Circolare numero 211 del 7-12-1999
trasmissione della tabella dei salari medi degli operai agricoli a tempo determinato nelle province interessate all’applicazione dei decreti Ministeriali di cui all’art. 28, comma 1, del D.P.R. n. 488/1968, pubblicati sulla G.U. n. 155 del 5 luglio 1999; criteri di determinazione degli importi dei contributi volontari ad integrazione per l’anno 1999.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica i decreti ministeriali che fissano per il 1999 le retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli a tempo determinato ai fini previdenziali e illustra come determinare i contributi volontari integrativi. Vengono distinti i casi in cui prevale il salario contrattuale provinciale, il salario medio convenzionale del 1996, gli accordi di riallineamento e le categorie di compartecipanti familiari, piccoli coloni e operai agricoli a tempo indeterminato. Sono inoltre indicati aliquote applicabili, conti di imputazione, coefficienti di ripartizione e tabelle provinciali dei salari medi 1999 e 1996 con i relativi importi per i compartecipanti familiari e piccoli coloni.
Nuove retribuzioni medie giornaliere 1999 per operai agricoli e criteri di calcolo dei contributi volontari integrativi
Nuove retribuzioni medie giornaliere 1999 per operai agricoli e criteri di calcolo dei contributi volontari integrativi
La circolare illustra l’applicazione, per l’anno 1999, dei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, che determinano le retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli a tempo determinato ai fini previdenziali. Il documento chiarisce, inoltre, come devono essere determinati i contributi volontari ad integrazione nei diversi casi previsti dalla normativa, con particolare attenzione al coordinamento tra salario medio convenzionale, retribuzione contrattuale provinciale e base imponibile contributiva.
Quadro normativo di riferimento
Viene richiamato l’art. 4 del d.lgs. 16 aprile 1997, n. 146, secondo cui il salario medio convenzionale determinato con decreto ministeriale 1° luglio 1996 resta fermo ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee fino a quando, per le singole qualifiche degli operai agricoli, non venga superato dal salario spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Da quel momento trova applicazione l’art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e successive modificazioni.
La circolare precisa che, quando il salario convenzionale è superato, non si applica più l’art. 28 del D.P.R. n. 488/1968 per la determinazione della retribuzione rilevante ai fini contributivi degli operai agricoli a tempo determinato. In tal caso occorre fare riferimento all’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall’art. 6 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, nel rispetto dei minimali di legge, in modo analogo a quanto avviene per la generalità dei lavoratori dipendenti, inclusi gli operai agricoli a tempo indeterminato.
Operai agricoli a tempo determinato: criteri di determinazione dei contributi integrativi
Per gli operai agricoli a tempo determinato, i contributi integrativi volontari per il 1999 devono essere pari ai contributi agricoli obbligatori dovuti per le medesime giornate di lavoro. La circolare distingue più ipotesi applicative:
- Ipotesi A: lavoratori che, nel 1999, hanno percepito retribuzioni contrattuali provinciali superiori ai salari medi convenzionali provinciali determinati con i decreti ministeriali del 1996.
- Ipotesi B: lavoratori che hanno percepito retribuzioni contrattuali provinciali ancora inferiori ai salari medi convenzionali provinciali del 1996.
- Ipotesi C: lavoratori impiegati presso imprese che hanno recepito accordi provinciali di graduale riallineamento retributivo, mediante deposito del relativo verbale, e per i quali le retribuzioni effettive non abbiano ancora superato il salario medio convenzionale provinciale 1996.
- Ipotesi E: operai agricoli a tempo indeterminato, per i quali si richiama il sistema delle certificazioni annuali MODD. L-OTI come atti costitutivi della posizione assicurativa.
Per la ipotesi A, il calcolo del contributo giornaliero integrativo volontario segue tre passaggi:
- determinazione dell’ammontare complessivo delle retribuzioni percepite dal lavoratore in misura intera nell’anno, escludendo le retribuzioni in misura ridotta e considerando solo le retribuzioni indicate con la sigla "O" nelle dichiarazioni trimestrali della manodopera agricola;
- divisione dell’importo complessivo per il numero delle giornate retribuite in misura intera nell’anno, così da ricavare la retribuzione media giornaliera imponibile;
- applicazione alla retribuzione media giornaliera della stessa aliquota contributiva prevista per i contributi obbligatori dovuti nel 1999.
La circolare specifica le aliquote da applicare in funzione del tipo di azienda:
- 24% per le giornate lavorate presso aziende agricole non considerate né industriali, né CD/CM, né cooperative agricole assuntrici di manodopera;
- 24,80% per il periodo 1° gennaio 1999 - 30 giugno 1999 e 25,90% per il periodo 1° luglio 1999 - 31 dicembre 1999, se le giornate sono state prestate presso aziende agricole di tipo industriale;
- 23,98% per le giornate prestate presso aziende CD/CM o cooperative agricole con processi produttivi non industriali assuntrici di manodopera;
- 24,78% per il periodo 1° gennaio 1999 - 30 giugno 1999 e 25,88% per il periodo 1° luglio 1999 - 31 dicembre 1999, se le giornate sono state prestate presso cooperative agricole assuntrici di manodopera con processi produttivi di tipo industriale.
