Circolare numero 210 del 7-12-1999
Il diritto all'ANF in caso di affidamento congiunto dei figli è riconosciuto ad entrambi i coniugi affidatari, che stabiliranno di comune accordo chi debba richiedere l'autorizzazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, nei casi di separazione legale o divorzio con affidamento congiunto dei figli, non si applica il criterio ordinario del solo genitore affidatario. Poiché entrambi i genitori affidatari possono ritenersi legittimati alla prestazione, la scelta di chi debba presentare la domanda è rimessa all'accordo tra i genitori. Solo se tra gli affidatari insorge contrasto, può tornare rilevante il criterio della convivenza per individuare intorno a quale coniuge si sia ricostituito il nucleo familiare ai fini dell'assegno.
Accertamento del diritto all'ANF in caso di affidamento congiunto dei figli dopo separazione o divorzio
Accertamento del diritto all'ANF in caso di affidamento congiunto dei figli
La circolare interviene sui quesiti relativi all'accertamento del diritto all'assegno per il nucleo familiare (ANF) quando, a seguito di separazione legale o divorzio, i figli risultino affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. Il chiarimento riguarda in particolare l'individuazione del soggetto legittimato a richiedere la prestazione e i criteri da utilizzare per l'accertamento del nucleo familiare.
Regola generale per separazione legale e divorzio
Le disposizioni vigenti, richiamate dalla circ. n. 48 del 19 febbraio 1992, prevedono che, in caso di separazione legale o divorzio, il genitore affidatario sia l'unico soggetto legittimato a chiedere l'ANF. La ratio di tale impostazione è che intorno al genitore affidatario si forma il nuovo nucleo familiare, considerato il destinatario della prestazione disciplinata dalla L. 153/88.
Affidamento congiunto: legittimazione di entrambi i genitori
La circolare precisa che, nei casi di affidamento congiunto dei figli concesso ad entrambi i genitori separati o divorziati, non è possibile procedere all'accertamento del nucleo facente capo a un solo coniuge affidatario. In tale situazione, infatti, per entrambi i genitori affidatari si possono ritenere sussistenti le condizioni per l'esercizio del diritto alla corresponsione dell'assegno.
Viene inoltre chiarito che la residenza anagrafica dei minori presso uno soltanto dei genitori non costituisce elemento ostativo al riconoscimento del diritto, in quanto la L. 153/88 ha eliminato la convivenza quale criterio discriminante per l'accertamento della prestazione.
Accordo tra i genitori e soluzione in caso di contrasto
La soluzione indicata è rimessa alla volontà dei genitori affidatari, i quali devono stabilire di comune accordo quale dei due presenti la richiesta di autorizzazione ai fini della corresponsione dell'assegno. Solo qualora insorga un contrasto tra gli affidatari, può essere utilizzato il requisito della convivenza per verificare intorno a quale dei coniugi si sia effettivamente ricostituito il nucleo familiare e, conseguentemente, accertare il diritto al trattamento di famiglia.
Riferimenti normativi richiamati
La circolare richiama:
- la circ. n. 48 del 19 febbraio 1992, punto I, per la regola generale sul genitore affidatario;
- la L. 153/88, che disciplina l'assegno e ha eliminato il criterio della convivenza come elemento discriminante.
Punti principali
Regola generale in caso di separazione o divorzio
Le disposizioni vigenti stabiliscono che, in caso di separazione legale o divorzio, il diritto all'ANF spetta al genitore affidatario, unico soggetto legittimato a chiedere la prestazione, in quanto intorno a tale genitore si forma il nuovo nucleo familiare destinatario dell'assegno previsto dalla L. 153/88.
Affidamento congiunto dei figli
Quando i figli sono affidati congiuntamente a entrambi i genitori separati o divorziati, non è possibile individuare un solo coniuge affidatario quale titolare esclusivo del nucleo familiare. La circolare ritiene che per entrambi i genitori affidatari sussistano le condizioni per il riconoscimento del diritto all'assegno, senza che osti la residenza anagrafica dei minori presso uno solo dei genitori.
Rilevanza della residenza anagrafica e della convivenza
La residenza anagrafica dei minori con uno solo dei genitori non impedisce il riconoscimento del diritto in caso di affidamento congiunto. Inoltre, la L. 153/88 ha eliminato la convivenza come criterio discriminante per l'accertamento del diritto alla prestazione.
Scelta del genitore richiedente e soluzione dei conflitti
In presenza di affidamento congiunto, la soluzione è affidata alla volontà dei genitori, che devono accordarsi su chi dei due presenti la domanda per la corresponsione dell'assegno. Solo in caso di contrasto tra gli affidatari si può fare ricorso al requisito della convivenza per verificare intorno a quale coniuge si sia effettivamente ricostituito il nucleo familiare e, conseguentemente, accertare il diritto al trattamento di famiglia.
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