolo e spettacolo viaggiante;
- assicurazioni;
- assistenza domiciliare in forma cooperativa;
- personale di fatica, custodia e pulizia;
- pulizia, disinfezione e disinfestazione;
- proprietà di fabbricati;
- pesca costiera, mediterranea e oltre gli stretti;
- giornalisti.
Le note alle tabelle precisano in quali casi i valori devono essere adeguati a L. 49.357 o a L. 20.782, nonché le eccezioni settoriali, in particolare per l’istruzione prescolare.
Punti principali
Retribuzione minima imponibile per la generalità dei lavoratori
Si precisa che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali non può essere inferiore ai minimi stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali se più favorevoli. La disciplina si applica anche ai datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla contrattazione collettiva, limitatamente agli effetti contributivi. Resta fermo che tale norma non elimina i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera, che devono essere rivalutati annualmente secondo l’indice ISTAT.
Aggiornamento dei minimali per il 1991
La variazione percentuale dell’indice del costo della vita accertata dall’ISTAT è pari al 6,9%. Di conseguenza, i minimali di retribuzione giornaliera e le retribuzioni convenzionali soggette ad adeguamento vengono aggiornati dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 1991. I valori inferiori devono essere elevati ai nuovi limiti, tenendo conto anche del parametro minimo di cui all’art. 7 della legge n. 638/1983, come modificato dalla legge n. 389/1989.
Lavoratori di società ed enti cooperativi
Per i lavoratori soci di società, anche di fatto, e dei loro organismi associati soggetti al DPR 30 aprile 1970, n. 602, il minimale giornaliero passa da L. 24.810 a L. 26.530 per effetto dell’aumento del 6,9%. L’importo è superiore al limite minimo previsto dal comma 19 dell’art. 5 della legge n. 863/1984, pari a L. 25.978. Lo stesso incremento percentuale si applica alle retribuzioni convenzionali ex artt. 4 e 6 del DPR n. 602/1970, che devono essere adeguate se risultano inferiori al minimale aggiornato.
Retribuzioni convenzionali in generale
Tutte le retribuzioni convenzionali, salvo quelle determinate o modificate nell’anno precedente, sono soggette ad adeguamento periodico del 6,9% ai sensi dell’art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160. In ogni caso non possono essere inferiori ai minimali di retribuzione aggiornati annualmente ai sensi della legge n. 537/1981. Deve inoltre essere considerato il parametro minimo giornaliero di L. 25.978, al di sotto del quale non possono essere fissate le retribuzioni convenzionali.
Tempo parziale e settori con orario non superiore alle quattro ore
Anche per il part-time e per i settori di attività con orario non superiore a quattro ore giornaliere continua ad applicarsi il principio della retribuzione minima imponibile ex art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989. Restano inoltre vigenti specifici minimali contributivi, che devono essere rispettati dopo il raffronto con la retribuzione imponibile. Per i lavoratori dei settori di cui all’art. 5, comma 17, della legge n. 863/1984, non assoggettati a contratto part-time, il “minimo dei minimi” è fissato in L. 20.782; per gli altri lavoratori dei medesimi settori resta fermo il minimo di L. 49.357. Per il lavoro part-time ex art. 5 della legge n. 863/1984, il criterio del minimale orario è quello già illustrato nella circolare n. 68 del 10 aprile 1989.
Lavoratori a domicilio
Per i lavoratori a domicilio, il minimale giornaliero, che era pari a L. 24.810 dall’1 gennaio 1990, viene aggiornato a L. 26.530 dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 1991. Anche tale importo deve essere comunque ragguagliato a L. 49.357 in forza dell’art. 7 della legge n. 638/1983, come modificato dalla legge n. 389/1989. Resta applicabile anche a questa categoria la regola della retribuzione minima imponibile prevista dal D.L. n. 338/1989.
Accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Il limite di retribuzione utile per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, previsto dall’art. 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 638/1983 come modificata dalla legge n. 389/1989, è pari al 40% del trattamento minimo di pensione. Per l’anno 1991 tale limite corrisponde a una retribuzione settimanale di L. 207.820.
Tabelle dei minimali per categorie e settori
In allegato sono riportate le tabelle A, B e C con i limiti di retribuzione giornaliera per numerose categorie di lavoratori e settori, tra cui industria, pubbliche amministrazioni, artigianato, agricoltura, credito, commercio, istruzione, assistenza sociale, culto, spettacolo, spettacolo viaggiante, assicurazioni, agricoltura per personale impiegatizio a prestazione ridotta, assistenza domiciliare, pulizia, pesca e giornalisti. Diverse voci sono contrassegnate come soggette ad adeguamento a L. 49.357 ai sensi dell’art. 7 della legge n. 638/1983 e della legge n. 389/1989, mentre per alcuni settori valgono regole speciali, ad esempio per l’istruzione prescolare, in cui non si applica l’art. 7 della legge n. 638/1983 e restano operanti i minimali adeguati ai sensi della legge n. 537/1981.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 11 gen 1991Circolare numero 12 del 11-1-1991
- Circolare · 9 gen 1991Circolare numero 10 del 9-1-1991
- Circolare · 9 gen 1991Circolare numero 11 del 9-1-1991
- Circolare · 8 gen 1991Circolare numero 5 del 8-1-1991
- Circolare · 8 gen 1991Circolare numero 6 del 8-1-1991
- Circolare · 8 gen 1991Circolare numero 7 del 8-1-1991
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →