Circolare numero 199 del 13-11-2001
Nella composizione delle Commissioni miste è stato inserito, per la componente medica, un rappresentante designato dal locale Ordine dei medici. Le incompatibilità territoriali con l'incarico di medico di controllo, previste per alcune attività che i medici svolgono presso le ASL, sono limitate all'ambito territoriale in cui le due attività risultano coincidenti. La disponibilità (in una o tutte e due le " fasce") ad eseguire le visite di controllo deve essere garantita dal medico per tutti i giorni della settimana. Non si può ritenere rientrante nei "giustificati motivi", previsti dall'art.8 del D.M.12.10.2000 ai fini della sospensione dall'incarico, l'esercizio di un'altra attività che l'interessato intende espletare. Sono riconoscibili, senza necessità di documentazione giustificativa, sospensioni per "motivi personali" fino a 30 giorni all’anno, che rientrano nei limiti dei 180 gg. previsti per la sospensione. La rinuncia o non accettazione di un incarico vacante, da parte di un medico, comporta la cancellazione dalla graduatoria. In caso di reintegrazione delle liste, la relativa domanda di iscrizione va presentata alla Sede entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della individuazione della carenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le integrazioni al D.M. 12 ottobre 2000 introdotte dal D.M. 28 maggio 2001 sulla composizione e il funzionamento delle commissioni miste provinciali per i medici di controllo. Fornisce inoltre chiarimenti operativi su affidamento temporaneo dell’incarico ad altri medici, casi di incompatibilità, sospensioni per indisponibilità, rinuncia agli incarichi e termini per la reintegrazione nelle liste speciali. In allegato sono riportati il testo del decreto, il modello di attribuzione dell’incarico temporaneo, la dichiarazione di accettazione e i criteri di svolgimento del servizio.
Nuove regole su commissioni miste, incompatibilità, sospensioni e reintegrazione delle liste dei medici di controllo INPS
Nuova composizione delle commissioni miste e chiarimenti applicativi
La circolare interviene sulle regole di gestione della disciplina dei medici di controllo INPS a seguito del D.M. 28 maggio 2001, che modifica il precedente assetto del D.M. 12 ottobre 2000. Vengono inoltre forniti ulteriori chiarimenti operativi su incompatibilità, sospensioni, rinunce e reintegrazione delle liste speciali, con allegazione di modelli e criteri per l’esecuzione del servizio.
Composizione delle commissioni miste
Il D.M. 28 maggio 2001 integra l’art. 11 del D.M. 12 ottobre 2000 prevedendo che, in ogni sede provinciale INPS, la commissione mista sia composta:
- per l’amministrazione, dal Direttore della Sede o da un suo delegato, con funzioni di presidente, e dal dirigente medico-legale responsabile del collegio medico-legale;
- per la componente medica, da un rappresentante designato dal locale Ordine dei medici e da un rappresentante designato dai medici di controllo iscritti nelle liste speciali della provincia.
È inoltre stabilito che, in caso di parità di voto, prevale il voto del presidente. La modifica risponde all’esigenza di evitare stalli decisionali in un organo composto in modo paritario tra rappresentanti INPS e medici.
La circolare precisa che il rappresentante dei medici di controllo continua a essere quello degli iscritti nelle "liste speciali" della provincia, cioè dei medici cui l’incarico sia stato effettivamente affidato. La facoltà di designazione è quindi riservata ai soli medici già incaricati; il decreto non specifica alcuna particolare categoria professionale cui il rappresentante debba appartenere.
Affidamento temporaneo ad altri medici
Per garantire la continuità del servizio nelle more della reintegrazione delle liste, viene confermata la possibilità di affidare l’incarico a medici pubblici o privati mediante attribuzione continuativa temporanea, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. b), del D.M. 12 ottobre 2000. La durata massima di tale incarico è di quattro mesi.
A tal fine, la circolare allega:
- la lettera di attribuzione dell’incarico;
- la dichiarazione di accettazione e responsabilità;
- i criteri per lo svolgimento del servizio.
La documentazione è predisposta per essere adattata alla concreta situazione della Sede.