Per la ipotesi B, quando le retribuzioni contrattuali provinciali sono ancora inferiori ai salari medi convenzionali 1996, il contributo giornaliero integrativo volontario va calcolato applicando ai salari medi convenzionali provinciali 1996 l’aliquota già individuata per il calcolo dei contributi obbligatori dovuti nel 1999. La circolare segnala che tali salari medi 1996 sono riportati nella tabella dell’allegato n. 2.
Per la ipotesi C, relativa alle imprese che hanno recepito accordi provinciali di graduale riallineamento retributivo, il contributo integrativo volontario si calcola applicando al salario medio provinciale 1996 l’aliquota contributiva del 1999 già applicata per i contributi obbligatori. La stessa circolare precisa che il criterio della lettera A diventa applicabile solo dal momento in cui, per effetto del progressivo riallineamento, il salario effettivo degli operai interessati supera quello convenzionale del 1996.
Per la ipotesi E, relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, il calcolo dei contributi integrativi volontari 1999 avviene mediante le tre operazioni già descritte per la lettera A, individuando la retribuzione media giornaliera imponibile e applicandovi poi l’aliquota contributiva usata per i contributi obbligatori del 1999.
Comparticipanti familiari e piccoli coloni
Per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, la circolare dispone che i contributi volontari ad integrazione per il 1999 siano determinati sulla base dei salari medi convenzionali stabiliti per il medesimo anno 1999, e non su quelli del 1996. La tabella di riferimento è l’allegato n. 3. L’aliquota da applicare è quella del 24%, composta da 23,79% per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, 0,11% per il contributo base e 0,10% per gli asili nido.
La circolare spiega che questo riferimento ai salari medi 1999 è giustificato dal fatto che la contribuzione di compartecipanti familiari e piccoli coloni resta fuori dall’ambito di applicazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 146/1997, norma che riguarda solo gli operai agricoli a tempo determinato e la progressiva rilevanza della retribuzione effettiva in agricoltura.
Conti di imputazione e coefficienti di ripartizione
Per il periodo 1° gennaio 1999 - 31 dicembre 1999, la circolare indica i seguenti conti di imputazione:
- F.P.L.D.: F.P.R. 22/77 per l’anno in corso; F.P.R. 22/30 per gli anni precedenti;
- Asili nido: G.T.T. 22/77 per l’anno in corso; G.T.T. 22/30 per gli anni precedenti.
Sono inoltre riportati i coefficienti di ripartizione da utilizzare in relazione all’aliquota applicata:
- 0,995833 F.P.L.D. + 0,004167 Asili nido = 1,000000 per i contributi integrativi volontari 1999 calcolati con aliquota del 24%;
- 0,995968 F.P.L.D. + 0,004032 Asili nido = 1,000000 per i contributi calcolati nel periodo 1° gennaio 1999 - 30 giugno 1999 con aliquota del 24,80%;
- 0,996139 F.P.L.D. + 0,003861 Asili nido = 1,000000 per i contributi calcolati nel periodo 1° luglio 1999 - 31 dicembre 1999 con aliquota del 25,90%;
- 0,995830 F.P.L.D. + 0,004170 Asili nido = 1,000000 per i contributi integrativi volontari 1999 calcolati con aliquota del 23,98%;
- 0,995964 F.P.L.D. + 0,004036 Asili nido = 1,000000 per i contributi calcolati nel periodo 1° gennaio 1999 - 30 giugno 1999 con aliquota del 24,78%;
- 0,996136 F.P.L.D. + 0,003864 Asili nido = 1,000000 per i contributi calcolati nel periodo 1° luglio 1999 - 31 dicembre 1999 con aliquota del 25,88%.
Tabelle allegate e contenuto degli allegati
La circolare richiama tre allegati:
- Allegato 1: tabella dei salari medi giornalieri degli operai agricoli a tempo determinato da valere per l’anno 1999 nelle province interessate ai decreti ministeriali pubblicati nella G.U. n. 155 del 5 luglio 1999.
- Allegato 2: tabella dei salari medi giornalieri determinati per il 1996, da utilizzare per il calcolo dei contributi volontari integrativi dovuti nel 1999 dagli O.T.D. con retribuzioni contrattuali non superiori ai predetti salari medi 1996.
