Circolare INAIL n. 09 del 05 febbraio 1999
Interesse di rateazione e di dilazione articolo 14 della legge 23 dicembre 1998, n 448 provvedimento della Banca dItalia del 23 dicembre 1998.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, in base all’art. 14 della legge n. 448/1998 e al provvedimento della Banca d’Italia del 23 dicembre 1998, dal 1° gennaio 1999 il tasso di interesse per differimento e dilazione delle somme dovute all’INAIL è fissato al 9%, poiché il tasso ufficiale di sconto è pari al 3%. Il nuovo tasso si applica alle istanze presentate dal 1° gennaio 1999 e, per le domande anteriori, anche quando il piano di rateazione sia comunicato dalla Sede dal 1° gennaio 1999 in avanti. La circolare precisa inoltre che la variazione incide anche sul calcolo delle sanzioni civili.
Tasso di interesse per rateazioni e dilazioni dei debiti contributivi dal 1° gennaio 1999
Interesse di rateazione e di dilazione dei debiti contributivi dal 1° gennaio 1999
La circolare definisce la nuova misura del tasso di interesse applicabile alle rateazioni e alle dilazioni dei debiti contributivi, a seguito della sopravvenuta disciplina introdotta dalla legge n. 448/1998 e del provvedimento della Banca d’Italia del 23 dicembre 1998. L’intervento aggiorna il parametro di riferimento per il calcolo degli interessi dovuti dai datori di lavoro e chiarisce il relativo ambito temporale di applicazione.
Base normativa
L’art. 14 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998, dispone che, con effetto dal 1° gennaio 1999, per la determinazione del tasso di interesse di differimento e di dilazione previsto dall’art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, debba essere assunto come base il tasso ufficiale di sconto.
Con provvedimento del 23 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 1998, la Banca d’Italia ha comunicato che il tasso ufficiale di sconto è pari al 3%.
Misura del tasso di interesse
In applicazione del nuovo criterio normativo, la circolare stabilisce che il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento di premi ed accessori è fissato nella misura del 9%.
La decorrenza della nuova misura è fissata al 1° gennaio 1999.
Ambito di applicazione
Il nuovo tasso si applica:
- alle istanze di rateazione e di dilazione presentate dal 1° gennaio 1999 in poi, secondo le consuete modalità;
- alle istanze presentate anteriormente al 1° gennaio 1999, qualora la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione in data 1° gennaio 1999 o successiva, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 51/1982.
Riflessi sulle sanzioni civili
La circolare precisa inoltre che la variazione del tasso di interesse di rateazione deve essere considerata anche ai fini della determinazione delle sanzioni civili richiamate nella circolare n. 14/1998. Pertanto, la decorrenza del nuovo parametro rileva non solo per gli interessi sulle dilazioni, ma anche per i correlati calcoli sanzionatori.
Prospetto dei tassi storici
In allegato è riportato un prospetto riepilogativo delle misure dei tassi di interesse per le rateazioni e dilazioni di debiti contributivi in vigore dal 2 dicembre 1988 fino al nuovo tasso del 9% decorrente dal 1° gennaio 1999. Il prospetto ha finalità riepilogativa e consente di ricostruire l’evoluzione delle misure succedutesi nel tempo.
Punti principali
Base normativa e determinazione del tasso
L’art. 14 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, stabilisce che, dal 1° gennaio 1999, per la determinazione del tasso di interesse di differimento e di dilazione previsto dall’art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, si assume come base il tasso ufficiale di sconto. Con provvedimento del 23 dicembre 1998, la Banca d’Italia ha fissato tale tasso al 3%.
Nuova misura del tasso applicabile
In conseguenza di tale riferimento normativo, il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento di premi ed accessori è fissato nella misura del 9%, con decorrenza 1° gennaio 1999.
Ambito di applicazione temporale
Il tasso del 9% si applica alle istanze di rateazione e di dilazione presentate a partire dal 1° gennaio 1999, secondo le consuete modalità. Inoltre, in coerenza con la circolare n. 51/1982, il nuovo tasso si applica anche alle istanze presentate prima di tale data, qualora la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione in data 1° gennaio 1999 o successiva.
Effetti sulle sanzioni civili
La circolare precisa che la decorrenza della variazione del tasso di interesse di rateazione deve essere considerata anche ai fini della determinazione delle sanzioni civili richiamate nella circolare n. 14/1998.
Prospetto riepilogativo dei tassi
È allegato un prospetto riepilogativo dei tassi in vigore a decorrere dal 2 dicembre 1988 fino al nuovo tasso del 9% con decorrenza 1° gennaio 1999, a fini di consultazione storica e applicativa.
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