Avvertimento n. 179 del 21/03/2024
Provvedimento del 21 marzo 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante interviene sul progetto Worldcoin, basato sulla scansione dell’iride tramite dispositivo "Orb" e sull’uso della World App per generare un identificativo univoco (World ID) e gestire i token WLD. Pur non risultando ancora Orb presenti in Italia, l’Autorità esamina il modello di trattamento alla luce della documentazione fornita dalla società e della pubblicità del servizio online. Il Garante ritiene che i dati trattati siano dati biometrici ai sensi dell’art. 4, n. 14, GDPR e osserva che il consenso non appare, nel caso concreto, una base giuridica adeguata, perché l’informativa non fornirebbe informazioni sufficienti sui rischi, il consenso sarebbe condizionato anche all’ottenimento dei token gratuiti e mancherebbero verifiche sull’età degli utenti. Ne consegue un avvertimento formale: i trattamenti di dati biometrici che dovessero essere svolti in Italia con le modalità descritte possono verosimilmente violare il GDPR, con possibili conseguenze sanzionatorie. Il provvedimento viene inoltre disposto per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Avvertimento nei confronti di Worldcoin Foundation sui trattamenti di dati biometrici tramite ORB e World App in Italia
Avvertimento a Worldcoin Foundation sui trattamenti biometrici tramite ORB e World App
Il provvedimento riguarda la Worldcoin Foundation, titolare del trattamento nell’ambito del progetto Worldcoin, fondato sulla scansione dell’iride tramite dispositivo "Orb" e sull’uso della World App per la verifica dell’utente e la gestione del World ID e dei token WLD. L’intervento del Garante nasce da informazioni di stampa e dall’istruttoria avviata dall’Autorità, che ha acquisito documentazione della società, incluso un DPIA.
Contesto fattuale e funzionamento del sistema
Dagli elementi esaminati emerge che l’Orb utilizza il volto e la struttura oculare dell’individuo per creare un codice di identificazione univoco, l’"IrisCode". Una volta effettuata la scansione e salvato l’IrisCode, il sistema genera un World ID, eliminando l’immagine raccolta. La World App consente all’utente di verificarsi mediante scambio di chiavi pubbliche con l’Orb attraverso un QR code e rende disponibili il World ID e i WLD riscattati o acquistati.
Qualificazione giuridica del trattamento
Il Garante ritiene che i dati trattati rientrino nella nozione di dati biometrici di cui all’art. 4, punto 14, GDPR, poiché ottenuti mediante un trattamento tecnico specifico e idonei a consentire l’identificazione univoca della persona. Richiama quindi il divieto generale dell’art. 9 GDPR per il trattamento di dati biometrici destinati a identificare in modo univoco una persona fisica, salvo deroga, in particolare quella del consenso esplicito dell’interessato ex art. 9, par. 2, lett. a). Viene richiamato anche l’art. 2-septies, comma 7, del Codice privacy, che ammette l’uso di dati biometrici in ambiti limitati, con riferimento alle procedure di accesso fisico e logico ai dati da parte dei soggetti autorizzati.
Profili di criticità: informativa, consenso e incentivi economici
Secondo l’Autorità, dalle informazioni fornite dalla società e da quelle reperibili online, il trattamento biometrico si fonda sul consenso degli interessati, ma l’informativa non risulta idonea a rendere consapevoli gli utenti dei rischi elevati connessi al trattamento. In tale quadro, il consenso non sarebbe in grado di soddisfare i requisiti del GDPR e non potrebbe costituire una base giuridica adeguata. Il Garante osserva inoltre che la promessa di token WLD gratuiti incide negativamente sulla libertà del consenso ai sensi dell’art. 7 GDPR.
Rischi ulteriori per i minori e per la correttezza del trattamento
Il provvedimento evidenzia che non esiste un meccanismo di verifica dell’età né al momento della raccolta dell’iride né in fase di installazione della World App, nonostante il servizio non sia destinato ai minori di 18 anni. Questo elemento aggrava i rischi già connessi al trattamento biometrico. L’Autorità richiama i considerando 39 e 51 del GDPR e le Linee guida EDPB 3/2019 e 05/2022, sottolineando che l’uso di tecnologie biometriche comporta un’ingerenza grave e richiede una valutazione particolarmente rigorosa di liceità, necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati.
Decisione del Garante e base normativa dell’intervento
Alla luce della scarsa trasparenza rilevata e dell’assenza, allo stato, di una base giuridica adeguata, il Garante ritiene opportuno adottare un avvertimento nei confronti della Worldcoin Foundation, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), GDPR e dell’art. 154, comma 1, lett. f), del Codice privacy. L’avvertimento segnala che i trattamenti di dati biometrici che dovessero essere effettuati in Italia tramite gli ORB e con le modalità descritte possono verosimilmente violare il GDPR, con conseguenze anche sanzionatorie.
Pubblicazione del provvedimento
Per le medesime ragioni, il Garante dispone la pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice privacy. Il provvedimento non contiene irrogazione di sanzioni pecuniarie, ma ha natura di avvertimento preventivo rispetto a futuri trattamenti sul territorio italiano.
Punti principali
Contesto istruttorio e oggetto del progetto
L’Autorità interviene a seguito di notizie di stampa e di una richiesta di informazioni rivolta alla Worldcoin Foundation nell’ambito di un’istruttoria avviata d’ufficio. Il progetto Worldcoin prevede la scansione dell’iride tramite un dispositivo denominato "Orb", la creazione di un codice biometrico univoco (IrisCode) e l’attribuzione di un World ID; la World App consente inoltre la verifica dell’utente e la gestione dei WLD token.
Qualificazione dei dati e quadro normativo
Il Garante qualifica i dati raccolti tramite la scansione dell’iride come dati biometrici ai sensi dell’art. 4, punto 14, GDPR. Richiama il divieto generale di trattamento dei dati biometrici destinati a identificare in modo univoco una persona fisica di cui all’art. 9 GDPR, la deroga del consenso esplicito ex art. 9, par. 2, lett. a), e l’art. 2-septies, comma 7, del Codice privacy, che consente trattamenti biometrici solo in ambiti specifici connessi alle procedure di accesso fisico e logico ai dati.
Criticità sull’informativa e sul consenso
Secondo l’Autorità, dalle informazioni disponibili non risulta che l’informativa fornisca adeguati elementi sui rischi elevati connessi al trattamento biometrico. In tale contesto gli utenti non avrebbero una consapevolezza sufficiente per prestare un consenso pienamente valido. Il Garante osserva inoltre che la promessa di token WLD gratuiti incide negativamente sulla libertà del consenso, in relazione ai requisiti dell’art. 7 GDPR.
Rischi per i minori e valutazione di proporzionalità
Il provvedimento sottolinea l’assenza di un meccanismo di verifica dell’età sia in fase di acquisizione dell’iride sia al momento dell’installazione della App, nonostante il sistema non sia destinato ai minori di 18 anni. Tale mancanza aumenta i rischi già elevati del trattamento. L’Autorità richiama anche i principi di liceità, necessità, proporzionalità e minimizzazione, nonché le Linee guida EDPB 3/2019 e 05/2022, che evidenziano l’elevata invasività dei trattamenti biometrici.
Esito: avvertimento e pubblicazione
Il Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), GDPR e dell’art. 154, comma 1, lett. f), del Codice, rivolge un avvertimento alla Worldcoin Foundation: i trattamenti biometrici che dovessero essere effettuati in Italia attraverso gli ORB e con le modalità descritte possono verosimilmente violare il GDPR. Dispone inoltre, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice, la pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
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