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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17542/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 309, commi 5 e 10, c.p.p.: sosteneva che, dopo il deposito dell'istanza di riesame il 15 ottobre 2025, la Cancelleria del Tribunale del riesame aveva richiesto gli atti il 16 ottobre 2025 ma la Procura non li aveva trasmessi nel termine previsto, sicché la mancata trasmissione avrebbe reso inefficace la misura cautelare. Contestava inoltre l'utilizzo, da parte del Tribunale, di atti già trasmessi a seguito di richieste di riesame avanzate da altri coindagati in assenza di formale comunicazione che quegli atti riguardassero anche la sua posizione. Chiedeva annullamento dell'ordinanza e declaratoria di inefficacia della custodia cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto le censure generiche e manifestamente infondate, affermando che l'obbligo di trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 309 c.p.p. può essere assolto anche comunicando che gli atti sono già presso il Tribunale del riesame a seguito di precedenti trasmissioni relative a coimputati, purché siano indicati gli estremi e gli atti risultino reperibili per consultazione. Ha inoltre chiarito i criteri di computo del termine (decorrenza in rapporto all'orario di apertura al pubblico degli uffici) e ha ritenuto che, nel caso di specie, la Procura aveva comunicato l'avvenuta trasmissione degli atti ed erano pervenuti atti relativi all'esecuzione della misura e all'interrogatorio di garanzia in data 21 ottobre 2025, da cui è decorrso il termine per la decisione; il Tribunale del riesame ha quindi deciso entro termine (deposito dispositivo 30 ottobre 2025). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen., commi 5 e 10

    L'obbligo di trasmissione degli atti al Tribunale del riesame può considerarsi assolto anche mediante comunicazione che indica la precedente trasmissione degli atti per riesami promossi da altri coindagati, se gli estremi sono specificati e gli atti sono reperibili presso il Tribunale per consultazione

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Il decorso del termine per la decisione del Tribunale del riesame può decorrere dalla ricezione di atti nuovi relativi alla posizione del ricorrente (dies a quo collegato alla disponibilità degli atti)

  • art. 172, comma 6, cod. proc. pen.

    Per il computo dei termini rileva l'orario di apertura al pubblico degli uffici giudiziari: il termine si considera scaduto quando l'ufficio viene chiuso al pubblico

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità comporta condanna alle spese processuali

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    Modifiche normative richiamate relativamente alle modalità di trasmissione degli atti al Tribunale del riesame e all'adempimento degli obblighi di cancelleria

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato nei provvedimenti per gli adempimenti successivi alla sentenza (formali comunicazioni alla cancelleria)

Massime di principio

  • In procedimenti con più imputati la trasmissione degli atti al riesame può essere soddisfatta indicando la precedente trasmissione effettuata per istanze di altri coindagati, a condizione che siano forniti riferimenti sufficienti e gli atti siano effettivamente reperibili presso il Tribunale del riesame
  • Il termine per il compimento di atti o per la decorrenza di termini processuali si computa in relazione all'orario di apertura al pubblico degli uffici giudiziari; la presenza di personale in servizio dopo l'orario di apertura non prolunga tale termine
  • Se sopravvengono nuovi atti specifici per la posizione di un indagato, il dies a quo per i termini processuali può decorrere dalla disponibilità di quegli atti
  • Una censura generica priva di specificazione circa l'impossibilità di consultare atti già presenti presso il Tribunale è destinata a fallire; chi impugna deve dimostrare concretamente di non aver potuto accedere agli atti necessari
  • Il deposito telematico e le modalità formali di deposito vanno attentamente verificate (orario di deposito rilevante); il mancato rispetto delle formalità o la genericità del ricorso può comportare inammissibilità e sanzioni pecuniarie

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