Incompatibilità con l’incarico di medico di controllo
La circolare chiarisce che alcune attività svolte presso ASL possono essere compatibili con l’incarico di medico di controllo solo entro precisi limiti territoriali. In particolare, la guardia medica è compatibile se svolta presso presidi ASL non coincidenti con l’ambito territoriale della Sede INPS. Lo stesso criterio vale per altre attività ASL, come quella di medico di medicina generale, per le quali la normativa prevede analoghe limitazioni territoriali.
Il principio richiamato è che l’incompatibilità esiste solo quando le due attività coincidono nell’ambito territoriale. Per questo le ASL devono indicare con precisione, anche tramite dichiarazione del medico interessato, l’ambito in cui è possibile esercitare l’attività ASL:
- più comuni;
- un solo comune;
- ambito subcomunale.
Per medicina generale e pediatria, occorre individuare l’area nella quale possono essere acquisiti, anche solo teoricamente, assistiti. In tale area il medico non può svolgere attività di controllo sanitario. Se l’ambito di possibile scelta degli assistiti coincide con tutti i comuni della lista speciale, l’incompatibilità è, di fatto, totale.
Se l’incompatibilità è solo parziale e il medico può operare solo in una parte del territorio, il numero delle visite può essere ridotto in modo proporzionato. In ogni caso il medico deve garantire la disponibilità a effettuare le visite in almeno una delle fasce di reperibilità, per tutti i giorni della settimana, senza interruzioni, salvo le sospensioni previste dall’art. 8 del decreto.
Sospensione dall’incarico per indisponibilità
Richiamando l’art. 8 del decreto, la circolare precisa che la sospensione per "giustificati e documentati motivi" deve essere interpretata restrittivamente. Non possono essere considerati tali i casi in cui il medico svolga altre attività per propria convenienza, ad esempio sostituzioni di medici di base o pediatri.
Sono ammissibili soltanto motivi di oggettiva rilevanza, compatibili con l’esigenza primaria dell’Istituto di disporre di un servizio continuativo ed efficiente.
La circolare precisa inoltre che, nell’ambito delle sospensioni per indisponibilità:
- fino a 30 giorni all’anno, rapportati al periodo di effettiva disponibilità nell’attività libero-professionale nelle liste speciali, non è necessario presentare documentazione giustificativa;
- resta comunque obbligatoria la comunicazione con congruo anticipo del periodo di indisponibilità, per evitare interruzioni o inefficienze del servizio.
Rinuncia agli incarichi e cancellazione dalle graduatorie
La circolare disciplina gli effetti della rinuncia a un incarico da parte dei medici inseriti in graduatoria. Se il medico rinuncia a un incarico resosi vacante nella propria unità provinciale, è prevista la cancellazione dalla graduatoria, poiché tale graduatoria esiste proprio ai fini dell’eventuale reintegrazione nelle liste speciali e, venuto meno tale scopo, viene meno anche la permanenza in graduatoria.
Diversamente, se la rinuncia riguarda un incarico vacante presso una Sede limitrofa, il medico può conservare l’iscrizione nella graduatoria originaria della lista di appartenenza.
La rinuncia a un incarico già in corso comporta, in linea generale, la cancellazione dalla graduatoria o dalla lista, poiché equivale a un inadempimento degli obblighi convenzionali, salvo che la rinuncia dipenda da giustificati e documentati motivi ai sensi dell’art. 8 del decreto.
Reintegrazione nelle liste e termine per la domanda di iscrizione
In origine, in occasione della reintegrazione delle liste, la domanda di iscrizione doveva essere presentata entro l’ultimo giorno del terzo mese, o in alcuni casi del quarto mese, successivo all’individuazione della carenza, in modo da consentire al medico di completare l’iscrizione all’albo professionale provinciale.
La circolare ricorda però che la disposizione è stata modificata: il medico può presentare domanda di iscrizione nelle liste anche se non è ancora iscritto all’albo, essendo prevista, in tale ipotesi, la sospensione dall’incarico fino a un massimo di 90 giorni per consentire la regolarizzazione.
