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Circolare

Circolare numero 197 del 8-11-2001

Perequazione automatica della 14^ mensilità da considerare come mensilità a sé stante.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare rivede il criterio applicativo adottato dal 1° gennaio 1999 per la perequazione della 14ª mensilità del trattamento integrativo di pensione del personale del Consorzio Autonomo del Porto di Genova. In base a nuovi approfondimenti, anche alla luce dell’articolo 34 della legge n. 448/1998, viene stabilito che la 14ª mensilità debba essere perequata come mensilità autonoma, e non con il precedente metodo di calcolo. L’adeguamento operativo decorrerà dopo il rinnovo degli ordinativi di pagamento per il 2002; i conguagli relativi ai periodi pregressi saranno liquidati automaticamente agli aventi diritto.

Perequazione della 14ª mensilità del trattamento integrativo di pensione del personale del Consorzio Autonomo del Porto di Genova

Perequazione della 14ª mensilità del trattamento integrativo di pensione del personale del Consorzio Autonomo del Porto di Genova

La circolare interviene sulle modalità di perequazione della 14ª mensilità prevista per il trattamento integrativo di pensione del personale del Consorzio Autonomo del Porto di Genova. L’amministrazione rivede il criterio applicativo precedentemente adottato, precisando che la 14ª mensilità deve essere trattata come mensilità autonoma ai fini della rivalutazione.

Quadro precedente e motivo del riesame

Dal 1° gennaio 1999, in base al messaggio n. 25242 del 29 marzo 1999, la perequazione della 14ª mensilità era stata gestita applicando un criterio per cui, una volta determinato l’aumento mensile dovuto per perequazione automatica, si considerava l’ammontare annuo corrispondente su 14 mensilità e lo si divideva per 13.

Alcuni interessati hanno chiesto il riesame di tale impostazione, evidenziando che, se si considera l’importo annuale spettante al pensionato anziché quello mensile, in talune situazioni l’aumento complessivo risulta inferiore rispetto a quello calcolato sulle singole mensilità.

Fondamento della nuova interpretazione

A seguito di ulteriori approfondimenti condotti sulla base dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e tenuta presente la specificità della fattispecie, viene ritenuto opportuno modificare il criterio finora seguito. La 14ª mensilità dovrà quindi essere perequata come se costituisse una mensilità separata, con un trattamento autonomo rispetto alle altre mensilità.

Decorrenza dell’aggiornamento e gestione operativa

L’adeguamento delle procedure di gestione delle pensioni avverrà dopo il rinnovo degli ordinativi di pagamento per l’anno 2002. Fino a tale momento continueranno a valere gli effetti operativi necessari alla transizione verso il nuovo criterio.

Conguagli arretrati

Le somme che risultassero spettanti a titolo di conguaglio per il periodo pregresso saranno corrisposte d’ufficio agli aventi diritto. Non è quindi richiesto un adempimento da parte dei pensionati interessati.

Punti principali

Oggetto della revisione

La circolare riguarda il trattamento integrativo di pensione del personale del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, che prevede l’erogazione in 14 mensilità, e specificamente le modalità di perequazione della 14ª mensilità.

Criterio applicativo precedentemente adottato

Dal 1° gennaio 1999, in attuazione del messaggio n. 25242 del 29 marzo 1999, la perequazione della 14ª mensilità veniva calcolata prendendo l’aumento mensile dovuto per perequazione automatica e riferendolo all’importo annuo su 14 mensilità, diviso per 13.

Riesame del criterio e nuova impostazione

A seguito della richiesta degli interessati e di approfondimenti basati sull’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, viene riconsiderato il criterio finora seguito. La 14ª mensilità deve essere perequata come mensilità a sé stante, superando il precedente metodo che poteva determinare, in alcune situazioni, un aumento complessivamente inferiore.

Decorrenza operativa e aggiornamento delle procedure

Le procedure di gestione delle pensioni saranno aggiornate secondo il nuovo criterio dopo il rinnovo degli ordinativi di pagamento per l’anno 2002.

Conguagli per il pregresso

Le somme eventualmente spettanti a titolo di conguaglio per il periodo precedente saranno corrisposte d’ufficio agli aventi diritto, senza necessità di iniziativa da parte degli interessati.

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