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Circolare

Circolare numero 201 del 14-11-2001

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la proroga, disposta dal decreto interministeriale 6 giugno 2001, del finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e per le imprese di vigilanza. Vengono richiamati i soggetti interessati, la continuità dell’obbligo contributivo dal periodo di paga di febbraio 2001, le modalità di regolarizzazione dei periodi pregressi e le aliquote contributive in vigore dal 1° febbraio 2001. Sono inoltre indicati i limiti di spesa, i criteri di priorità per la concessione dei trattamenti e l’esonero CUAF dello 0,80% previsto dalla legge n. 388/2000.

Proroga al 31 dicembre 2001 dei contributi per CIGS e mobilità per agenzie di viaggio/turismo e imprese di vigilanza

Proroga del finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per agenzie di viaggio/turismo e imprese di vigilanza

La circolare INPS n. 201 del 14 novembre 2001 disciplina la proroga del finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per due categorie di imprese: le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e le imprese di vigilanza. Il documento richiama il decreto interministeriale 6 giugno 2001 e fornisce indicazioni operative sugli obblighi contributivi, sulla regolarizzazione dei periodi pregressi e sulle aliquote applicabili dal 1° febbraio 2001.

Presupposti normativi e ambito di applicazione

Il provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2001 dà attuazione all’art. 2, comma 1, lettere a) e b), del D.L. n. 158/2001, convertito dalla legge n. 248/2001. La circolare evidenzia che il decreto proroga fino al 31 dicembre 2001 l’accesso alla CIGS e alla mobilità per i lavoratori dipendenti delle imprese operanti nei settori interessati.

La proroga si inserisce nel solco di precedenti interventi, richiamando l’art. 1, comma 6, lettera g), del D.L. 24 novembre 2000, n. 346, che aveva esteso i trattamenti fino al periodo di paga in corso a gennaio 2001, e l’art. 78, comma 33, della legge n. 388/2000, che ha fatto salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti a seguito del decreto poi decaduto.

Soggetti interessati e obblighi contributivi

La circolare specifica che la proroga e i relativi obblighi contributivi riguardano:

  • le agenzie di viaggio e turismo con più di 50 addetti;
  • gli operatori turistici;
  • le imprese di vigilanza.

Per tali aziende l’obbligo contributivo dello 0,90% per la CIGS, previsto dall’art. 9 della legge n. 407/1990, e quello dello 0,30% per la mobilità, previsto dall’art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991, prosegue dal periodo di paga di febbraio 2001, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente disciplina.

Per le imprese di vigilanza viene inoltre richiamato quanto già chiarito con la circolare n. 195 dell’11 aprile 1993: ai fini dell’applicazione della legge n. 223/1991, i contributi sono dovuti dalle imprese con forza occupazionale superiore a quindici dipendenti nel semestre precedente, includendo apprendisti e lavoratori con contratto di formazione e lavoro.

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Per i periodi già trascorsi, la circolare rinvia alla deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. Le aziende interessate possono regolarizzare i versamenti entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare.

Le modalità operative sono le seguenti:

  • per la contribuzione CIGS, utilizzo di un rigo in bianco dei quadri B-C del modello DM10/2 con dicitura "Vers. Cigs 2001" e codice "M210";
  • per la contribuzione di mobilità, utilizzo di un rigo in bianco dei quadri B-C del modello DM10/2 con dicitura "Vers. Mob. 2001" e codice "M211";
  • nessuna indicazione nelle colonne "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni";
  • maggiorazione delle somme dovute con interessi al tasso legale del 3,5%, calcolati dal 16 marzo 2001 fino alla data del versamento;
  • esposizione degli oneri accessori in un rigo in bianco dei quadri B-C del modello DM10/2 con dicitura "oneri accessori" e codice "Q900".

Criteri di concessione e limiti finanziari

L’allegato 1 al decreto stabilisce che la proroga opera nel limite complessivo di 6 miliardi di lire, di cui:

  • 4 miliardi di lire destinati alla mobilità;
  • 2 miliardi di lire destinati alla CIGS.