Di conseguenza, non vi è più ragione di mantenere termini lunghi per la presentazione della domanda. Per evitare un eccessivo allungamento dei tempi di reintegrazione delle liste carenti, si dispone che:
- la domanda di iscrizione debba scadere l’ultimo giorno del mese successivo a quello della individuazione della carenza;
- se la carenza è individuata nell’ultima decade del mese, d’intesa con la Commissione, il termine può essere fissato alla fine del secondo mese.
Regole di funzionamento del servizio e rapporto con il medico incaricato
Gli allegati alla circolare definiscono in modo dettagliato il regime degli incarichi temporanei. In particolare, viene ribadito che il conferimento dell’incarico non determina un rapporto di lavoro dipendente, ma una collaborazione fiduciaria libero-professionale, autonoma e priva di vincoli gerarchici.
La dichiarazione di accettazione dell’incarico richiede al medico di impegnarsi a:
- garantire la disponibilità in entrambe le fasce di reperibilità oppure in una sola, secondo le esigenze dell’Istituto;
- non trovarsi in situazioni di incompatibilità;
- non svolgere perizie o consulenze medico-legali per privati con attinenza alle materie di competenza INPS o di altri enti previdenziali;
- eseguire le visite secondo le modalità operative INPS;
- comunicare tempestivamente ogni variazione dell’attività professionale che possa creare incompatibilità.
Il medico prende inoltre atto che:
- il compenso è quello previsto dalle norme vigenti;
- è vietato effettuare visite di controllo nei confronti del coniuge, di parenti o affini entro il quarto grado;
- le inosservanze degli obblighi convenzionali comportano l’immediata cessazione dall’incarico;
- l’Istituto è esonerato da responsabilità civile per eventi connessi all’espletamento degli incarichi.
Assegnazione delle visite, carico di lavoro e fasce di reperibilità
I criteri per lo svolgimento del servizio stabiliscono che l’Istituto assegni quotidianamente le visite di controllo da eseguire nelle fasce di reperibilità, indicate come comprese tra le 10 e le 12 e tra le 17 e le 19 di tutti i giorni, festivi inclusi.
Il sanitario deve presentarsi a ritirare il referto medico-legale preintestato presso gli uffici INPS o secondo le modalità alternative eventualmente indicate dall’Istituto, ed eseguire le visite assegnate nella stessa giornata.
Quanto al carico di lavoro:
- ogni medico può ricevere fino a tre visite per ciascuna fascia oraria;
- in caso di disponibilità limitata a una sola fascia, il massimo è di due visite per fascia;
- il carico settimanale ordinario non supera 21 visite;
- nel caso di disponibilità ridotta, il limite è 12 visite settimanali;
- l’Istituto non è tenuto ad assegnare un numero minimo di visite se il carico giornaliero non lo consente.
Esecuzione materiale della visita e adempimenti preliminari
Il medico non può rifiutare le visite per la sola difficoltà di ubicazione dei controlli. Le visite devono essere eseguite personalmente e non possono essere delegate ad altri sanitari, neppure se iscritti nelle liste. La mancata esecuzione senza idonea motivazione costituisce inadempienza contrattuale; gli impedimenti occasionali devono essere comunicati tempestivamente, mentre non sono ammessi impedimenti ricorrenti nel corso della settimana o del mese.
Prima di effettuare la visita, il medico deve:
- far conoscere al lavoratore la propria qualifica e funzione mostrando la tessera dell’Ordine e la documentazione INPS;
- accertare l’identità del lavoratore;
- utilizzare la normale diligenza nella ricerca dell’indirizzo fornito dall’Istituto, anche tramite cassetta postale, elenco telefonico, telefonata o polizia municipale;
- annotare sul referto gli elementi della ricerca svolta in caso di mancato reperimento dell’indirizzo.
Se il lavoratore è assente, l’assenza si considera accertata solo dopo ripetuti tentativi di suonare senza risposta. In tal caso il medico deve annotare l’esito sul referto e lasciare l’invito a presentarsi il giorno successivo non festivo presso il gabinetto diagnostico della Sede INPS o altra struttura pubblica indicata dall’Istituto. Se l’avviso viene consegnato a persona estranea, deve essere inserito in busta chiusa fornita dall’Istituto.
