Sentenza n. 2024/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza del 17 aprile 2023 di demolizione di opere edilizie ritenute abusive e di ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione deducendo: violazione delle garanzie partecipative, per omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990; tardività dell’intervento repressivo, in relazione agli accertamenti eseguiti e al termine previsto dall’art. 27, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001; difetto di istruttoria e di motivazione, anche per asserita incertezza nell’individuazione delle opere; contestata riferibilità delle opere alla ricorrente e mancanza di prova della titolarità; asserita assenza di uno strumento urbanistico comunale. La ricorrente non ha prodotto un titolo edilizio legittimante. Il Comune ha sostenuto che le opere erano state realizzate senza titolo e che gli accertamenti e la descrizione contenuti nell’ordinanza erano adeguati. In via processuale, dopo che il TAR aveva rilevato la notifica del ricorso a un indirizzo PEC comunale non risultante dai pubblici registri, la notificazione è stata rinnovata nel termine assegnato.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha rigettato la censura sulla mancata comunicazione di avvio perché l’ordine di demolizione, una volta accertato l’abuso, è atto vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, con applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Ha respinto le doglianze di difetto di istruttoria e motivazione: l’ordinanza richiamava gli accertamenti comunali e descriveva puntualmente le opere, la loro localizzazione e l’assenza del titolo, consentendo di identificare l’oggetto della demolizione; in materia repressiva edilizia non occorre un’ulteriore motivazione sull’interesse pubblico, coincidente con il ripristino della legalità. Ha ritenuto infondata la contestazione sulla riferibilità delle opere: l’ordine può essere rivolto al proprietario o a chi dispone del bene, indipendentemente dalla responsabilità materiale, e la ricorrente non ha smentito gli accertamenti né dimostrato la propria estraneità. Ha escluso l’asserita assenza di disciplina urbanistica, poiché dagli atti risultava vigente uno strumento urbanistico comunale. Ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva dimostrato l’esistenza di un titolo edilizio, gravando su chi è inciso dal provvedimento l’onere di provarne la sussistenza. Quanto alla dedotta tardività, il TAR aveva già osservato in sede cautelare che il superamento del termine dell’art. 27, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001 non consuma il potere repressivo; la sentenza non ha riconosciuto alcuna illegittimità per tale ragione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241 del 1990, lamentando l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
La garanzia partecipativa è invocata contro l’ordine di demolizione, ma la sua omissione non determina illegittimità quando si tratta di provvedimento vincolato il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’ordinanza di demolizione costituisce atto vincolato, rigidamente ancorato all’accertamento dell’abuso edilizio, con la conseguenza che l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità del provvedimento allorquando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato, trovando applicazione l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990.
L’omessa comunicazione di avvio non invalida l’ordine di demolizione vincolato quando, accertato l’abuso, la partecipazione del privato non avrebbe potuto incidere sul contenuto del provvedimento.
artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001
In materia edilizia, infatti, una volta accertata la realizzazione di opere in assenza di valido titolo abilitativo, l’Amministrazione è tenuta all’adozione delle misure repressive previste dagli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, senza residui margini di discrezionalità amministrativa.
L’accertamento di opere prive di valido titolo impone l’esercizio dei poteri repressivi e ripristinatori previsti dalla disciplina edilizia, senza margini di discrezionalità amministrativa.
art. 27, comma 4, d.P.R. 380/2001
Il Collegio ha inoltre evidenziato che l’eventuale superamento del termine previsto dall’art. 27, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001 non determina la consumazione del potere repressivo dell’Amministrazione.
Il superamento del termine previsto dall’art. 27, comma 4, non estingue né consuma il potere comunale di repressione degli abusi edilizi.
artt. 10, 22, 27 e 31 d.P.R. 380/2001
Ai sensi degli artt. 10, 22, 27 e 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, la realizzazione di opere edilizie in assenza del necessario titolo abilita infatti l’Amministrazione all’esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi previsti dalla legge.
La realizzazione di opere senza il necessario titolo edilizio legittima l’amministrazione a esercitare i poteri repressivi e ripristinatori previsti dalla legge; spetta al soggetto inciso dimostrare l’esistenza del titolo che assume legittimante.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione conseguente all’accertamento di un abuso edilizio è un provvedimento vincolato; l’omessa comunicazione di avvio non ne comporta l’illegittimità quando il contenuto non avrebbe potuto essere diverso e l’apporto partecipativo non avrebbe potuto modificare l’esito.
- L’ordine di demolizione è adeguatamente motivato quando individua le opere abusive, la loro localizzazione e l’assenza del titolo abilitativo; non è necessaria un’ulteriore motivazione sull’interesse pubblico, che coincide con il ripristino della legalità violata.
- L’ordine di demolizione, avendo natura reale e ripristinatoria e non sanzionatoria, può essere rivolto al proprietario o al soggetto che dispone del bene, senza che sia necessario accertare chi abbia materialmente realizzato l’abuso.
- Quando l’amministrazione contesta la realizzazione di opere edilizie senza titolo, grava sul soggetto inciso l’onere di dimostrare l’esistenza del titolo edilizio che assume legittimante.
- Il superamento del termine previsto dall’art. 27, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001 non determina la consumazione del potere repressivo dell’amministrazione.
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