Sentenza n. 14747/2026 - Roma, Sezione 4Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione fondato su plurime notizie di reato e su una violazione amministrativa
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, che aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, ha impugnato il decreto ministeriale di diniego deducendo violazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992 e degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Ha sostenuto che l’Amministrazione non avrebbe considerato le comunicazioni trasmesse tramite PEC, i certificati dai quali non risultavano condanne penali e gli elementi relativi all’esito delle vicende contestate. Secondo il ricorrente, in presenza di un soggetto incensurato, il mero deferimento all’autorità giudiziaria non avrebbe potuto fondare un giudizio negativo di meritevolezza. Il diniego richiamava una notizia di reato del 2018 per violazione dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, una notizia di reato del 2004 per il reato di cui all’art. 334 c.p. e una violazione amministrativa per guida senza patente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. Ha rilevato che l’Amministrazione aveva svolto un’istruttoria compiuta e aveva previamente comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Le PEC del ricorrente sono state ritenute tardive rispetto al preavviso e, in ogni caso, non idonee a superare gli elementi ostativi individuati dall’Amministrazione. Il decreto era adeguatamente motivato, poiché indicava i fatti rilevanti e rendeva comprensibile il percorso logico-giuridico seguito. Il giudice ha escluso il difetto di istruttoria, il travisamento e il difetto di motivazione, affermando che le condotte contestate potevano essere valutate quali fatti storici e indicatori della personalità del richiedente anche in assenza di condanne penali o di definitivi sviluppi processuali. La valutazione amministrativa sulla meritevolezza ai fini della naturalizzazione è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale e può fondarsi su un giudizio complessivo e prognostico, non atomistico, relativo alla possibile adesione del richiedente ai valori dell’ordinamento e al suo stabile inserimento nella comunità nazionale. La pluralità e la distanza temporale delle condotte, valutate unitariamente, sono state ritenute idonee a incidere negativamente sul giudizio di affidabilità. Il TAR ha inoltre precisato che l’integrazione sociale ed economica, l’occupazione stabile e l’assenza di pericolosità sociale costituiscono condizioni ordinarie e minime per il soggiorno regolare, non elementi di per sé sufficienti a fondare la concessione della cittadinanza. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione presuppone non solo il requisito quantitativo della residenza legale decennale, ma anche una valutazione qualitativa del periodo di osservazione e della meritevolezza del richiedente.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto consente all’interessato di presentare osservazioni nel termine previsto; gli apporti trasmessi dopo la conclusione dell’istruttoria e dopo l’adozione del diniego non impongono una rivalutazione del procedimento, soprattutto se comunque inidonei a superare gli elementi ostativi.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego è motivato quando indica i fatti rilevanti e consente di ricostruire il percorso logico-giuridico dell’Amministrazione.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
La condotta oggetto della notizia di reato può essere considerata quale elemento storico indicativo della personalità del richiedente nell’ambito della valutazione amministrativa sulla concessione della cittadinanza.
art. 334 c.p.
La condotta oggetto della notizia di reato può concorrere, insieme agli altri elementi del caso concreto, alla valutazione complessiva di affidabilità e meritevolezza del richiedente.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
I requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno regolare costituiscono condizioni minime e ordinarie, non sufficienti da sole per la concessione della cittadinanza.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
L’integrazione e il rispetto delle condizioni necessarie al mantenimento del permesso di soggiorno non equivalgono alla piena meritevolezza richiesta per la naturalizzazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione esercita un’ampia discrezionalità valutativa e deve formulare un giudizio complessivo e prognostico sulla meritevolezza del richiedente e sulla sua stabile adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento.
- Ai fini del diniego della cittadinanza, le condotte penalmente o amministrativamente rilevanti possono essere valutate come fatti storici e indicatori della personalità del richiedente anche in assenza di condanna penale definitiva, di archiviazione non conosciuta o di ulteriori sviluppi processuali, poiché la valutazione amministrativa è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale.
- La valutazione degli elementi ostativi alla naturalizzazione non deve necessariamente procedere in modo atomistico: una pluralità di condotte, considerate nei loro reciproci rapporti, nella reiterazione, nella distanza temporale e nella natura, può fondare un giudizio unitario negativo di affidabilità.
- La stabile occupazione, l’integrazione sociale ed economica e l’assenza di pericolosità sociale costituiscono, di regola, condizioni ordinarie per il soggiorno regolare dello straniero e non dimostrano, da sole, la particolare meritevolezza necessaria per la concessione della cittadinanza.
- Il diniego di cittadinanza è adeguatamente motivato quando espone le condotte ritenute ostative e consente di ricostruire il percorso logico-giuridico attraverso il quale l’Amministrazione ha ritenuto compromesso il giudizio prognostico di affidabilità, senza necessità di una motivazione ulteriore rispetto alla valutazione complessiva degli elementi acquisiti.
- Le osservazioni e i documenti trasmessi dall’interessato dopo la scadenza del termine assegnato con il preavviso di rigetto e dopo la conclusione dell’istruttoria non impongono la riapertura del procedimento, quando risultino comunque non decisivi o inidonei a elidere i fatti posti a fondamento del diniego.
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