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Circolare

Circolare INAIL n. 16 del 25 febbraio 1999

Retribuzioni da prendere a base per lerogazione dellindennità di temporanea in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1998.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, dal 1° gennaio 1998, per gli operai agricoli a tempo determinato l’indennità di temporanea va calcolata sui salari medi convenzionali rilevati nel 1995 e fissati dal D.M. 1° luglio 1996, salvo che nella singola provincia la contrattazione collettiva preveda retribuzioni superiori per quella qualifica. Viene inoltre precisato il regime delle aziende agricole aderenti ad accordi provinciali di riallineamento retributivo nel Mezzogiorno, per le quali continua a valere la retribuzione convenzionale fino al superamento del salario convenzionale. La circolare disciplina anche le istruzioni operative per l’acquisizione dei dati retributivi, la liquidazione provvisoria e la successiva riliquidazione delle prestazioni già erogate nelle province interessate.

Retribuzioni base per l’indennità di temporanea degli operai agricoli a tempo determinato dal 1° gennaio 1998

Retribuzioni base per l’indennità di temporanea dei lavoratori agricoli a tempo determinato

La circolare INAIL n. 16 del 25 febbraio 1999 disciplina il criterio di calcolo dell’indennità di temporanea per gli operai agricoli a tempo determinato a decorrere dal 1° gennaio 1998. Essa recepisce quanto previsto dall’art. 4 del D.lgs. 16 aprile 1997, n. 146, chiarendo il rapporto tra retribuzione convenzionale e retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva provinciale, nonché le modalità operative per la liquidazione e la successiva riliquidazione delle prestazioni.

Quadro normativo di riferimento

L’art. 4 del D.lgs. n. 146/1997 dispone che, dal 1° gennaio 1998, il salario medio convenzionale rilevato nel 1995 resta fermo ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee fino a quando il suo importo, per le singole qualifiche degli operai agricoli, non venga superato dal trattamento previsto nelle singole province dalla contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Dal momento del superamento trova applicazione l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989, e successive modificazioni.

La circolare precisa che i salari medi convenzionali rilevati nel 1995 e fissati con D.M. 1° luglio 1996, già richiamati con la circolare n. 44/1998, continuano dunque a costituire la base di calcolo dell’indennità di temporanea fino a quando non risultino superati dai salari previsti dalla contrattazione collettiva.

Ambito di applicazione del criterio retributivo

La circolare distingue due ipotesi principali:

  • quando, nella singola provincia, la retribuzione fissata dal contratto collettivo per la qualifica di assunzione del lavoratore supera il salario medio convenzionale del D.M. 1° luglio 1996, l’indennità di temporanea va calcolata sulla retribuzione effettiva;
  • quando tale superamento non si verifica, la retribuzione convenzionale continua a essere la base di liquidazione.

Il confronto deve essere effettuato tenendo conto della provincia e della specifica qualifica dell’operaio agricolo a tempo determinato.

Aziende agricole nelle zone del Mezzogiorno e riallineamento retributivo

La circolare richiama l’art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, che estende alle aziende agricole operanti nel territorio di cui all’art. 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64 la normativa sui contratti di riallineamento retributivo, a condizione che nella provincia sia stato sottoscritto un accordo e che l’azienda vi abbia aderito.

In presenza di un accordo di riallineamento retributivo, il Ministero del Lavoro, con parere reso all’INPS, ha precisato che per la liquidazione delle prestazioni temporanee restano utilizzabili le retribuzioni convenzionali del D.M. 1° luglio 1996. L’indennità di temporanea continua quindi a essere calcolata sulla retribuzione convenzionale fino a quando, per effetto del progressivo riallineamento, il salario effettivo non superi quello convenzionale. La regola opera solo se il rapporto di lavoro a tempo determinato è svolto presso un’azienda aderente all’accordo provinciale di riallineamento.

