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Sentenza

Sentenza del 30/05/2018 n. 13624 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, deducendo la contraddittorietà della motivazione su un fatto decisivo della controversia ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La contestazione fiscale riguardava la registrazione, nell'anno d'imposta 2004, di due fatture ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti, con conseguente recupero di IVA, IRAP, maggiori imposte e reddito imputato per trasparenza al socio. L'Amministrazione sosteneva che gli elementi raccolti giustificassero la presunzione di inesistenza delle operazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della CTR favorevole al contribuente. È stato ritenuto che l'Amministrazione non avesse fornito elementi gravi, precisi e concordanti sufficienti a dimostrare la falsità delle operazioni fatturate. La CTR aveva valorizzato il pagamento mediante assegni non trasferibili intestati al titolare della società emittente, l'assenza di ulteriori riscontri contrari e l'archiviazione del procedimento penale, rilevando che le prestazioni risultavano eseguite e pagate. La Cassazione ha inoltre precisato che non può rivalutare il merito della controversia, ma soltanto verificare la coerenza logica e giuridica della motivazione. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.900 euro oltre accessori e rimborso delle spese generali.

Norme richiamate

  • Articolo 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile

    contraddittorietà della motivazione in ordine a fatto decisivo della controversia

    Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione ricorre solo in presenza di un'omissione o di un'insufficienza realmente decisiva, oppure di un contrasto logico insanabile; non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o del merito.

  • Articolo 54, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972

    Per contestare la detrazione IVA sulla base di fatture relative a operazioni inesistenti, l'Amministrazione deve fornire elementi probatori idonei a fondare la presunzione della falsità o inesistenza dell'operazione.

  • Articolo 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    Il reddito della società di persone o, nei casi previsti, della società trasparente viene imputato ai soci in proporzione alla partecipazione, anche indipendentemente dalla percezione effettiva. Di conseguenza, l'esito dell'accertamento societario può riflettersi sulla posizione del socio, salvo eccezioni o questioni personali.

  • Articoli 2727 e 2729, comma 1, codice civile

    Le presunzioni devono derivare da fatti noti e poggiare su elementi gravi, precisi e concordanti. Il giudice deve valutare gli indizi forniti dall'Amministrazione sia singolarmente sia nel loro complesso.

  • Articolo 2697, comma 2, codice civile

    Dopo che l'Amministrazione abbia fornito una base presuntiva qualificata circa l'inesistenza dell'operazione, spetta al contribuente dimostrare l'effettività dell'operazione contestata.

Massime di principio

  • In materia di fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve prima fornire elementi oggettivi, gravi, precisi e concordanti che mettano seriamente in dubbio l'effettività dell'operazione; non è sufficiente una contestazione generica o il solo rilievo di irregolarità formali.
  • Solo dopo il raggiungimento di tale soglia probatoria l'onere passa al contribuente, che deve dimostrare l'effettiva esecuzione dell'operazione mediante documenti, pagamenti tracciabili, contratti, consegne, prestazioni e altri riscontri.
  • Pagamenti tracciabili e intestati al soggetto che ha emesso la fattura costituiscono elementi favorevoli al contribuente, anche se non sono necessariamente decisivi da soli.
  • L'archiviazione penale non vincola automaticamente il giudice tributario, ma può rappresentare un elemento di riscontro nella valutazione complessiva della prova.
  • In cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione delle prove: la censura deve dimostrare un'omissione decisiva o una motivazione illogica e non una semplice diversa interpretazione degli elementi acquisiti.
  • Quando l'accertamento societario costituisce il presupposto di quello notificato al socio, la decisione sulla società può incidere sulla posizione del socio, salvo che quest'ultimo faccia valere questioni personali o autonome.

Testo integrale

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