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Circolare

Circolare numero 202 del 14-11-2001

Retribuzioni utilizzabili per la liquidazione delle indennità di malattia, di maternità e tbc a favore dei compartecipanti familiari e piccoli coloni relative ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell'anno 2001.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, con decreto direttoriale 3 luglio 2001, sono state determinate per ciascuna provincia le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli a tempo determinato, valide per l'anno 2001 ai fini previdenziali. Precisa inoltre che, ai fini delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi nei primi 180 giorni di assistenza, tali retribuzioni si applicano soltanto ai compartecipanti familiari e piccoli coloni, per i quali restano vigenti i salari medi convenzionali provinciali. Gli importi devono essere usati per tutte le liquidazioni riferite all'anno considerato e le prestazioni eventualmente calcolate sui valori 2000 devono essere riliquidate sui nuovi importi.

Retribuzioni medie giornaliere 2001 per operai agricoli a tempo determinato

Retribuzioni medie giornaliere 2001 per operai agricoli a tempo determinato

La circolare rende note le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli a tempo determinato determinate con decreto direttoriale 3 luglio 2001, richiamato dal comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato in G.U. n. 160 del 12 luglio 2001. I valori, riportati in allegato per ciascuna provincia, sono validi per l'anno 2001 ai fini previdenziali.

Ambito di applicazione

Le retribuzioni indicate si riferiscono agli operai agricoli a tempo determinato e costituiscono la base di riferimento per l'anno 2001 ai fini previdenziali. La circolare precisa che gli importi sono provincializzati e devono essere considerati in relazione alla liquidazione delle prestazioni economiche spettanti ai soggetti interessati.

Prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi

Per quanto riguarda le prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi, la circolare richiama quanto già chiarito dalla circ. n. 56 del 2 marzo 2000, paragrafo 2. Le retribuzioni medie giornaliere del decreto sono utilizzabili soltanto nei confronti dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni.

Per tali categorie continua a trovare applicazione il sistema dei salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia ai sensi dell'art. 28 del DPR n. 488/68. Pertanto, il richiamo alle nuove retribuzioni non sostituisce il regime convenzionale applicabile a questi soggetti, ma si inserisce nel quadro delle regole già vigenti.

Liquidazioni e riliquidazioni

La circolare specifica che gli importi determinati per il 2001 devono essere utilizzati per tutte le liquidazioni delle indennità a favore dei lavoratori suddetti, quando occorra fare riferimento alle retribuzioni convenzionali dell'anno considerato. Viene inoltre precisato che eventuali prestazioni già liquidate temporaneamente sulla base dei salari convenzionali fissati per il 2000 devono essere riliquidate sulla base dei nuovi importi del 2001.

Allegato provinciale delle retribuzioni

L'allegato contiene la tabella completa delle retribuzioni medie giornaliere, espresse in lire, per tutte le province italiane. Il prospetto riporta i valori per ciascuna provincia, da Agrigento a Viterbo e Veb. C. Ossola, consentendo l'applicazione puntuale del dato provinciale ai fini previdenziali e di prestazione.

Punti principali

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere 2001

Il decreto direttoriale del 3 luglio 2001, richiamato dal comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato in G.U. n. 160 del 12 luglio 2001, ha fissato le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli a tempo determinato per ciascuna provincia, valide per l'anno 2001 ai fini previdenziali.

Utilizzo ai fini delle prestazioni economiche

Per malattia, maternità e tubercolosi, limitatamente ai primi 180 giorni di assistenza, le retribuzioni medie giornaliere indicate sono utilizzabili soltanto nei confronti dei compartecipanti familiari e piccoli coloni. Per tali soggetti continuano infatti ad applicarsi i salari medi convenzionali determinati annualmente per provincia ai sensi dell'art. 28 del DPR n. 488/68.

Criteri di liquidazione e riliquidazione

Gli importi dell'anno 2001 devono essere assunti come riferimento per tutte le liquidazioni delle indennità spettanti ai lavoratori interessati, in base alle retribuzioni convenzionali dell'anno considerato. Le prestazioni eventualmente liquidate in via temporanea sulla base dei salari convenzionali del 2000 devono essere riliquidate applicando i nuovi importi.

Allegato provinciale

La circolare contiene in allegato la tabella delle retribuzioni medie giornaliere, espresse in lire, per tutte le province italiane, da Agrigento a Vibo Valentia, inclusa Veb. C.Ossola, con valori differenziati per ciascun territorio.

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