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Circolare

Circolare INAIL n. 10 del 05 febbraio 1999

Legge 7 agosto 1997, n 266, articolo 20 "incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa".

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’attuazione dell’art. 20 della legge 266/1997, che prevede agevolazioni contributive per le imprese sotto i 250 dipendenti e i consorzi che assumono dirigenti disoccupati, anche con contratto a termine. L’agevolazione consiste nel pagamento del 50% dei contributi dovuti per un massimo di 12 mesi, con la restante parte rimborsata dallo Stato agli enti previdenziali. Vengono richiamate le finalità della norma, le convenzioni tra Agenzie per l’impiego e organizzazioni sindacali/datoriali, i criteri di priorità per l’inserimento, le modalità operative per la richiesta e concessione del beneficio, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le procedure di rimborso annuale agli istituti previdenziali.

Incentivi al reimpiego di dirigenti e sostegno alle piccole imprese ex art. 20 L. 266/1997

Incentivi al reimpiego di dirigenti e sostegno alle piccole imprese ex art. 20 L. 266/1997

La circolare disciplina l’attuazione dell’art. 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che introduce agevolazioni contributive per le imprese di minori dimensioni e i consorzi che assumono dirigenti disoccupati. La misura, resa operativa dopo l’adozione delle direttive ministeriali, è finalizzata sia a favorire la ricollocazione dei dirigenti privi di occupazione sia a sostenere la crescita organizzativa delle piccole e medie imprese.

Quadro normativo e genesi dell’agevolazione

La circolare ricostruisce il percorso normativo della misura, richiamando il decreto-legge 2 aprile 1996, n. 181, l’evoluzione successiva e la reintroduzione degli incentivi con la legge n. 266/1997. Viene precisato che le precedenti agevolazioni avevano perso efficacia per il venir meno dell’ultimo decreto-legge reiterato, con effetti limitati alle assunzioni intervenute nel periodo 4 aprile - 1° dicembre 1996 ai sensi della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Finalità della norma

La disposizione persegue due obiettivi collegati tra loro:

  • favorire la nascita di un servizio pubblico di incontro tra domanda e offerta di lavoro per dirigenti;
  • riqualificare l’attività delle piccole e medie imprese tramite l’impiego di lavoratori altamente qualificati, riducendo il costo del loro utilizzo.

Per perseguire tali finalità, le Agenzie per l’impiego possono stipulare convenzioni con le Confederazioni sindacali dei dirigenti maggiormente rappresentative e con gli organismi di mobilità da esse costituiti.

Tipologie di convenzioni

La circolare distingue due modelli di convenzione:

  • Convenzione di tipo A: stipulata tra Agenzie regionali per l’impiego e Confederazioni dei dirigenti, con funzione di creare banche dati dei dirigenti disponibili, complete di informazioni qualitative sul curriculum professionale, e di realizzare osservatori regionali sulla mobilità;
  • Convenzione di tipo B: stipulata tra Agenzie per l’impiego, Confederazioni dei dirigenti e associazioni dei datori di lavoro, finalizzata alla concreta attuazione della mobilità e all’inserimento dei dirigenti nelle imprese.

Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, in assenza delle Agenzie per l’impiego, le convenzioni possono essere stipulate dalle Direzioni regionali del lavoro o dagli uffici territoriali competenti in materia di lavoro e massima occupazione.

Soggetti beneficiari e misura dell’agevolazione

L’agevolazione spetta alle imprese che occupano meno di 250 dipendenti e ai consorzi tra esse che assumano dirigenti privi di occupazione, anche con contratto di lavoro a termine. Il contributo è pari al 50% della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza, per una durata massima di 12 mesi e nei limiti delle risorse stanziate.

La circolare sottolinea che si tratta di una forma di parziale fiscalizzazione degli oneri: l’azienda versa il 50% dei premi assicurativi dovuti, mentre l’altro 50% è sostenuto dallo Stato mediante rimborso agli enti previdenziali, previa rendicontazione.

