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Sentenza

Sentenza n. 3675/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza n. 385/2025 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata il 20.03.2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600107

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto al docente il beneficio della Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Monza passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, per complessivi 1.000 euro. Ha chiesto l'accredito di 1.500 euro, riferiti anche all'anno scolastico 2017/2018, oltre agli interessi legali, nonché la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza contestare efficacemente il credito risultante dal giudicato. Il ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato e la corretta notificazione telematica del titolo esecutivo al Ministero. Il TAR ha rilevato che la richiesta di 1.500 euro era erronea, poiché la sentenza ottemperanda aveva escluso l'annualità 2017/2018 per prescrizione, e che la domanda doveva essere ricondotta al contenuto effettivo del giudicato. È stata inoltre esaminata e respinta la richiesta di interessi legali, non riconosciuti nella sentenza civile e non integrabili dal giudice amministrativo dell'ottemperanza.

La decisione

Il ricorso è stato accolto nei limiti dell'effettivo contenuto del giudicato. Il TAR ha accertato che la sentenza del Tribunale di Monza era passata in giudicato, era stata validamente notificata al Ministero quale titolo esecutivo e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza del Ministero e ordinato l'accredito sulla Carta elettronica del docente della somma di 1.000 euro, corrispondente alle sole annualità 2018/2019 e 2019/2020, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. La domanda relativa all'importo aggiuntivo per l'anno 2017/2018 è stata esclusa perché già coperta dalla prescrizione dichiarata nel giudicato civile. È stata respinta anche la richiesta di interessi legali: il giudice dell'ottemperanza non può integrare il giudicato civile con una statuizione cognitoria su una componente del credito non riconosciuta dal giudice ordinario; inoltre, secondo l'orientamento richiamato, il credito della Carta docente è indicato al valore nominale senza maggiorazioni. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, da attivare a istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e con termine di 120 giorni per l'esecuzione. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza, anche il pagamento in conto sospeso. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato; il TAR ha ricondotto la domanda all'esatto contenuto della sentenza civile da eseguire.

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e ha costituito la base processuale per ordinare al Ministero l'esecuzione del giudicato e nominare il commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto

    Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza relativo a obbligazioni pecuniarie derivanti da giudicato; nella fattispecie era decorso inutilmente.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È la disposizione posta a fondamento del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto del giudicato da eseguire.

  • art. 2 d.P.C.M. 28 novembre 2016

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato per l'orientamento secondo cui il credito per la formazione professionale del docente è determinato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni.

  • art. 429, comma 3, c.p.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Anche ipotizzandone l'applicabilità ai crediti derivanti dal rapporto di lavoro, la mancata statuizione espressa sugli interessi nella sentenza civile non consente al giudice amministrativo dell'ottemperanza di integrare il giudicato.

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve commisurare l'ordine di esecuzione all'esatto contenuto del giudicato, anche quando la parte ricorrente indichi erroneamente un importo o annualità ulteriori; l'errore non determina l'inammissibilità se la domanda è chiaramente diretta all'esecuzione del titolo.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni statali si applica anche all'azione di ottemperanza avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria derivante da giudicato, quando il titolo esecutivo sia stato previamente notificato all'amministrazione presso la sede e l'indirizzo previsto dalla legge.
  • Il giudice dell'ottemperanza non può integrare un giudicato civile riconoscendo interessi o altre componenti del credito non attribuite nella sentenza da eseguire, poiché ciò richiederebbe un'attività cognitoria estranea ai limiti del giudizio di ottemperanza e alla giurisdizione amministrativa sul rapporto sostanziale.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un giudicato pecuniario, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • Il commissario ad acta incaricato dell'esecuzione di un giudicato di pagamento può ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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