Cassazione Penale, Sentenza n. 25443/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda la condanna di un imputato per l'omicidio della madre, avvenuto all'interno dell'abitazione familiare dopo una lite: secondo i giudici di merito l'uomo l'avrebbe scaraventata a terra, quindi schiacciata e compressa con il proprio corpo fino a provocarne un'asfissia meccanica letale, dopo una precedente fase di aggressione culminata nella lussazione dell'anca della vittima. La Corte di assise aveva ritenuto sussistenti anche le aggravanti dell'aver agito in danno della madre, dell'aver commesso il fatto in occasione del reato di maltrattamenti in famiglia e dell'aver profittato della minorata difesa della vittima; aveva inoltre riconosciuto le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, irrogando anni 21 di reclusione. In appello la condanna è stata confermata. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore dell'imputato, articolava sei motivi: 1) nullità della sentenza per mancata decisione, prima della discussione, sulle istanze di rinnovazione istruttoria e di perizia medico-legale; 2) nullità e carenza di motivazione sulla mancata perizia e sulla mancata acquisizione/rinnovazione di prove ritenute decisive; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sull'inquadramento del fatto come omicidio volontario, sostenendosi la natura colposa o, in subordine, preterintenzionale; 4) erronea applicazione dell'art. 572 c.p. e carenza motivazionale sulla circostanza aggravante legata ai maltrattamenti familiari, assumendo una situazione di conflittualità reciproca e non di maltrattamento unidirezionale; 5) violazione dell'art. 61 c.p. e carenza motivazionale sull'aggravante della minorata difesa, contestando la consapevolezza dell'imputato circa la vulnerabilità concreta della vittima; 6) mancanza di motivazione sulla conferma del trattamento sanzionatorio e del giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che le richieste difensive di rinnovazione dell'istruttoria non rientravano nell'ambito dell'art. 603, comma 2, c.p.p. e che, comunque, il contraddittorio in appello era stato pienamente svolto. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che la mancata perizia non integrava vizio di motivazione, poiché il giudice di merito aveva logicamente ritenuto completa la base probatoria e la perizia sarebbe stata meramente esplorativa. Ha disatteso il terzo motivo perché la qualificazione del fatto come omicidio volontario era sorretta da una motivazione congrua, fondata sulle modalità dell'aggressione, sulla reiterazione delle compressioni, sulle condizioni della vittima, sulle dichiarazioni attribuite all'imputato e sugli elementi post factum, che escludevano sia la colpa sia la preterintenzione. Ha respinto il quarto motivo, ritenendo adeguatamente motivata la sussistenza dei maltrattamenti in famiglia e ricordando che la reciprocità delle offese non esclude il reato quando vi sia una relazione di prevaricazione asimmetrica. Ha ritenuto infondato il quinto motivo, poiché l'aggravante della minorata difesa era stata correttamente applicata in ragione della concreta vulnerabilità della vittima e della consapevole approfittamento da parte dell'agente. Ha infine ritenuto privo di fondamento il sesto motivo, giudicando logicamente motivato il bilanciamento ex art. 69 c.p. e la conferma della pena al minimo edittale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
artt. 575, 577, primo comma, n. 1, 576, primo comma, n. 5, 61, n. 5, c.p.
norme applicate per qualificare il fatto come omicidio volontario aggravato per rapporto di parentela, commissione in occasione di maltrattamenti e approfittamento della minorata difesa
art. 572 c.p.
richiamato quale delitto di maltrattamenti in famiglia, rilevante come fattispecie autonomamente configurata e come aggravante dell'omicidio
art. 576, primo comma, n. 5, c.p.
aggravante per aver commesso il fatto in occasione del delitto di maltrattamenti in famiglia
art. 61, primo comma, n. 5, c.p.
aggravante della minorata difesa, ritenuta sussistente per la concreta vulnerabilità della vittima e l'approfittamento da parte dell'agente
art. 69 c.p.
utilizzato per il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti generiche, giudicato correttamente formulato in equivalenza
art. 603 c.p.p.
disciplina della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello; la perizia richiesta è stata ritenuta non decisiva e la richiesta di prova nuova non era riconducibile al comma 2
art. 190 c.p.p.
richiamato dalla difesa in tema di diritto alla prova e contraddittorio sulle richieste istruttorie
art. 495 c.p.p.
richiamato dalla difesa e dalla Corte con riferimento all'ammissione delle prove e alla rinnovazione istruttoria
art. 125 c.p.p.
richiamato per la motivazione dei provvedimenti
art. 546 c.p.p.
richiamato per l'obbligo di motivazione della sentenza
art. 512 c.p.p.
richiamato per l'acquisizione dei verbali di precedenti dichiarazioni della persona offesa
art. 493, comma 3, c.p.p.
richiamato per l'acquisizione di atti con il consenso delle parti
art. 586 c.p.p.
richiamato per l'impugnabilità delle determinazioni istruttorie unitamente alla sentenza
art. 616 c.p.p.
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
art. 52 d.lgs. 196/2003
richiamato per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p. è istituto eccezionale: il giudice la dispone solo se non è in grado di decidere allo stato degli atti, e la mancata ammissione non determina di per sé nullità se il contraddittorio sul punto è stato comunque effettivo e la motivazione finale è logica e congrua.
- La richiesta di perizia non è assimilabile a una prova decisiva in senso tecnico e la sua mancata ammissione è sindacabile in cassazione solo per illogicità o manifesta carenza della motivazione sulla non necessità dell'accertamento peritale; non è invece sufficiente la mera prospettazione di un diverso possibile approfondimento tecnico.
- L'omicidio volontario può essere ravvisato non solo quando emerga un'intenzione diretta di uccidere, ma anche quando le modalità della condotta mostrino la consapevole accettazione, o persino la previsione altamente probabile, dell'evento morte; è compatibile con il dolo anche una condotta aggressiva reiterata e persistere di violenze fisicamente incompatibili con la mera volontà lesiva.
- La distinzione tra omicidio volontario e omicidio preterintenzionale va risolta soprattutto alla luce dell'elemento psicologico desumibile dai dati oggettivi della condotta: intensità, modalità, reiterazione, parti del corpo attinte, stato di vulnerabilità della vittima e comportamento successivo all'evento sono indicatori rilevanti per inferire il dolo omicidiario.
- Il delitto di maltrattamenti in famiglia può sussistere anche in presenza di un contesto conflittuale o di reazioni della persona offesa, purché emerga una relazione asimmetrica di prevaricazione e una condotta abituale di vessazione da parte dell'agente; la mera reciprocità delle tensioni non esclude il reato.
- L'aggravante della minorata difesa richiede che il giudice identifichi una concreta situazione di vulnerabilità della vittima, verifichi che l'agente ne abbia profittato e motivi sulla consapevolezza di tale approfittamento, anche desumendola dalle modalità della condotta e dalle condizioni effettive della persona offesa.
- Il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione non è arbitraria o illogica; la sola opzione per l'equivalenza, ove sorretta da ragioni apprezzabili, è sufficiente a reggere la decisione sul trattamento sanzionatorio.
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