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Circolare

Circolare INAIL n. 21 del 10 marzo 1999

Determinazione per lanno 1999 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale adeguamento delle retribuzioni convenzionali.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare determina per il 1999 i minimali di retribuzione imponibile giornaliera da assumere ai fini di tutte le contribuzioni previdenziali e assistenziali, sulla base della variazione ISTAT 1998 pari all’1,8%. Definisce inoltre i criteri di aggiornamento per categorie particolari, tra cui part-time, istruzione pre-scolare e scolare, lavoro domestico, cantieri di lavoro, pescatori, frangitura olive e cooperative soggette o meno al D.P.R. n. 602/1970. Sono riportati i valori minimi per settore industriale e agricolo, i premi speciali e le tabelle aggiornate, nonché indicazioni sugli effetti sulle prestazioni economiche e sulle modalità di aggiornamento degli archivi INAIL.

Limiti minimi di retribuzione imponibile per il 1999 e adeguamento delle retribuzioni convenzionali

Determinazione dei limiti minimi di retribuzione imponibile per il 1999

La circolare dell’INAIL - Direzione centrale rischi definisce i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per l’anno 1999, da assumere per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, nonché l’adeguamento delle retribuzioni convenzionali per varie categorie di lavoratori assicurati. Il criterio di aggiornamento si fonda sulla variazione percentuale dell’indice del costo della vita per il 1998, pari all’1,8%, in applicazione dell’art. 1, comma 2, della legge n. 537/1981, fermo restando il meccanismo di adeguamento al minimale previsto dal D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989, come interpretato dalla legge n. 549/1995.

Principio generale sui minimali

La circolare precisa che i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il 1999 devono essere confrontati, se inferiori, con la soglia di L. 67.474, pari a euro 34,85. Tale importo corrisponde al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, determinato per il 1° gennaio 1999 in L. 710.250, pari a euro 366,81. Il riferimento generale vale per la generalità dei lavoratori e per i settori in cui non operano regole speciali.

Lavoro a tempo parziale

Per i lavoratori a tempo parziale viene confermato il criterio della retribuzione tabellare oraria per la determinazione dell’imponibile contributivo. La circolare richiama la normativa di base dell’art. 5 del D.L. n. 726/1984, convertito dalla legge n. 863/1984, come modificata dal D.L. n. 232/1995 e dalla legge n. 608/1996, e rinvia alla lettera istruttoria del 21 luglio 1995 per l’illustrazione del criterio.

Il principio operativo è il seguente:

  • la retribuzione tabellare va determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione;
  • in mancanza di contrattazione collettiva nazionale, occorre fare riferimento alla contrattazione territoriale o aziendale;
  • la nozione di retribuzione tabellare comprende anche le mensilità aggiuntive, ma esclude altri istituti economici di natura contrattuale;
  • la base imponibile è data dalla retribuzione oraria tabellare moltiplicata per le ore effettivamente prestate nel periodo assicurativo;
  • per ore di effettiva presenza devono intendersi anche quelle retribuite pur in assenza fisica, come ferie, festività riconosciute e permessi retribuiti, entro il limite delle giornate lavorative previste dal contratto, con un massimo di 25 nel mese.

La circolare richiama anche il criterio di raffronto con i minimi orari di legge: si parte dal minimale giornaliero ex art. 7 del D.L. n. 463/1983, si moltiplica per le giornate lavorative settimanali a orario normale e si divide l’importo per le ore settimanali del contratto a tempo pieno.

Settore istruzione pre-scolare e scolare

Per il settore dell’istruzione pre-scolare la circolare chiarisce che non trova applicazione il limite minimo di cui all’art. 7 del D.L. n. 463/1983; di conseguenza, i minimali di retribuzione giornaliera vanno aggiornati sulla base dei soli criteri della legge n. 537/1981. I valori 1999 sono indicati come segue:

  • impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive: L. 71.340, pari a euro 36,84;
  • impiegati docenti e non docenti: L. 32.970, pari a euro 17,03;
  • operai: L. 26.370, pari a euro 13,62.

Le retribuzioni annue si ottengono, come di consueto, moltiplicando per 300 le cifre giornaliere indicate.

Per l’istruzione scolare non statale, invece, la disciplina speciale non si applica e continua il confronto tra i minimali ex lege n. 537/1981 e quelli di cui all’art. 7 del D.L. n. 463/1983.

