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Sentenza

Sentenza del 08/05/2015 n. 9340 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Friuli-Venezia Giulia, che aveva confermato gli avvisi di accertamento relativi al 1999 ai fini IRPEG, IRAP, interessi e sanzioni. La società contestava, tra l'altro, l'utilizzo in appello di dichiarazioni di terzi già disponibili in primo grado, la loro valenza probatoria, l'insufficienza o omissione della motivazione e la qualificazione del rapporto con la M. s.r.l. come interposizione illecita di manodopera anziché come appalto genuino. Contestava inoltre il recupero a tassazione dei costi fatturati dalla M. e la loro indeducibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato la contribuente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 6.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. La Corte ha ritenuto ammissibile in appello la produzione di documenti preesistenti, comprese le dichiarazioni di terzi raccolte dai verbalizzanti, qualificandole come prova documentale e non testimoniale. Tali dichiarazioni possono essere utilizzate come elementi indiziari, unitamente agli altri elementi acquisiti dalla Guardia di finanza. È stata confermata la riqualificazione del contratto come interposizione di manodopera, con conseguente nullità del contratto di appalto e inefficacia delle fatture ai fini della deduzione dei costi. L'apertura del fallimento non ha determinato l'interruzione del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1, comma 2, e 58

    Nel processo tributario prevalgono le norme processuali speciali rispetto a quelle del processo civile ordinario. È quindi possibile produrre in appello documenti preesistenti al giudizio di primo grado.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4

    Il divieto di prova testimoniale non impedisce l'utilizzazione delle dichiarazioni rese da terzi agli organi dell'Amministrazione finanziaria, quando siano acquisite come documenti e valutate quali elementi indiziari.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, artt. 23, comma 3, 24, comma 1, e 31, comma 1

    La produzione documentale deve rispettare il contraddittorio e il diritto di difesa delle parti.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lettere c) e d)

    Consente all'Amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica del reddito sulla base degli elementi contabili ed extracontabili acquisiti, inclusi elementi presuntivi e indiziari adeguatamente valutati.

  • Codice civile, artt. 2697, 2727 e 2729

    La decisione può fondarsi su presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti, secondo la valutazione del giudice di merito.

  • Codice di procedura civile, artt. 115, 116 e 360, nn. 3, 4 e 5

    Il giudice di merito valuta liberamente le prove e la Corte di cassazione controlla la corretta applicazione della legge e l'esistenza di una motivazione effettiva, senza poter riesaminare autonomamente il merito delle prove.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 5, TUIR

    La deducibilità dei costi richiede che essi siano riferibili all'attività d'impresa e supportati da un rapporto giuridicamente valido. In presenza di un contratto nullo o fittizio, le fatture emesse in esecuzione di quel contratto non giustificano, di per sé, la deduzione.

  • Legge n. 1369 del 1960, art. 1

    In caso di interposizione illecita di manodopera, i lavoratori sono considerati dipendenti dell'imprenditore che utilizza effettivamente le loro prestazioni; il contratto formalmente qualificato come appalto può quindi essere riqualificato in base alla realtà del rapporto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario i documenti, comprese le dichiarazioni di terzi raccolte dall'Amministrazione, possono essere prodotti anche in appello se viene garantito il contraddittorio; la loro preesistenza non determina automaticamente una preclusione.
  • Le dichiarazioni di terzi rese ai verificatori non costituiscono prova testimoniale in senso tecnico, ma possono avere valore indiziario e concorrere con altri elementi a fondare l'accertamento.
  • La qualificazione di un rapporto come appalto o intermediazione di manodopera dipende dalle modalità concrete di svolgimento del servizio, in particolare da chi impartisce le direttive, organizza il lavoro e controlla i lavoratori, non solo dal testo del contratto.
  • Se un appalto è ritenuto fittizio e dissimula interposizione di manodopera, il contratto può essere dichiarato nullo e le fatture dell'intermediario possono perdere efficacia giustificativa ai fini della deduzione dei costi.
  • In cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove: è sufficiente una motivazione logica e coerente del giudice di merito, anche se la parte preferirebbe una diversa lettura degli elementi istruttori.
  • Per sostenere la genuinità di un appalto è importante documentare l'autonomia organizzativa dell'appaltatore, la gestione del personale, l'esistenza di propri responsabili, mezzi e attrezzature e l'assenza di un esercizio diretto del potere direttivo da parte del committente.

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