Criteri di priorità per l’accesso ai fondi

Poiché le risorse sono limitate, gli interventi di agevolazione vengono effettuati secondo criteri selettivi, applicati in ordine di priorità e riferiti alle piccole imprese, da considerare soltanto in caso di insufficienza delle risorse rispetto alle domande presentate. Le priorità indicate sono:

  • piccole imprese operanti in contesti territoriali locali, specie se a forte specializzazione produttiva, con priorità per attività anche consortili di servizi comuni in più imprese;
  • piccole imprese operanti nelle aree di crisi ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 236/1993;
  • piccole imprese che inseriscono il loro primo dirigente;
  • piccole imprese già beneficiarie di altri strumenti di sostegno alla politica del lavoro, come patti territoriali e contratti di riallineamento.

È inoltre richiesto che i dirigenti abbiano un’anzianità ed esperienza di lavoro antecedente nella qualifica.

Procedura di concessione del beneficio

Le aziende interessate devono presentare istanza all’Agenzia per l’impiego, che decide sull’ammissione ai benefici dopo aver sentito il Comitato consultivo. Quest’ultimo è composto da rappresentanti delle Confederazioni dei dirigenti e delle associazioni datoriali firmatarie della convenzione ed è presieduto dal Direttore dell’Agenzia o da un esperto da lui delegato. Il Comitato definisce le modalità di monitoraggio della convenzione e ne segue l’attuazione.

Accertata l’ammissibilità, il Direttore dell’Agenzia adotta un provvedimento motivato di individuazione delle imprese ammesse alle agevolazioni contributive e lo comunica agli istituti previdenziali e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nel provvedimento devono essere indicati:

  • ragione sociale e sede legale dell’impresa;
  • numero di posizione INAIL, INPS e INPDAI;
  • nominativo del dirigente;
  • retribuzione lorda annua di riferimento per il calcolo del premio assicurativo.

Il beneficio può essere riconosciuto solo dopo l’emanazione di tale provvedimento e limitatamente alle imprese e ai dirigenti in esso indicati.

Adempimenti delle aziende e compilazione della dichiarazione salari

Le aziende ammesse all’agevolazione devono comunicare alla sede competente:

  • la data di inizio dell’attività relativa a ciascun dirigente indicato nel provvedimento, poiché l’agevolazione ha durata di 12 mesi;
  • l’attività esercitata dal dirigente, ai fini sia dell’accertamento dell’obbligo assicurativo sia della classificazione, con eventuale inserimento in posizione assicurativa già esistente o apertura di nuova posizione.

Inoltre, nella dichiarazione salari devono essere indicati i dati retributivi relativi alla categoria interessata, con frazionamento se il periodo agevolato si colloca a cavallo di due periodi assicurativi. La circolare precisa che:

  • nel campo A vanno riportate le retribuzioni al 100%;
  • nel campo B - quote esenti vanno riportate le retribuzioni al 50%.

Le Unità territoriali sono invitate a informare tempestivamente le aziende interessate e a verificare preventivamente la corrispondenza tra i provvedimenti trasmessi dalle Agenzie per l’impiego e le richieste presentate dalle imprese.

Rimborso degli oneri agli istituti di previdenza

Al termine di ciascun anno, gli istituti di previdenza devono chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il rimborso totale nazionale e regionale degli oneri sostenuti, indicando i dati del provvedimento di concessione, la data del provvedimento e il periodo di assunzione del dirigente.

A supporto della richiesta, ciascuna Unità operativa deve inviare alla propria Direzione regionale un prospetto sottoscritto dal dirigente della sede, contenente:

  • data e numero del provvedimento;
  • periodo dell’agevolazione;
  • ragione sociale e sede legale dell’impresa;
  • nominativo del dirigente;
  • numero della posizione assicurativa interessata;
  • retribuzione lorda annua di riferimento;
  • importo del premio al 50%.

Le Direzioni regionali devono quindi predisporre un prospetto riepilogativo con l’importo regionale complessivo richiesto a rimborso. La documentazione va trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno alla Direzione Centrale Rischi, che provvede agli adempimenti successivi.

Possibili modifiche future della misura

La circolare segnala infine che il beneficio, attualmente quantificato nella misura del 50%, potrebbe essere modificato con apposito decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in relazione alle disponibilità finanziarie e in coerenza con le finalità promozionali della norma.

