Deliberazione n. 184 del 21/03/2024
Provvedimento del 21 marzo 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi tramite Instagram senza consenso. L’intervento mira a impedire la diffusione del materiale sulla piattaforma e a prescrivere, per eventuali contenuti acquisiti in chiaro, una conservazione limitata a fini probatori per 12 mesi con misure idonee a tutelare la riservatezza degli interessati. Il provvedimento è adottato e ratificato in tempi molto rapidi, in coerenza con il meccanismo speciale previsto per le segnalazioni di c.d. revenge porn.
Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di un provvedimento d’urgenza per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy, riguardante materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite la piattaforma Instagram senza il consenso della persona interessata.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina le segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e attribuisce al Garante il potere di intervenire entro 48 ore;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare misure d’urgenza, salva ratifica dell’Autorità.
Segnalazione e intervento urgente
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti di Instagram. Verificata la compatibilità della segnalazione con la previsione normativa richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 93 del 12 marzo 2024.
Misure disposte nei confronti della piattaforma
Con il provvedimento d’urgenza sono state ordinate a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited le seguenti misure:
- l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, solo per finalità probatorie, per un periodo di dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il provvedimento del 12 marzo 2024 è stato trasmesso al gestore della piattaforma e sono state acquisite le osservazioni ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. Il Garante, nella riunione del 21 marzo 2024, ha quindi ratificato il provvedimento urgente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Esito sostanziale
L’esito del procedimento è la conferma delle misure volte a prevenire o bloccare la diffusione del materiale segnalato, con una disciplina specifica di conservazione a fini probatori e con cautele per evitare l’identificazione diretta degli interessati. Il provvedimento non contiene irrogazione di sanzioni pecuniarie, ma esclusivamente misure di prevenzione e conservazione temporanea del materiale.
Punti principali
Presupposto normativo e competenza del Garante
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni di persone che abbiano fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione tramite piattaforme digitali senza consenso. La norma prevede una decisione del Garante entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Intervento d’urgenza del dirigente
A fronte della segnalazione presentata dalla persona interessata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, con determinazione n. 93 del 12 marzo 2024, ha adottato in via d’urgenza misure nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato.
Misure ordinate alla piattaforma
La determinazione dirigenziale ha disposto: l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma Instagram del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash; la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento; l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, preso atto della documentazione e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento urgente adottato il 12 marzo 2024.
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