Il referto va compilato in quattro esemplari: una copia al lavoratore, tre alla Sede INPS entro il giorno successivo. Entro le ore 9 del giorno seguente devono essere comunicati i nominativi dei lavoratori assenti; in caso di dissenso sulla riduzione della prognosi, entro la stessa ora deve essere trasmesso il relativo referto.
Valutazione medico-legale e prognosi
Nel merito della visita, il medico di controllo deve operare secondo scienza e coscienza e attenersi alle disposizioni operative dell’INPS. L’esame deve concentrarsi sull’obiettività distrettuale, cioè sull’apparato o organo interessato dalla patologia denunciata, e sugli eventuali accertamenti strumentali, da riportare nel referto.
Il medico deve formulare le conclusioni diagnostiche e prognostiche, rispondere ai quesiti medico-legali presenti nel referto e indicare il numero nosologico relativo all’infermità riscontrata. Non deve rendere palesi al lavoratore le proprie valutazioni su diagnosi e terapia del curante, nel rispetto delle regole deontologiche.
Sulla prognosi medico-legale, la circolare precisa che il medico può:
- confermare la prognosi del curante;
- disporre la ripresa del lavoro, anche dal giorno stesso della visita.
Se il lavoratore non accetta la riduzione della prognosi, il dissenso deve essere eccepito immediatamente e il lavoratore va invitato a una visita di controllo il primo giorno utile presso il gabinetto diagnostico della Sede INPS competente, dove il giudizio definitivo spetta al responsabile sanitario della Sede. Se la visita è effettuata a ridosso della scadenza della prognosi e emergono elementi patologici che richiedono ulteriore riposo e cure, l’eventuale prolungamento della prognosi deve essere rimesso al medico curante.
Allegati e documentazione operativa
La circolare include come allegati:
- il testo del D.M. 28 maggio 2001 pubblicato in G.U. n. 203 del 1 settembre 2001;
- il modello di attribuzione di incarico temporaneo;
- la dichiarazione di accettazione dell’incarico e responsabilità;
- i criteri per lo svolgimento del servizio dei medici di controllo incaricati temporaneamente.
Tale documentazione costituisce la base operativa per le Sedi INPS nella gestione delle chiamate temporanee, delle verifiche di incompatibilità, dell’organizzazione delle visite e della disciplina degli obblighi del medico incaricato.
Punti principali
Nuova composizione delle commissioni miste
Il D.M. 28 maggio 2001 modifica l’art. 11 del D.M. 12 ottobre 2000 prevedendo, nella componente medica, oltre al rappresentante dei medici di controllo, anche un rappresentante designato dal locale Ordine dei medici. Il Direttore della Sede INPS, o un suo delegato, assume la presidenza della commissione e, in caso di parità di voto, prevale il voto del presidente. La rappresentanza dei medici di controllo resta riservata ai medici iscritti nelle liste speciali della provincia, cioè ai soli sanitari ai quali l’incarico sia stato effettivamente affidato.
Affidamento temporaneo dell’incarico ad altri medici
Per assicurare il servizio nelle more della reintegrazione delle liste, è possibile affidare l’incarico a medici pubblici o privati con attribuzione continuativa per un periodo massimo di quattro mesi. La circolare allega il modello di lettera di incarico e la documentazione connessa, comprensiva della dichiarazione di accettazione e dei criteri di svolgimento del servizio, da adattare alla fattispecie concreta.
Chiarimenti sulle incompatibilità
Viene precisato che attività come la guardia medica o altre funzioni svolte presso ASL possono essere compatibili solo se esercitate in presidi o ambiti territoriali non coincidenti con quello della Sede INPS interessata. L’incompatibilità opera quindi solo nell’area in cui le due attività coincidono territorialmente; le ASL devono indicare con precisione, anche tramite dichiarazione del medico, l’ambito di esercizio consentito. Per medicina generale e pediatria occorre individuare l’ambito in cui possano essere acquisiti assistiti; se tale ambito coincide con tutto il territorio della lista speciale, l’incompatibilità è sostanzialmente totale. In presenza di incompatibilità solo parziale, il numero delle visite può essere ridotto, purché il medico garantisca la disponibilità in almeno una fascia di reperibilità per tutti i giorni della settimana.