Modalità operative per l’acquisizione dei dati retributivi

Poiché i dati retributivi necessari al calcolo dell’indennità coincidono con quelli da usare per la contribuzione, la circolare prevede, in attesa dell’interoperabilità telematica tra INPS e INAIL, una procedura transitoria di acquisizione delle informazioni presso il lavoratore infortunato e il datore di lavoro.

Le sedi devono utilizzare le lettere-modulo allegate, denominate modelli A e B:

  • con il modello A si richiede al lavoratore la copia della busta paga, se disponibile, e si chiede di fungere da tramite per la consegna del modello B al datore di lavoro;
  • il modello B, denominato "modello dei dati retributivi", è composto da due sezioni: la prima è compilata dalla sede, la seconda dal datore di lavoro secondo le istruzioni riportate sul retro, per poi essere restituita al lavoratore e trasmessa alla sede.

La circolare ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 238 del T.U., la denuncia dell’infortunio occorso al lavoratore agricolo a tempo determinato compete al medico.

Criteri di calcolo in base alle informazioni fornite dal datore di lavoro

Se il datore di lavoro comunica di aver corrisposto retribuzioni di riallineamento o comunque convenzionali, l’indennità di temporanea deve essere erogata sulla base della retribuzione convenzionale del D.M. 1° luglio 1996.

Se invece viene comunicato l’ammontare della retribuzione effettiva corrisposta, la sede calcola l’indennità sulla retribuzione media giornaliera del periodo lavorato, per un massimo di quindici giorni precedenti l’evento.

Liquidazione provvisoria e aggiornamenti procedurali

Qualora i dati retributivi non siano disponibili in tempo utile, le sedi devono procedere a una liquidazione provvisoria dell’indennità sulla base del salario convenzionale provinciale indicato dal D.M. 1° luglio 1996, con successiva riliquidazione una volta acquisiti i dati definitivi.

La Direzione Centrale Servizi Informativi Automatizzati è incaricata di predisporre modifiche "ad hoc" alle procedure informatizzate, che dovranno includere anche una "Lista di evidenza" delle indennità di temporanea liquidate sulla retribuzione effettiva da trasmettere all’INPS per i controlli sulla coerenza della contribuzione, con cadenza da definire. Fino alla messa a regime di tali modifiche, le sedi devono continuare a raccogliere i dati salariali secondo la procedura transitoria indicata.

Riliquidazione delle indennità già erogate

Nelle province in cui la retribuzione contrattuale abbia superato la retribuzione convenzionale, la circolare impone la riliquidazione delle indennità di temporanea già erogate e calcolate sulla base della retribuzione convenzionale provinciale, in linea con quanto stabilito dalla circolare n. 44/1998.

La riliquidazione riguarda gli infortuni con data evento successiva all’entrata in vigore del contratto collettivo che prevede una retribuzione superiore a quella convenzionale provinciale e, comunque, non antecedente al 1° gennaio 1998. Le sedi devono:

  • verificare se nella provincia si sia verificato il superamento del salario convenzionale e per quali qualifiche;
  • individuare i lavoratori agricoli infortunati appartenenti alle qualifiche interessate;
  • richiedere i dati salariali necessari;
  • procedere al ricalcolo delle indennità non appena disponibili le procedure informatiche aggiornate.

Allegato A: richiesta di documentazione al lavoratore

Nel testo dell’allegato A la sede INAIL chiede al lavoratore, per poter liquidare l’indennità per inabilità temporanea, di trasmettere:

  • copia della busta paga, se in suo possesso;
  • il modello dei dati retributivi compilato e sottoscritto dal datore di lavoro.

L’allegato avverte che, in mancanza delle notizie richieste, l’INAIL effettuerà pagamenti provvisori calcolati sul salario convenzionale provinciale, rinviando il conteggio definitivo al momento in cui sarà possibile determinare l’esatta retribuzione.

