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Circolare

Circolare INAIL n. 22 del 10 marzo 1999

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti allestero in paesi extracomunitari retribuzioni convenzionali per lanno 1999.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, in base al decreto ministeriale 5 gennaio 1999, dal 1° gennaio 1999 i premi assicurativi e le prestazioni per i lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extra-comunitari devono essere calcolati sulle retribuzioni convenzionali 1999. Richiama l’ambito di applicazione della disciplina del 1987, precisando che riguarda il lavoro prestato all’estero in via continuativa ed esclusiva, e ricorda che tali retribuzioni restano in vigore fino al 31 dicembre 2000. Sono inoltre riportate le tabelle dei valori convenzionali per settori, qualifiche e per quadri, dirigenti e giornalisti, con l’indicazione degli importi anche in euro.

Assicurazione infortuni e malattie professionali per lavoratori italiani all’estero in paesi extra-UE: retribuzioni convenzionali 1999

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extra-comunitari: retribuzioni convenzionali per il 1999

La circolare dell’INAIL interviene per aggiornare, per l’anno 1999, le retribuzioni convenzionali da assumere a base del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extra-comunitari. Il provvedimento dà atto del decreto ministeriale 5 gennaio 1999 e ne chiarisce effetti, decorrenza e criteri applicativi.

Fonte normativa e decorrenza

Le retribuzioni convenzionali per il 1999 sono state determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1999. La circolare precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, i premi assicurativi devono essere calcolati sulla base di tali importi.

Il decreto stabilisce che le retribuzioni convenzionali si applicano:

  • dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 1999;
  • fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1999.

Ambito di applicazione

La disciplina richiamata riguarda i lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La circolare ricorda inoltre che le retribuzioni convenzionali previste dalla normativa del 1987 si riferiscono al lavoro prestato all’estero in via continuativa ed esclusiva.

Calcolo dei premi e delle prestazioni

La circolare dispone che:

  • i premi devono essere calcolati sulle retribuzioni convenzionali fissate dal decreto;
  • le prestazioni devono essere ragguagliate alle medesime retribuzioni, secondo i criteri in vigore;
  • sulle retribuzioni convenzionali va liquidato anche il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Durata del regime convenzionale

In conseguenza dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 314/1997, le retribuzioni convenzionali determinate annualmente con decreto ministeriale restano in vigore fino al 31 dicembre 2000. La circolare richiama sul punto anche la circolare n. 17/1998, paragrafo 10.

Criteri applicativi per quadri, dirigenti e giornalisti

Per i quadri, i dirigenti e i giornalisti, la fascia della retribuzione convenzionale imponibile è individuata tramite il raffronto con lo scaglione di retribuzione nazionale corrispondente. Il decreto contiene inoltre una regola specifica per i casi di variazione del rapporto nel corso del mese:

  • assunzioni;
  • risoluzioni del rapporto di lavoro;
  • trasferimenti da o per l’estero.

In tali ipotesi, i valori convenzionali sono divisibili in ragione di 26 giornate.

Tabelle delle retribuzioni convenzionali

L’allegato al decreto riporta le tabelle delle retribuzioni convenzionali per i diversi settori e qualifiche, con indicazione degli importi in lire e, nella tabella allegata alla circolare, anche in euro.

I settori considerati comprendono, tra gli altri:

  • industria;
  • autotrasporto e spedizione merci;
  • credito;
  • assicurazioni;
  • commercio;
  • trasporto aereo;
  • industria cinematografica;
  • spettacolo;
  • artigianato;
  • agricoltura.

Per ciascun settore sono indicate le diverse qualifiche o fasce professionali. Sono inoltre riportate le tabelle specifiche per:

  • quadri;
  • dirigenti;
  • giornalisti.

Indicazione degli importi in euro

La circolare evidenzia infine che nella tabella allegata sono stati riportati gli importi anche in euro, oltre che in lire, per agevolare l’applicazione delle retribuzioni convenzionali.

Punti principali

Decreto ministeriale e decorrenza

Le retribuzioni convenzionali per il 1999 sono state determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 gennaio 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1999. La decorrenza è fissata dal 1° gennaio 1999 e la validità copre il periodo di paga in corso da tale data fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1999.

Ambito soggettivo e normativo

La disciplina richiamata riguarda i lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extra-comunitari, ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro infortuni sul lavoro e malattie professionali. La circolare rammenta che le retribuzioni convenzionali introdotte dalla normativa del 1987 si applicano al lavoro prestato all’estero in via continuativa ed esclusiva.

Effetti sul calcolo dei premi e delle prestazioni

Dal 1° gennaio 1999 i premi devono essere calcolati sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate dal decreto. Alle medesime retribuzioni devono essere ragguagliate anche le prestazioni, secondo i criteri già in vigore. Inoltre, sulle retribuzioni convenzionali va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Regime di durata delle retribuzioni convenzionali

In conseguenza dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 314/1997, le retribuzioni convenzionali determinate annualmente con decreto ministeriale restano in vigore fino al 31 dicembre 2000. La circolare richiama anche la precedente circolare n. 17/1998, paragrafo 10.

Criteri particolari per alcune categorie

Per quadri, dirigenti e giornalisti, la fascia della retribuzione convenzionale imponibile è determinata in base al raffronto con lo scaglione di retribuzione nazionale corrispondente. È inoltre precisato che, in caso di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro o trasferimento da o per l’estero nel corso del mese, i valori convenzionali sono divisibili in ragione di 26 giornate.

Tabelle delle retribuzioni convenzionali

L’allegato riporta gli importi per settore e qualifica, con specificazione anche in euro. Sono presenti le tabelle per industria, autotrasporto e spedizione merci, credito, assicurazioni, commercio, trasporto aereo, industria cinematografica, spettacolo, artigianato, agricoltura, nonché le fasce per quadri, dirigenti e giornalisti.

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