Addetti ai servizi domestici e familiari

Per gli addetti ai servizi domestici e familiari la circolare richiama l’art. 1 del D.L. n. 155/1993, convertito dalla legge n. 243/1993, e la disciplina di cui alla legge n. 895/1980. Le retribuzioni sono rivalutate secondo le variazioni delle pensioni ex art. 19 della legge n. 153/1969.

L’allegato n. 3 riporta le tabelle di retribuzione convenzionale giornaliera da valere ai fini risarcitivi, distinte tra rapporti di lavoro pari o inferiori a 24 ore settimanali e rapporti superiori alle 24 ore settimanali, con indicazione delle classi orarie e dei relativi importi.

Categorie particolari e premi speciali

La circolare disciplina poi i minimali e i premi per ulteriori categorie assicurate, confermando o aggiornando valori specifici per ciascun caso.

Tra queste rientrano:

  • lavoratori del settore industriale in generale, con retribuzione giornaliera minima di L. 67.474 (euro 34,85);
  • titolari di aziende artigiane, soci di società tra artigiani lavoratori e familiari coadiuvanti, con medesimo minimale giornaliero e conseguente retribuzione minima annua di L. 20.242.200, pari a euro 10.454,22, oltre ai premi per classi di rischio I-X;
  • facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni e simili, distinti tra soggetti e non soggetti al D.P.R. n. 602/1970, con retribuzioni giornaliere minime e premi unitari per trimestre o per il primo trimestre;
  • pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, con premio minimo mensile pari a L. 44.800, euro 23,14;
  • persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive, per le quali, dalla campagna olearia 1999/2000, sono previsti premi minimi differenziati per frantoi di tipo A e B, in relazione alla durata dei lavori;
  • lavoratori soci di società o enti cooperativi soggetti al D.P.R. n. 602/1970, per i quali il premio si calcola secondo la tariffa ordinaria applicando la retribuzione giornaliera convenzionale e il periodo di occupazione mensile fissati dal D.M. 6 dicembre 1993;
  • lavoratori a domicilio, per i quali si conferma il minimale giornaliero di L. 67.474;
  • soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, anch’essi con minimale giornaliero di L. 67.474.

Istruzione scolastica non statale: insegnanti e premi speciali

Per gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione non statali addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o ad esercitazioni pratiche o di lavoro, la circolare stabilisce che le sedi devono acquisire dalle scuole tutti gli elementi necessari per il calcolo esatto del premio annuo, tenendo conto:

  • del settore di insegnamento, pre-scolare o scolare;
  • delle ore giornaliere di insegnamento, fino a quattro ore o oltre;
  • delle eventuali funzioni direttive svolte oltre all’insegnamento;
  • della disciplina dell’art. 5, commi 16 e 17, della legge n. 863/1984.

Il premio speciale unitario pro-capite va calcolato in base alla retribuzione effettivamente percepita nell’anno scolastico, che decorre dal 1° novembre e termina il 31 ottobre successivo. I premi per l’anno scolastico 1998/1999 sono determinati computando due dodicesimi del 1998 e dieci dodicesimi del 1999.

L’allegato n. 3 riporta i valori per l’insegnamento pre-scolare e scolare, distinguendo retribuzione giornaliera, annua, premio corrispondente e premio dovuto per:

  • insegnanti con funzioni direttive;
  • insegnanti ordinari;
  • insegnanti con più di 4 ore di insegnamento;
  • insegnanti fino a 4 ore;
  • ipotesi ex art. 5, commi 16 e 17, della legge n. 863/1984.

Settore agricolo

Nel settore agricolo, per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato, la retribuzione giornaliera minima è fissata in L. 60.020, pari a euro 31,00, per effetto dell’indicizzazione annuale prevista dall’art. 1 della legge n. 537/1981.

Effetti sulle prestazioni economiche

La circolare precisa gli effetti dei nuovi valori sulle prestazioni economiche assicurative:

  • l’indennità per inabilità temporanea assoluta deve essere adeguata alle nuove misure per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 1999 e per quelli in corso a tale data;
  • ai fini della liquidazione delle rendite per inabilità permanente e ai superstiti relative a eventi dal 1° gennaio 1999, il minimale per il settore industriale resta fissato, come per il 1996, in L. 64.670, pari a euro 33,40.