Punti principali

Regola generale dal 1° gennaio 1998

L’art. 4 del D.lgs. 16 aprile 1997, n. 146 stabilisce che il salario medio convenzionale rilevato nel 1995 resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando non sia superato dalla retribuzione prevista in provincia dalla contrattazione collettiva per la specifica qualifica. Di conseguenza, i salari medi convenzionali fissati con D.M. 1° luglio 1996 continuano a costituire la base di calcolo dell’indennità di temporanea per i lavoratori agricoli a tempo determinato, salvo superamento da parte del salario contrattuale provinciale.

Ambito di applicazione e criterio di confronto

Se nella singola provincia la retribuzione del contratto collettivo per la qualifica del lavoratore supera il salario medio convenzionale del D.M. 1° luglio 1996, l’indennità di temporanea va calcolata sulla retribuzione effettiva. Se invece non vi è superamento, continua ad applicarsi la retribuzione convenzionale provinciale. Il criterio va quindi verificato per provincia e per qualifica di operaio agricolo a tempo determinato.

Aziende agricole e riallineamento retributivo nelle zone del Mezzogiorno

L’art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ha esteso alle aziende agricole operanti nelle aree di cui all’art. 1 della legge n. 64/1986 la normativa sui contratti di riallineamento retributivo, quando esista un accordo provinciale sottoscritto e l’azienda vi abbia aderito. In tali casi, secondo il parere ministeriale richiamato, per le prestazioni temporanee continuano a valere le retribuzioni convenzionali del D.M. 1° luglio 1996 fino a quando il salario effettivo derivante dal progressivo riallineamento non superi il salario convenzionale. La regola opera solo per rapporti di lavoro svolti presso aziende aderenti all’accordo provinciale di riallineamento.

Istruzioni operative per l’accertamento della retribuzione

Poiché i dati retributivi necessari per il calcolo dell’indennità coincidono con quelli utili alla contribuzione, in attesa dei collegamenti telematici tra INPS e INAIL le sedi devono richiedere transitoriamente le informazioni al lavoratore infortunato e al datore di lavoro. A tal fine si utilizzano le lettere-modulo allegate (A e B): il modello A è inviato al lavoratore per ottenere eventuale copia della busta paga e per consegnare il modello B al datore di lavoro; il modello B viene compilato in parte dalla sede e in parte dal datore di lavoro, che lo restituisce al lavoratore per l’inoltro alla sede. Se il datore comunica retribuzioni convenzionali o di riallineamento, si applica la retribuzione convenzionale 1996; se comunica la retribuzione effettiva, l’indennità si calcola sulla retribuzione media giornaliera del periodo lavorato, con riferimento a un massimo di quindici giorni precedenti l’evento.

Liquidazione provvisoria e riliquidazione

Se i dati retributivi non sono disponibili in tempo utile, la sede liquida provvisoriamente l’indennità sulla base del salario convenzionale provinciale del D.M. 1° luglio 1996, procedendo poi alla riliquidazione quando dispone dei dati definitivi. La Direzione Centrale Servizi Informativi Automatizzati predisporrà modifiche alle procedure informatiche e una "Lista di evidenza" delle indennità liquidate sulla retribuzione effettiva, da trasmettere all’INPS per controlli sulla coerenza contributiva. Fino all’operatività delle modifiche, le sedi devono continuare a raccogliere i dati salariali con la modulistica indicata.

Riliquidazione delle prestazioni già erogate

Nelle province in cui la retribuzione contrattuale abbia superato quella convenzionale, occorre riliquidare le indennità di temporanea già pagate sulla base della retribuzione convenzionale provinciale, in coerenza con le istruzioni della circolare n. 44/1998. La riliquidazione riguarda gli eventi-infortunio successivi all’entrata in vigore del contratto collettivo che determina retribuzioni superiori alla convenzionale e, in ogni caso, non anteriori al 1° gennaio 1998, data di decorrenza dell’art. 4 del D.lgs. n. 146/1997. Le sedi devono verificare per quali qualifiche si sia verificato il superamento, richiedere i dati salariali dei lavoratori interessati e procedere al ricalcolo non appena disponibili le procedure informatiche aggiornate.

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