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Ordinanza

Ordinanza n. 5355/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: a) del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 20 del 26 settembre 2025, avente a oggetto “Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento regionale di Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Campania. Interventi non a superficie e/o a capo (Interventi non SIGC) - SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole - bando approvato con DRD n. 255 del 24.04.2024 - Approvazione della Graduatoria Regionale Provvisoria e dell’elenco delle domande immediatamente finanziabili”; b) del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 655 del 15 ottobre 2024, avente a oggetto “Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento regionale di Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Campania. Interventi non a superficie e/o a capo (Interventi non SIGC) - SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole - Ulteriore proroga del termine per la presentazione della domanda di sostegno”; c) del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 540 del 2 settembre 2024, avente a oggetto “Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento regionale di Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Campania. Interventi non a superficie e/o a capo (Interventi non SIGC) - SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole - Proroga del termine per la presentazione della domanda di sostegno”; d) di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a vedersi inclusa nella graduatoria delle domande ammesse e finanziabili;

Giustizia amministrativa202600289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria regionale provvisoria del bando SRD01, nella quale la domanda della ricorrente è stata collocata tra quelle ammissibili ma non immediatamente finanziabili, nonché i decreti regionali che hanno prorogato i termini per presentare le domande

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria regionale provvisoria approvata con decreto dirigenziale n. 20 del 26 settembre 2025 e le ulteriori proroghe del termine per la presentazione delle domande disposte con decreti n. 540 del 2 settembre 2024 e n. 655 del 15 ottobre 2024. Aveva presentato la propria domanda il 23 settembre 2024, alla scadenza della prima proroga, quando risultavano presentate soltanto 17 domande e l’importo ammissibile era pari a 1.184.292,42 euro; nella graduatoria provvisoria è stata poi collocata al posto n. 631, tra le domande ammissibili ma non finanziabili. Ha dedotto: violazione della lex specialis, in particolare dell’art. 26 del bando, e dei presupposti per prorogare i termini, poiché i successivi malfunzionamenti informatici sarebbero stati prevedibili e prevenibili; difetto di motivazione e assenza di circostanze eccezionali che giustificassero le proroghe generalizzate; lesione della par condicio e dei principi di non discriminazione, imparzialità e buon andamento, perché le proroghe avrebbero consentito l’ingresso di ulteriori concorrenti senza un corrispondente incremento iniziale delle risorse. Ha sostenuto, ai fini della prova di resistenza, che senza le proroghe contestate la propria domanda sarebbe risultata finanziabile.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito le censure contro le proroghe e la graduatoria. Dopo la discussione, ha rilevato d’ufficio seri dubbi sull’ammissibilità del ricorso, limitatamente alla possibile carenza di lesività e quindi di immediata impugnabilità della graduatoria provvisoria. Il bando prevede infatti una successiva graduatoria unica regionale definitiva, dopo i controlli e i riesami; il loro esito potrebbe modificare la posizione della ricorrente. Il Collegio ha quindi assegnato alle parti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie su tale sola questione e ha fissato la prosecuzione della trattazione all’udienza pubblica del 28 aprile 2027. Nessuna statuizione definitiva sull’ammissibilità o sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Visto l’articolo 73, comma 3, del codice del processo amministrativo;

    La disposizione è richiamata per consentire al Collegio di sottoporre alle parti, dopo il passaggio in decisione, la questione rilevata d’ufficio sull’ammissibilità del ricorso, assegnando un termine per memorie.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    con la successiva ordinanza n. 858 del 3 aprile 2026, è stata fissata per la trattazione di merito del ricorso – ai sensi dell’articolo 55, comma 10, del codice del processo amministrativo – l’udienza pubblica del 22 luglio 2026

    La norma è richiamata quale base per la fissazione dell’udienza pubblica di trattazione di merito.

Massime di principio

  • Quando il bando prevede una graduatoria provvisoria seguita da controlli e riesami destinati alla formazione di una graduatoria definitiva, la provvisorietà può escludere, allo stato, l’immediata lesività della prima graduatoria se gli accertamenti successivi sono idonei a modificarne l’esito e la posizione dell’interessato. La sussistenza dell’interesse all’impugnazione va quindi valutata considerando gli effetti concretamente prodotti dall’atto provvisorio e l’eventuale carattere ancora incerto della posizione del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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