Sospensione dall’incarico e indisponibilità
La sospensione per giustificati e documentati motivi ex art. 8 del decreto non può essere richiesta per svolgere altre attività professionali intraprese per convenienza personale, come sostituzioni di medici di base o pediatri. Sono ammissibili solo motivi di oggettiva rilevanza, compatibili con l’esigenza di continuità del servizio. Inoltre, nei limiti di 30 giorni all’anno, rapportati al periodo di effettiva disponibilità nell’attività libero-professionale nelle liste speciali, non è necessario produrre documentazione giustificativa, fermo restando l’obbligo di preavviso congruo del periodo di indisponibilità.
Rinuncia ad un incarico e effetti sulla graduatoria
La rinuncia da parte del medico inserito in graduatoria a un incarico resosi vacante comporta la cancellazione dalla graduatoria se l’incarico è attribuito presso l’unità provinciale di appartenenza, perché viene meno la finalità della graduatoria stessa, che è l’eventuale reintegrazione nelle liste speciali. Se la rinuncia riguarda un incarico vacante in una Sede limitrofa, il medico può invece permanere nella graduatoria originaria. La rinuncia a un incarico in corso comporta di regola la cancellazione dalla graduatoria o dalla lista, salvo giustificati e documentati motivi.
Reintegrazione delle liste e termini per la domanda
In sede di reintegrazione delle liste, la domanda di iscrizione doveva originariamente essere presentata entro l’ultimo giorno del terzo o, in alcuni casi, del quarto mese successivo alla individuazione della carenza, per consentire l’iscrizione all’albo professionale. Poiché la normativa è stata modificata consentendo la domanda anche prima dell’iscrizione all’albo, con sospensione fino a 90 giorni per regolarizzare la posizione, la circolare riduce i termini: la domanda deve scadere l’ultimo giorno del mese successivo alla individuazione della carenza. Se la carenza è rilevata nell’ultima decade del mese, d’intesa con la Commissione il termine può essere fissato alla fine del secondo mese.
Criteri operativi per gli incarichi temporanei
Gli allegati disciplinano in modo puntuale il rapporto con il medico incaricato: non si instaura un rapporto di lavoro dipendente ma una collaborazione fiduciaria libero-professionale. Il medico deve garantire almeno una fascia di reperibilità, con un massimo di 12 visite settimanali in caso di disponibilità limitata a una sola fascia e, ordinariamente, fino a 21 visite settimanali, con un massimo di tre per fascia. Le visite sono assegnate quotidianamente e devono essere eseguite personalmente, senza delega ad altri sanitari.
Adempimenti del medico e modalità di visita
Il medico deve identificarsi, accertare l’identità del lavoratore, reperire l’indirizzo con la normale diligenza, redigere il referto in quattro copie e trasmetterne tre alla Sede INPS entro il giorno successivo, consegnandone una al lavoratore. In caso di assenza del lavoratore deve lasciare l’invito a presentarsi il giorno successivo presso il gabinetto diagnostico della Sede o altra struttura pubblica indicata dall’INPS. Deve inoltre attenersi alle istruzioni operative, formulare conclusioni diagnostiche e prognostiche, rispondere ai quesiti medico-legali e indicare il numero nosologico dell’infermità.
Prognosi e giudizio definitivo
Il medico di controllo può confermare la prognosi del curante oppure disporre la ripresa del lavoro anche dal giorno della visita. Se il lavoratore non accetta la riduzione della prognosi, il dissenso deve essere eccepito immediatamente; il lavoratore va invitato a visita il primo giorno utile presso il gabinetto diagnostico della Sede INPS competente, dove il giudizio definitivo spetta al responsabile sanitario della Sede. Se dalla visita emergono elementi patologici tali da richiedere ulteriore riposo e cure, il prolungamento della prognosi deve essere rimesso al medico curante.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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