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Circolare

Circolare numero 209 del 7-12-1999

Modifica delle disposizioni vigenti in materia di classificazione dei datori di lavoro artigiani esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce il nuovo orientamento giurisprudenziale in materia di imprese iscritte all'Albo delle imprese artigiane che svolgono pubblico servizio di trasporto in concessione. Viene quindi disposto il loro inquadramento nel settore artigianato trasporti, con effetti dal periodo di paga in corso alla data della circolare. Ne consegue l'iscrizione obbligatoria del titolare o dei soci nella gestione IVS/Art e dei dipendenti nella gestione separata del soppresso Fondo Autoferrotranvieri, oltre all'ammissione al beneficio della riduzione dell'aliquota CUAF.

Inquadramento previdenziale delle imprese artigiane esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione

Inquadramento previdenziale delle imprese artigiane esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione

La circolare interviene per adeguare l'inquadramento previdenziale delle imprese iscritte all'Albo delle imprese artigiane che svolgono servizi pubblici di trasporto in concessione, in conseguenza del mutato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Vengono quindi superate le indicazioni precedenti e ridefinite classificazione, iscrizioni previdenziali e trattamento contributivo.

Evoluzione interpretativa e superamento delle precedenti disposizioni

Il testo richiama il messaggio n. 06758 del 17 maggio 1990, con il quale erano state impartite disposizioni sull'inquadramento previdenziale delle imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione nel settore industria trasporti, pur in presenza dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane. Tali disposizioni erano state adottate in applicazione della sentenza n. 4630/1989 della Corte di Cassazione, che aveva escluso l'applicazione delle norme relative a dette aziende, confermando il criterio seguito dall'Istituto sulla base del parere ministeriale.

Successivamente, la circolare evidenzia che l'orientamento giurisprudenziale si è consolidato in senso opposto, come risulta dalle sentenze della Corte di Cassazione nn. 8932/1997, 1708/1999 e 1710/1999. In ragione di questo nuovo quadro interpretativo, l'Istituto dispone l'adeguamento delle proprie istruzioni.

Nuova classificazione delle imprese

Le imprese iscritte all'Albo delle imprese artigiane che esercitano attività di pubblico servizio di trasporto in concessione devono essere classificate nel settore artigianato trasporti, con C.S.C. 4.15.01 e Codice ISTAT 60.24.0.

La variazione di classificazione opera, in applicazione dell'art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995, dal periodo di paga in corso alla data di emanazione della circolare.

Regime previdenziale di titolari, soci e dipendenti

Per effetto del nuovo inquadramento:

  • il titolare o i soci delle imprese artigiane interessate sono obbligatoriamente assoggettati all'iscrizione nella gestione IVS/Art;
  • i dipendenti devono essere iscritti alla separata gestione del soppresso Fondo Autoferrotranvieri.

La circolare chiarisce quindi la diversa collocazione previdenziale delle figure operanti nell'impresa, distinguendo tra lavoratori autonomi e personale dipendente.

Beneficio contributivo CUAF

Le imprese interessate, in ragione delle norme vigenti in materia di riduzione dell'aliquota CUAF, sono ammesse al relativo beneficio contributivo. Il testo non aggiunge ulteriori condizioni o limitazioni, ma si limita a riconoscere l'applicabilità dell'agevolazione.

Punti principali

Rettifica dell'orientamento precedente

La circolare richiama il precedente messaggio n. 06758 del 17 maggio 1990, che aveva escluso l'applicazione delle norme per le aziende esercenti pubblici trasporti in concessione, anche se iscritte all'Albo artigiani, sulla base della sentenza n. 4630/1989 e del parere del Ministero del Lavoro. Viene tuttavia evidenziato che la giurisprudenza successiva della Corte di Cassazione si è consolidata in senso opposto con le sentenze nn. 8932/1997, 1708/1999 e 1710/1999, e l'Istituto recepisce tale nuovo orientamento.

Nuovo inquadramento contributivo

Le imprese iscritte all'Albo delle imprese artigiane che esercitano attività di pubblico servizio di trasporto in concessione devono essere classificate nel settore artigianato trasporti, con C.S.C. 4.15.01 e Codice ISTAT 60.24.0. La variazione di classificazione produce effetti, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995, dal periodo di paga in corso alla data di emanazione della circolare.

Iscrizione del titolare, dei soci e dei dipendenti

In conseguenza del nuovo inquadramento, il titolare o i soci delle imprese artigiane interessate sono obbligatoriamente assoggettati all'iscrizione nella gestione IVS/Art. I dipendenti, invece, devono essere iscritti alla separata gestione del soppresso Fondo Autoferrotranvieri.

Beneficio della riduzione CUAF

Le imprese in questione, in base alle norme vigenti sulla riduzione dell'aliquota CUAF, sono ammesse al relativo beneficio contributivo.

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