Aggiornamento degli archivi e decorrenza operativa

La circolare informa che con apposita nota sarà comunicata la data di rilascio delle tabelle aggiornate per l’adeguamento degli archivi locali. I nuovi valori avranno effetto immediato solo per le nuove posizioni assicurative emesse dopo l’aggiornamento dell’archivio locale.

Per le posizioni artigiane già esistenti all’1 gennaio 1999, l’aggiornamento è sospeso fino alla conclusione delle operazioni di autoliquidazione, per evitare difformità tra la rata 1999 e gli importi già riportati nei modelli 10-SM relativi all’anno 1998.

Allegati richiamati

La circolare contiene inoltre allegati tecnici che integrano le istruzioni principali:

  • allegato n. 1: tabella dei minimi retributivi per la generalità dei lavoratori nei vari settori;
  • allegato n. 2: istruzioni sul lavoro a tempo parziale e nuovi criteri di calcolo della retribuzione;
  • allegato n. 3: tabelle sui servizi domestici e familiari;
  • allegato n. 4: minimi retributivi per i lavoratori a tempo pieno;
  • allegato n. 5: minimi retributivi dei lavoratori ad orario non superiore a 4 ore giornaliere che non hanno stipulato contratto a tempo parziale.

Nel complesso, la circolare costituisce il riferimento applicativo per la determinazione dei minimali retributivi e delle basi di calcolo dei premi INAIL per il 1999, con particolare attenzione alle categorie soggette a regole speciali e alle conseguenze sui trattamenti assicurativi e risarcitori.

Punti principali

Determinazione dei minimali 1999

La circolare utilizza la variazione dell’indice del costo della vita 1998, pari all’1,8%, per aggiornare i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il 1999, nel rispetto dell’art. 1 del D.L. n. 338/1989 e della legge n. 537/1981. I minimali non possono essere inferiori a L. 67.474 (euro 34,85), pari al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD 1999, fissato a L. 710.250 (euro 366,81).

Part-time e criteri di calcolo della retribuzione

Per i lavoratori a tempo parziale si conferma il criterio della retribuzione tabellare oraria. La circolare richiama le istruzioni già fornite e chiarisce che la retribuzione tabellare comprende le mensilità aggiuntive ma non altri istituti economici, mentre la base imponibile è data dalla retribuzione oraria moltiplicata per le ore effettivamente prestate. Sono inoltre indicati i criteri per raffrontare tale importo con i minimi orari di legge e per il calcolo delle prestazioni economiche.

Settore istruzione pre-scolare e scolare

Nel settore dell’istruzione pre-scolare non si applica il minimale ex art. 7 del D.L. n. 463/1983; i minimi vanno aggiornati solo secondo la legge n. 537/1981. Sono forniti i valori 1999 per impiegati e operai, nonché le retribuzioni annue calcolate moltiplicando per 300 le retribuzioni giornaliere. Per l’istruzione scolare non statale resta invece il confronto tra i minimali della legge n. 537/1981 e quelli dell’art. 7 del D.L. n. 463/1983.

Servizi domestici e familiari

Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari le retribuzioni sono rivalutate secondo le variazioni delle pensioni ex art. 19 della legge n. 153/1969. In allegato è riportata la tabella con le fasce di retribuzione convenzionale giornaliera/oraria per rapporti fino o oltre le 24 ore settimanali, ai fini contributivi e risarcitivi.

Categorie speciali e premi assicurativi

La circolare aggiorna i valori per facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca, lavoratori della frangitura e spremitura delle olive, lavoratori soci di società o enti cooperativi soggetti o non soggetti al D.P.R. n. 602/1970, lavoratori a domicilio e soci volontari delle cooperative sociali. Per ciascuna categoria sono riportate retribuzioni giornaliere minime e premi speciali/unitari o minimi dovuti, con indicazione degli importi in lire ed euro.

Effetti su prestazioni e archivi

Per le categorie interessate dalla variazione salariale, l’indennità per inabilità temporanea assoluta deve essere adeguata alle nuove misure per eventi dal 1° gennaio 1999 e per i trattamenti in corso a tale data. Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e ai superstiti, per eventi dal 1° gennaio 1999, il minimale del settore industriale resta fissato in L. 64.670 (euro 33,40). La circolare richiama inoltre l’aggiornamento delle tabelle e degli archivi locali, con effetto immediato per le nuove posizioni assicurative e con sospensione dell’aggiornamento delle posizioni artigiane già esistenti fino alla chiusura dell’autoliquidazione.

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