Cassazione Penale, Ordinanza n. 27795/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi tre motivi generici, reiterativi e diretti a ottenere una rivalutazione del merito estranea al giudizio di legittimità, e il quarto motivo del pari generico quanto alla pena e alla continuazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, condannato in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce. I primi tre motivi investivano l'accertamento della responsabilità, la qualificazione giuridica del fatto e la sua connotazione circostanziale, ma la Corte di cassazione li ha ritenuti privi di specificità e meramente ripetitivi, perché non si confrontavano con la motivazione della decisione impugnata e tendevano a sollecitare una nuova valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti. Il quarto motivo riguardava invece il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, e in particolare gli aumenti per la continuazione; anche tale censura è stata giudicata generica, perché non si confrontava con la motivazione di appello e non indicava in modo concreto l'aumento applicato né una sproporzione immediatamente percepibile.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
Richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
art. 133 c.p.
Richiamato come criterio per la commisurazione della pena base e degli aumenti/diminuzioni.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e correlato alla motivazione della sentenza impugnata; è inammissibile la censura meramente assertiva o ripetitiva che non confronti le argomentazioni decisive del giudice di merito.
- Non è consentito in cassazione chiedere una nuova valutazione delle fonti probatorie o una diversa ricostruzione dei fatti se non si indicano specifici e decisivi travisamenti della prova.
- La censura sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla responsabilità non può risolversi in un dissenso valutativo rispetto al giudice di merito quando la sentenza impugnata abbia dato conto in modo logico e completo delle ragioni della decisione.
- La determinazione della pena, compresi gli aumenti per circostanze e per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per manifesta illogicità o arbitrarietà della motivazione.
- Nel censurare il trattamento sanzionatorio è necessario indicare concretamente quale sia la sproporzione lamentata e confrontarsi con la motivazione del giudice di appello; la doglianza generica è inammissibile.
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