Per la mobilità, l’INPS deve attenersi all’ordine cronologico della data di licenziamento dei lavoratori interessati. Per la CIGS, invece, assume rilievo l’ordine cronologico di arrivo delle istanze presso la Divisione XI della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, con riferimento alla data di protocollo; se vi sono più istanze riferite alla stessa impresa, conta la data di protocollo della prima istanza.

Aliquote contributive dal 1° febbraio 2001

L’allegato 2 contiene un quadro riepilogativo delle aliquote contributive dovute dal 1° febbraio 2001.

Per le agenzie di viaggio con più di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, la circolare riporta i contributi dovuti per:

  • Fondo pensioni;
  • disoccupazione;
  • fondo di garanzia TFR (legge n. 297/1982);
  • CUAF;
  • CIG straordinaria;
  • mobilità;
  • indennità economica di malattia;
  • indennità economica di maternità.

Sono inoltre distinti i valori per le varie qualifiche, con indicazione dei minimi giornalieri e dei totali complessivi, nonché delle quote a carico del lavoratore.

Esonero CUAF

La circolare ricorda infine che, ai sensi dell’art. 120 della legge n. 388/2000, le aziende considerate nelle tabelle hanno diritto dal 1° febbraio 2001 all’esonero dello 0,80% da applicare sul contributo CUAF. L’esonero va esposto con il codice R600 nel quadro D del modello DM10/2.

Punti principali

Proroga dei trattamenti fino al 31 dicembre 2001

Il decreto 6 giugno 2001 proroga fino al 31 dicembre 2001 l’accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria e all’indennità di mobilità per i lavoratori dipendenti delle aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e delle imprese di vigilanza. La proroga opera in continuità con quanto già previsto dal D.L. n. 346/2000, poi decaduto, i cui effetti sono stati salvati dall’art. 78, comma 33, della legge n. 388/2000.

Obblighi contributivi e soggetti interessati

Per le aziende destinatarie la circolare ribadisce che l’obbligo contributivo dello 0,90% per la CIGS e dello 0,30% per la mobilità decorre dal periodo di paga di febbraio 2001. La proroga riguarda le agenzie di viaggio e turismo con più di 50 addetti e le imprese di vigilanza con forza occupazionale superiore a quindici dipendenti nel semestre precedente, computando anche apprendisti e lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Per la regolarizzazione dei periodi pregressi si applica la deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. Le aziende possono regolarizzare entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data della circolare, utilizzando il modello DM10/2 con i codici M210 per la contribuzione CIGS e M211 per la mobilità, senza indicare dati nelle colonne relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni. Gli importi vanno maggiorati degli interessi legali al 3,5% dal 16 marzo 2001 fino alla data del versamento, esposti con il codice Q900 per gli oneri accessori.

Criteri di priorità e limiti di spesa

L’allegato al decreto stabilisce un limite complessivo di 6 miliardi di lire, di cui 4 miliardi per la mobilità e 2 miliardi per la CIGS. Per l’erogazione della mobilità l’INPS deve seguire l’ordine cronologico della data di licenziamento dei lavoratori interessati. Per la concessione della CIGS si considera l’ordine cronologico di arrivo delle istanze presso la Divisione XI della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale; in caso di più istanze sulla stessa impresa, vale la data di protocollo della prima istanza.

Aliquote contributive dal 1° febbraio 2001

L’allegato 2 riporta le aliquote contributive in vigore dal 1° febbraio 2001 per agenzie di viaggio con più di 50 dipendenti e imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, distinguendo tra operai, impiegati, viaggiatori e piazzisti e dirigenti. Sono indicati i contributi per fondo pensioni, disoccupazione, fondo di garanzia TFR, CUAF, CIG straordinaria, mobilità, malattia e maternità, con i relativi totali e le quote a carico del lavoratore.

Esonero CUAF dello 0,80%

Per effetto dell’art. 120 della legge n. 388/2000, le aziende indicate nelle tabelle hanno diritto dal 1° febbraio 2001 all’esonero dello 0,80% da operare sul contributo CUAF. La circolare richiama il codice R600 da esporre nel quadro D del modello DM10/2.

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