- Allegato 3: tabella dei contributi volontari ad integrazione dovuti per il periodo 1° gennaio 1999 - 31 dicembre 1999 dai compartecipanti familiari e piccoli coloni, con indicazione della retribuzione giornaliera, dei contributi giornalieri dovuti, della quota IVS, della ripartizione tra Fondo pensioni lavoratori dipendenti e Asili nido, dell’importo arrotondato e del contributo base da accreditare.
Indicazioni operative per gli utilizzatori della circolare
Il documento è di rilievo operativo per la determinazione della base imponibile e del contributo giornaliero integrativo volontario nelle diverse fattispecie del lavoro agricolo. Il lettore deve distinguere con attenzione:
- il caso in cui si applichi il salario convenzionale 1996;
- il caso in cui prevalga la retribuzione contrattuale provinciale;
- il caso degli accordi di riallineamento progressivo;
- il regime speciale dei compartecipanti familiari e piccoli coloni;
- il regime degli operai agricoli a tempo indeterminato.
Le tabelle allegate costituiscono il supporto applicativo per il calcolo degli importi dovuti, mentre le aliquote e i coefficienti di ripartizione vanno selezionati in base al tipo di azienda, al periodo di riferimento e alla categoria del lavoratore.
Punti principali
Oggetto e presupposto normativo
La circolare riguarda i decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 488/1968, con cui sono state determinate le nuove retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli a tempo determinato valide per l’anno 1999. Richiama inoltre l’art. 4 del d.lgs. n. 146/1997 e l’art. 1 del D.L. n. 338/1989, evidenziando il rapporto tra salario medio convenzionale, retribuzioni contrattuali provinciali e base imponibile contributiva.
Regola generale di coordinamento tra salario convenzionale e retribuzione contrattuale
Il salario medio convenzionale determinato con decreto ministeriale 1° luglio 1996 resta valido ai fini contributivi e delle prestazioni temporanee fino a quando non venga superato, per singola qualifica, dal salario previsto nei contratti collettivi provinciali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Da quel momento non si applica più l’art. 28 del D.P.R. n. 488/1968 e la retribuzione imponibile va determinata secondo l’art. 12 della legge n. 153/1969, come modificato dal d.lgs. n. 314/1997, nel rispetto dei minimali di legge.
Operai agricoli a tempo determinato: criteri di calcolo dei contributi integrativi volontari
Per gli OTD, il contributo volontario integrativo 1999 deve essere pari al contributo agricolo obbligatorio dovuto per le stesse giornate. La circolare distingue quattro ipotesi: retribuzioni contrattuali provinciali superiori al salario convenzionale 1996, retribuzioni ancora inferiori al salario convenzionale 1996, imprese che hanno recepito accordi provinciali di graduale riallineamento, e categorie speciali con aliquota ordinaria 1999. In ciascun caso vengono indicate la base imponibile e l’aliquota da applicare.
Aliquote contributive 1999 richiamate dalla circolare
Le aliquote indicate dipendono dal tipo di azienda e dal periodo: 24% per aziende agricole non industriali e non CD/CM né cooperative assuntrici di manodopera; 24,80% dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e 25,90% dal 1° luglio al 31 dicembre 1999 per aziende agricole industriali; 23,98% per aziende CD/CM o cooperative non industriali assuntrici di manodopera; 24,78% dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e 25,88% dal 1° luglio al 31 dicembre 1999 per cooperative agricole industriali.
Compartecipanti familiari, piccoli coloni e operai agricoli a tempo indeterminato
Per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni i contributi volontari 1999 sono determinati sui salari medi convenzionali del 1999, non su quelli del 1996, applicando l’aliquota del 24%. Per gli operai agricoli a tempo indeterminato, invece, il calcolo segue le tre operazioni già previste per gli OTD che hanno retribuzioni superiori al salario convenzionale 1996, applicando poi la medesima aliquota dei contributi obbligatori 1999.
Imputazione contabile e ripartizione
La circolare indica i conti di imputazione per F.P.L.D. e Asili nido, distinguendo anno in corso e anni precedenti, e riporta i coefficienti di ripartizione da utilizzare per i diversi casi di calcolo dei contributi integrativi volontari 1999. I coefficienti variano in funzione dell’aliquota applicata (24%, 24,80%, 25,90%, 23,98%, 24,78%, 25,88%).
Allegati con tabelle provinciali
Sono allegati: la tabella dei salari medi giornalieri degli operai agricoli a tempo determinato da valere per il 1999 nelle province interessate; la tabella dei salari medi giornalieri 1996 su cui calcolare i contributi volontari integrativi per gli OTD con retribuzioni non superiori a tali valori; e la tabella dei contributi volontari dovuti nel 1999 per compartecipanti familiari e piccoli coloni, con retribuzione giornaliera, contributo IVS, quota Fondo pensioni lavoratori dipendenti, quota asili nido, totale e contributo base da accreditare.
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