Punti principali

Quadro normativo e finalità della misura

La circolare richiama il contesto normativo che ha preceduto e poi reintrodotto le agevolazioni per l’assunzione di dirigenti da parte delle piccole e medie imprese. L’art. 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, prevede incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa, con l’obiettivo di favorire la ricollocazione dei dirigenti disoccupati e, al tempo stesso, rafforzare la competitività delle imprese attraverso l’impiego di personale qualificato.

Contenuto dell’agevolazione contributiva

L’agevolazione spetta alle imprese con meno di 250 dipendenti e ai consorzi tra esse che assumano dirigenti privi di occupazione, anche con contratto a termine. Il beneficio consiste in un contributo pari al 50% della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza, per una durata non superiore a 12 mesi e nei limiti delle risorse stanziate. La circolare evidenzia che la misura si configura come una parziale fiscalizzazione degli oneri, con metà dei premi a carico dell’azienda e metà a carico dello Stato tramite rimborso agli enti previdenziali.

Convenzioni e sistema di incontro domanda-offerta

Per perseguire le finalità della norma, le Agenzie per l’impiego possono stipulare convenzioni con le Confederazioni sindacali dei dirigenti maggiormente rappresentative e con le associazioni dei datori di lavoro. Sono previste due tipologie di convenzione: la convenzione di tipo A, finalizzata alla creazione di banche dati e osservatori regionali sulla mobilità dei dirigenti disponibili; la convenzione di tipo B, destinata a dare concreta attuazione alla mobilità e all’inserimento lavorativo tramite l’accesso delle imprese al catalogo dei dirigenti disponibili.

Criteri di priorità per l’utilizzo delle risorse

Poiché le risorse sono limitate, gli interventi vengono attuati secondo criteri selettivi e in ordine di priorità. La circolare indica, tra le priorità, le piccole imprese operanti in contesti territoriali locali, soprattutto a forte specializzazione produttiva, le imprese delle aree di crisi ai sensi della legge n. 236/1993, quelle che inseriscono il primo dirigente e quelle già beneficiarie di altri strumenti di sostegno alla politica del lavoro, come i patti territoriali e i contratti di riallineamento. È richiesto inoltre che i dirigenti abbiano una pregressa anzianità ed esperienza nella qualifica.

Procedura di ammissione e provvedimento dell’Agenzia

Le aziende in possesso dei requisiti presentano istanza all’Agenzia per l’impiego, che decide sull’ammissione ai benefici sentito il Comitato consultivo. Il Direttore dell’Agenzia, con provvedimento motivato, individua le imprese ammesse alle agevolazioni e comunica l’esito agli istituti previdenziali e al Ministero del lavoro. Nel provvedimento devono essere indicati, tra gli altri dati, ragione sociale e sede legale, numero di posizione INAIL/INPS/INPDAI, nominativo del dirigente e retribuzione lorda annua di riferimento.

Adempimenti delle imprese e dichiarazione salari

Il beneficio può essere riconosciuto solo dopo l’emanazione del provvedimento di ammissione e solo per le imprese e i dirigenti in esso indicati. Le aziende devono comunicare alla sede competente la data di inizio dell’attività per ciascun dirigente, la mansione svolta ai fini dell’obbligo assicurativo e della classificazione, nonché i dati retributivi nella dichiarazione salari. Se il periodo agevolato di 12 mesi cade a cavallo di due periodi assicurativi, i dati vanno frazionati. Nel campo A della dichiarazione salari devono essere indicate le retribuzioni al 100%, mentre nel campo B - quote esenti le retribuzioni al 50%.

Rimborso agli istituti previdenziali e scadenze

Al termine di ciascun anno gli istituti di previdenza devono richiedere al Ministero del lavoro il rimborso, indicando i dati del provvedimento di concessione, la data del provvedimento e il periodo di assunzione del dirigente. Le unità operative devono trasmettere alla direzione regionale un prospetto con i dati del beneficio e dell’assicurazione del soggetto; le direzioni regionali consolidano i dati in un prospetto riepilogativo con l’importo complessivo regionale da rimborsare. Tutta la documentazione deve essere inviata entro il 30 aprile di ogni anno alla Direzione Centrale Rischi.

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