Cassazione Penale, Sentenza n. 12666/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva riconosciuto la confisca pronunciata dal Tribunale di Stoccarda (30/09/2024) per reati di manipolazione del mercato. Hanno dedotto: (a) difetto di doppia incriminabilità perché il diritto tedesco punirebbe condotte più ampie rispetto all'art. 185 TUF italiano e, in concreto, mancherebbe l'idoneità delle operazioni di vendita/acquisto contestate a provocare una "sensibile alterazione del prezzo" (contestando, tra l'altro, la non considerazione delle quotazioni della Borsa di Sydney); (b) violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali (art. 19 par.1 lett. h) Reg. UE 2018/1805 e Carta), sostenendo che la confisca avrebbe dovuto essere limitata al solo profitto, come per la disciplina italiana aggiornata, e chiedendo in subordine rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto inammissibile il motivo che prospettava "radicale assenza di motivazione" e ha confermato che, ai fini del requisito di doppia incriminabilità ex d.lgs. 203/2023, è sufficiente la corrispondenza sostanziale del fatto storico descritto nel provvedimento estero con un fatto punibile anche nell'ordinamento italiano; la Corte di appello ha correttamente valutato il certificato di confisca tedesco e qualificato le operazioni contestate (matched orders / pseudo cross orders) come condotte manipolative idonee a integrare il reato di cui all'art. 185 TUF, trattandosi di reato di pericolo. Quanto al principio di proporzionalità, la Corte ha confermato che il controllo sulla compatibilità della confisca con la proporzionalità è, in linea di principio, riservato all'autorità dello Stato di emissione e che l'art. 19 Reg. UE 2018/1805 limita le ipotesi di rifiuto dell'esecuzione a situazioni eccezionali di palese violazione di specifici diritti processuali garantiti dalla Carta (ricorso effettivo, giudice imparziale, diritti di difesa). Non sussistono elementi concreti per ritenere l'esistenza di tali eccezioni; non è pertanto necessaria la rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Regolamento (UE) n. 2018/1805
"in situazioni eccezionali sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l'esecuzione del provvedimento di confisca comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla Carta, in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa"
Il rifiuto di riconoscimento/esecuzione è strettamente limitato a casi eccezionali di palese violazione di specifici diritti processuali della Carta; diritti sostanziali come il principio di proporzionalità o il diritto di proprietà non sono normalmente motivo di rifiuto e la valutazione di proporzionalità è rimessa all'autorità dello Stato di emissione.
Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 203 (attuazione Reg. UE 2018/1805)
Stabilisce le regole per il riconoscimento/esecuzione in Italia; limita il ricorso per cassazione alle sole violazioni di legge (art. 3, comma 5) e chiarisce che il riconoscimento richiede che i fatti siano previsti come reato dall'ordinamento italiano, valutando la corrispondenza sul piano fattuale più che formale.
art. 185 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)
Il reato di manipolazione del mercato ha natura di reato di pericolo coincidendo con condotte artificiose idonee a causare una sensibile alterazione del prezzo; per la sua integrazione è sufficiente la condotta idonea, non l'effettivo verificarsi dell'alterazione.
art. 187 e art. 187-ter d.lgs. n.58/1998
Riferimenti alla disciplina nazionale della confisca (art.187 modificato nel 2021) e alla distinzione tra illecito penale e illecito amministrativo; la diversa disciplina nazionale in materia di confisca e profitto non esime dall'obbligo di riconoscimento previsto dal Regolamento ove non ricorrano i motivi tassativi di rifiuto.
art. 187-sexies d.lgs. n.58/1998
Citato nella discussione come norma la cui estensione alla confisca del prodotto dell'illecito è stata ritenuta incostituzionale in parte dalla Corte Costituzionale (sent. n.112/2019), ma tale situazione non incide sul dovere di mutuo riconoscimento salvo i casi tassativi di rifiuto.
art. 19, par.1, lett. h) Regolamento UE 2018/1805
"il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa"
La norma elenca i motivi tassativi di rifiuto collegati a palesi violazioni di diritti fondamentali processuali; non è destinata a consentire un sindacato generale sulla proporzionalità meramente sostanziale della confisca stabilita dallo Stato di emissione.
art. 33 Regolamento UE 2018/1805
Prevede il diritto di impugnazione nello Stato di esecuzione ma stabilisce che i motivi di merito su cui si basa il provvedimento estero non possono essere riconsiderati dal giudice dello Stato di esecuzione (comma 2).
art. 8 Direttiva 2014/42/UE
Richiamata per garantire il diritto ad un ricorso effettivo e alla difesa nello Stato di emissione; rafforza il principio che la tutela dei diritti sostanziali e della proporzionalità va chiesta innanzitutto davanti all'autorità dello Stato che ha emesso il provvedimento.
art. 267 TFUE
La Corte ricorda che la rimessione pregiudiziale non è obbligatoria se l'interpretazione del diritto europeo è così chiara da non lasciare dubbi ragionevoli.
Massime di principio
- La condizione di doppia incriminabilità nel mutuo riconoscimento si verifica sulla base della corrispondenza fattuale della condotta punita nello Stato di emissione con una fattispecie prevista come reato nell'ordinamento di esecuzione, non richiedendo necessariamente coincidenza formale della norma incriminatrice.
- Il giudice dello Stato di esecuzione non ha il potere di rimettere in discussione i profili di merito del provvedimento estero (compresa la misura della confisca e la valutazione della proporzionalità) salvo che ricorrano elementi specifici e oggettivi che facciano temere una palese violazione di diritti processuali fondamentali della Carta (ricorso effettivo, giudice imparziale, diritti di difesa).
- Le contestazioni relative a valutazioni fattuali contenute nel certificato di confisca estero (es. quali quotazioni di mercato siano rilevanti) sono in linea di principio non sindacabili dallo Stato di esecuzione; chi contesta tali elementi deve agire davanti alle autorità dello Stato di emissione.
- Il reato di manipolazione del mercato (art. 185 TUF) è configurato come reato di pericolo: è sufficiente la condotta artificiosa idonea a causare una sensibile alterazione del prezzo, non l'effettivo verificarsi dell'alterazione.
- In sede di cassazione le impugnazioni sono ammesse solo per vizio di diritto nelle materie regolate dal d.lgs. 203/2023; vizi della motivazione non possono essere sempre convertiti in violazioni di legge salvo casi di totale assenza di motivazione verificabile.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE non è opportuna quando l'applicazione del diritto dell'Unione è sufficientemente chiara e la normativa europea (Regolamento 2018/1805) stabilisce limiti netti ai motivi di rifiuto del riconoscimento.
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