Circolare numero 197 del 8-11-2001
Perequazione automatica della 14^ mensilità da considerare come mensilità a sé stante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare rivede il criterio applicativo adottato dal 1° gennaio 1999 per la perequazione della 14ª mensilità del trattamento integrativo di pensione del personale del Consorzio Autonomo del Porto di Genova. In base a nuovi approfondimenti, anche alla luce dell’articolo 34 della legge n. 448/1998, viene stabilito che la 14ª mensilità debba essere perequata come mensilità autonoma, e non con il precedente metodo di calcolo. L’adeguamento operativo decorrerà dopo il rinnovo degli ordinativi di pagamento per il 2002; i conguagli relativi ai periodi pregressi saranno liquidati automaticamente agli aventi diritto.
Perequazione della 14ª mensilità del trattamento integrativo di pensione del personale del Consorzio Autonomo del Porto di Genova
Perequazione della 14ª mensilità del trattamento integrativo di pensione del personale del Consorzio Autonomo del Porto di Genova
La circolare interviene sulle modalità di perequazione della 14ª mensilità prevista per il trattamento integrativo di pensione del personale del Consorzio Autonomo del Porto di Genova. L’amministrazione rivede il criterio applicativo precedentemente adottato, precisando che la 14ª mensilità deve essere trattata come mensilità autonoma ai fini della rivalutazione.
Quadro precedente e motivo del riesame
Dal 1° gennaio 1999, in base al messaggio n. 25242 del 29 marzo 1999, la perequazione della 14ª mensilità era stata gestita applicando un criterio per cui, una volta determinato l’aumento mensile dovuto per perequazione automatica, si considerava l’ammontare annuo corrispondente su 14 mensilità e lo si divideva per 13.
Alcuni interessati hanno chiesto il riesame di tale impostazione, evidenziando che, se si considera l’importo annuale spettante al pensionato anziché quello mensile, in talune situazioni l’aumento complessivo risulta inferiore rispetto a quello calcolato sulle singole mensilità.
Fondamento della nuova interpretazione
A seguito di ulteriori approfondimenti condotti sulla base dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e tenuta presente la specificità della fattispecie, viene ritenuto opportuno modificare il criterio finora seguito. La 14ª mensilità dovrà quindi essere perequata come se costituisse una mensilità separata, con un trattamento autonomo rispetto alle altre mensilità.
Decorrenza dell’aggiornamento e gestione operativa
L’adeguamento delle procedure di gestione delle pensioni avverrà dopo il rinnovo degli ordinativi di pagamento per l’anno 2002. Fino a tale momento continueranno a valere gli effetti operativi necessari alla transizione verso il nuovo criterio.
Conguagli arretrati
Le somme che risultassero spettanti a titolo di conguaglio per il periodo pregresso saranno corrisposte d’ufficio agli aventi diritto. Non è quindi richiesto un adempimento da parte dei pensionati interessati.
Punti principali
Oggetto della revisione
La circolare riguarda il trattamento integrativo di pensione del personale del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, che prevede l’erogazione in 14 mensilità, e specificamente le modalità di perequazione della 14ª mensilità.
Criterio applicativo precedentemente adottato
Dal 1° gennaio 1999, in attuazione del messaggio n. 25242 del 29 marzo 1999, la perequazione della 14ª mensilità veniva calcolata prendendo l’aumento mensile dovuto per perequazione automatica e riferendolo all’importo annuo su 14 mensilità, diviso per 13.
Riesame del criterio e nuova impostazione
A seguito della richiesta degli interessati e di approfondimenti basati sull’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, viene riconsiderato il criterio finora seguito. La 14ª mensilità deve essere perequata come mensilità a sé stante, superando il precedente metodo che poteva determinare, in alcune situazioni, un aumento complessivamente inferiore.
Decorrenza operativa e aggiornamento delle procedure
Le procedure di gestione delle pensioni saranno aggiornate secondo il nuovo criterio dopo il rinnovo degli ordinativi di pagamento per l’anno 2002.
Conguagli per il pregresso
Le somme eventualmente spettanti a titolo di conguaglio per il periodo precedente saranno corrisposte d’ufficio agli aventi diritto, senza necessità di iniziativa da parte degli interessati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 8 nov 2001Circolare numero 196 del 8-11-2001
- Circolare · 7 nov 2001Circolare numero 195 del 7-11-2001
- Circolare · 6 nov 2001Circolare numero 194 del 6-11-2001
- Circolare · 13 nov 2001Circolare numero 200 del 13-11-2001
- Circolare · 13 nov 2001Circolare numero 199 del 13-11-2001
- Circolare · 13 nov 2001Circolare numero 198 del 13-11-2001
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →