Deliberazione n. 182 del 21/03/2024
Provvedimento del 21 marzo 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due determinazioni d’urgenza adottate nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure mirano a impedire l’eventuale diffusione del contenuto su Instagram e a conservarne l’eventuale materiale acquisito in chiaro per finalità probatorie per 12 mesi. Il provvedimento è una ratifica successiva di interventi cautelari adottati dal dirigente competente nelle 48 ore previste dalla norma.
Ratifica dei provvedimenti urgenti nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimenti urgenti per segnalazione di revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti urgenti adottati nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy, avente a oggetto materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile tramite piattaforme digitali senza consenso.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare provvedimenti urgenti volti a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva successiva ratifica.
Segnalazione e intervento d’urgenza
La persona interessata ha segnalato all’Autorità la propria situazione e ha chiesto l’intervento presso la piattaforma Instagram. A seguito della verifica di compatibilità con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 90 e 92 del 7 e 8 marzo 2024.
Le misure urgenti hanno previsto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali misure all’Autorità.
Ratifica finale
Esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 90/2024 e 92/2024, adottati il 7 e l’8 marzo 2024. Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa pecuniaria, ma conferma misure cautelari e conservative finalizzate a prevenire la diffusione del materiale segnalato.
Punti principali
Origine della segnalazione
Una persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Instagram.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto in via d’urgenza: l’adozione di misure per impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash, e la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi a fini probatori, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti nn. 90/2024 e 92/2024 adottati d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
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